Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17124/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] L'imputata [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, di conferma della sentenza di primo grado che l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla contestazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari, con il ruolo di partecipe (capo 1) della rubrica), e per plurime violazioni del d.

Igs. 74/00 alla medesima ascritte quale amministratore di fatto di numerose società (capi 13), 14), 15), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26), 27), 28), 29)).

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, ulteriormente suddiviso in quattordici punti, con i quali si censura la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e da altri atti del procedimento, nonché per la mancata specifica replica alle doglianze difensive quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputata per i delitti tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa presentazione della prescritta dichiarazione.

La doglianza si incentra sulla individuazione (e motivazione) dell'effettivo ruolo rivestito dall'imputata all'interno delle varie compagini aziendali utilizzate per la consumazione deli reati alla stessa ascritti, valutandosi come non idonei tutti gli argomenti fondati sulla professionalità, elevata competenza ed esperienza a livello gestionale trattandosi di qualità riferite a società cartiere, prive di strutture e mezzi, sulla circostanza che la stessa si occupasse delle retribuzioni degli amministratori "testa di legno" (pagina 8 del ricorso), sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse un factotum del [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro considerare che invece l'imputata si limitasse a dare esecuzione agli ordini impartiti, che le fatture fossero emesse da altri soggetti (OLIVARES e ARACRI), che comunque il ruolo della ricorrente dovesse essere ricondotto a quello di mera concorrente nei singoli reati, con le dovute disamine critiche in relazione alla contestazione di omessa dichiarazione.

Si evidenzia, infine, che i contributi dichiarativi propalanti da OLIVARES e [OSCURATO:PERSONA] non siano stati sottoposti a scrutinio quanto alla affidabilità, né siano stati sul punto valorizzati gli esiti, in generale, delle attività tecniche.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale con argomenti scevri dai lamentati profili di contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. 2La sentenza impugnata, in particolare, in punto di individuazione degli indici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto concretamente svolto dalla ricorrente, valorizza plurimi elementi: oltre alle dichiarazioni dei coindagati OLIVARES e [OSCURATO:PERSONA], quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] - tutti contributi dichiarativi neppure remotamente incisi dalle censure formulate ricorso, salva, rispetto a OLIVARES e [OSCURATO:PERSONA], una generica prospettazione dell'interesse ad allontanare da sé la responsabilità - la Corte richiama espressamente il tenore delle captazioni dalle quali desume, con valutazione fattuale propria ed esclusiva del giudice del merito, un ruolo propulsivo, di ausilio tecnico e di concreta ingerenza della ricorrente nella gestione delle varie società, la circostanza che la stessa si occupasse delle retribuzioni dei vari prestanome, e, ultimo, ma non per importanza, il dato emerso all'esito della perquisizione svolta, che ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell'imputata non solo documentazione contabile e bancaria, dichiarazioni' fiscali, atti costitutivi delle società individuate come cartiere, ma anche credenziali di accesso alla posta elettronica, ai conti correnti e ai programmi di fatturazione.

Da tali indici la Corte térritoriale argomenta la ritenuta attribuibilità alla ricorrente della qualifica di amministratore di fatto delle società, ferma restando l'equivalenza, quanto alla valutazione di responsabilità a titolo di concorso, di tale qualifica fattuale a quella, peraltro parimenti percorsa dalla Corte, di concorrente nei singoli reati, quale soggetto autore di condotte di concorso nella loro commissione (qualità di concorrente mero o vestito della assegnazione di poteri amministrativi fattuali rispetto alla quale, peraltro, a ben vedere( il ricorso non evidenzia la sussistenza di uno specifico interesse ad impugnare).

Quanto poi al profilo di responsabilità per le ascritte ipotesi di cui all'art. 5 d.

Igs. n. 74/00, la censura articolata dalla ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dalla corte territoriale, che evidenzia (pagina 11)/ oltre al segnalato ruolo propulsivo della stessa, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si occupasse degli adempimenti contabili e tributari delle società del gruppo, e che tanto facesse in posizione di parità con il [OSCURATO:PERSONA], concludendo, con valutazione in fatto non censurabile da questa Corte a fronte della motivazione svolta, scevra dai profili di contraddittorietà e manifesta illogicità censurati, per la individuazione di un ruolo complessivo di istigatore e agevolatore sia nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che nel delitto di omessa dichiarazione (pagina 14 - 15 della sentenza impugnata).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso 34 sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl ungi. liere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente M R [OSCURATO:PERSONA] Deposita in [OSCURATO:PERSONA]. n 3 MAG.. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. lisabet A rabito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] L'imputata [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, di conferma della sentenza di primo grado che l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla contestazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari, con il ruolo di partecipe (capo 1) della rubrica), e per plurime violazioni del d. Igs. 74/00 alla medesima ascritte quale amministratore di fatto di numerose società (capi 13), 14), 15), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26), 27), 28), 29)). Il ricorso è affidato ad un unico motivo, ulteriormente suddiviso in quattordici punti, con i quali si censura la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e da altri atti del procedimento, nonché per la mancata specifica replica alle doglianze difensive quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputata per i delitti tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa presentazione della prescritta dichiarazione. La doglianza si incentra sulla individuazione (e motivazione) dell'effettivo ruolo rivestito dall'imputata all'interno delle varie compagini aziendali utilizzate per la consumazione deli reati alla stessa ascritti, valutandosi come non idonei tutti gli argomenti fondati sulla professionalità, elevata competenza ed esperienza a livello gestionale trattandosi di qualità riferite a società cartiere, prive di strutture e mezzi, sulla circostanza che la stessa si occupasse delle retribuzioni degli amministratori "testa di legno" (pagina 8 del ricorso), sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse un factotum del [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro considerare che invece l'imputata si limitasse a dare esecuzione agli ordini impartiti, che le fatture fossero emesse da altri soggetti (OLIVARES e ARACRI), che comunque il ruolo della ricorrente dovesse essere ricondotto a quello di mera concorrente nei singoli reati, con le dovute disamine critiche in relazione alla contestazione di omessa dichiarazione. Si evidenzia, infine, che i contributi dichiarativi propalanti da OLIVARES e [OSCURATO:PERSONA] non siano stati sottoposti a scrutinio quanto alla affidabilità, né siano stati sul punto valorizzati gli esiti, in generale, delle attività tecniche. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale con argomenti scevri dai lamentati profili di contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. 2La sentenza impugnata, in particolare, in punto di individuazione degli indici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto concretamente svolto dalla ricorrente, valorizza plurimi elementi: oltre alle dichiarazioni dei coindagati OLIVARES e [OSCURATO:PERSONA], quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] - tutti contributi dichiarativi neppure remotamente incisi dalle censure formulate ricorso, salva, rispetto a OLIVARES e [OSCURATO:PERSONA], una generica prospettazione dell'interesse ad allontanare da sé la responsabilità - la Corte richiama espressamente il tenore delle captazioni dalle quali desume, con valutazione fattuale propria ed esclusiva del giudice del merito, un ruolo propulsivo, di ausilio tecnico e di concreta ingerenza della ricorrente nella gestione delle varie società, la circostanza che la stessa si occupasse delle retribuzioni dei vari prestanome, e, ultimo, ma non per importanza, il dato emerso all'esito della perquisizione svolta, che ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell'imputata non solo documentazione contabile e bancaria, dichiarazioni' fiscali, atti costitutivi delle società individuate come cartiere, ma anche credenziali di accesso alla posta elettronica, ai conti correnti e ai programmi di fatturazione. Da tali indici la Corte térritoriale argomenta la ritenuta attribuibilità alla ricorrente della qualifica di amministratore di fatto delle società, ferma restando l'equivalenza, quanto alla valutazione di responsabilità a titolo di concorso, di tale qualifica fattuale a quella, peraltro parimenti percorsa dalla Corte, di concorrente nei singoli reati, quale soggetto autore di condotte di concorso nella loro commissione (qualità di concorrente mero o vestito della assegnazione di poteri amministrativi fattuali rispetto alla quale, peraltro, a ben vedere( il ricorso non evidenzia la sussistenza di uno specifico interesse ad impugnare). Quanto poi al profilo di responsabilità per le ascritte ipotesi di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/00, la censura articolata dalla ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dalla corte territoriale, che evidenzia (pagina 11)/ oltre al segnalato ruolo propulsivo della stessa, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si occupasse degli adempimenti contabili e tributari delle società del gruppo, e che tanto facesse in posizione di parità con il [OSCURATO:PERSONA], concludendo, con valutazione in fatto non censurabile da questa Corte a fronte della motivazione svolta, scevra dai profili di contraddittorietà e manifesta illogicità censurati, per la individuazione di un ruolo complessivo di istigatore e agevolatore sia nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che nel delitto di omessa dichiarazione (pagina 14 - 15 della sentenza impugnata). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso 34 sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.MIl ungi. liere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente M R [OSCURATO:PERSONA] Deposita in [OSCURATO:PERSONA]. n 3 MAG.. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. lisabet A rabito