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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10017/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0201KI5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 04/10/2024, la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessogli con il decreto penale emesso a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Fermo in data 16/02/2016, irrevocabile dal 14/05/2016, che per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., commesso in Montegranaro il 29/08/2015, gli aveva comminato la pena di mesi due di reclusione di reclusione sostituiti con la multa di euro 15.000,00.

La Corte territoriale dava applicazione all’art. 168 n. 1 cod. pen. evidenziando che il condannato nell’arco del quinquennio aveva commesso altro reato; era stato infatti ritenuto responsabile di una pluralità di delitti avvinti dalla continuazione di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e altro, commessi dal 29/06/2019 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Montegranaro con sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Fermo, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Perugia in data 03/02/2023, irrevocabile dal 31/10/2023, e condannato per questo titolo alla pena di anni cinque di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.168 cod. pen., 666 e 671 cod. proc. pen..

Deduce che il beneficio non poteva essere più revocato con incidente di esecuzione perché avrebbe dovuto essere revocato nel giudizio di cognizione.

Al giudice dell’esecuzione è consentito revocare la sospensione condizionale della pena inflitta con precedente sentenza solo se il beneficio non fosse o non potesse essere documentalmente noto al momento dell’emissione della successiva sentenza di condanna.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha già affermato che «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053 - 01).

D’altronde anche a voler ritenere che, in assenza di alcuna espressa valutazione del giudice della cognizione sul punto, dovrebbe ritenersi svolto un implicito apprezzamento sull’insussistenza delle condizioni per la revoca, tale assunto si basa sull’apodittica affermazione del ricorrente circa la acquisizione al patrimonio documentale del procedimento successivo, della concessione del beneficio da revocare e di cui al decreto penale di condanna del 16/02/2016.

Tuttavia il ricorrente non ha assolto all’onere di allegazione richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso e non ha dedotto ciò che sarebbe stato necessario dimostrare e che non poteva essere dato per certo e cioè che in effetti il giudice di primo grado che originariamente non aveva disposto la revoca avesse effettiva conoscenza della precedente concessione del beneficio e che poi su tale omessa statuizione fosse stata proposta impugnazione devolvendo al giudice di appello la questione; tanto più che dalla sentenza di condanna irrevocabile il 31/10/2023 non è dato ricavare alcuna valutazione in proposito nemmeno implicita e quella dedotta dal ricorrente sarebbe una sorta di valutazione presunta (sul punto cfr. Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01).

3. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0201KI5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 04/10/2024, la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessogli con il decreto penale emesso a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Fermo in data 16/02/2016, irrevocabile dal 14/05/2016, che per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., commesso in Montegranaro il 29/08/2015, gli aveva comminato la pena di mesi due di reclusione di reclusione sostituiti con la multa di euro 15.000,00. La Corte territoriale dava applicazione all’art. 168 n. 1 cod. pen. evidenziando che il condannato nell’arco del quinquennio aveva commesso altro reato; era stato infatti ritenuto responsabile di una pluralità di delitti avvinti dalla continuazione di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e altro, commessi dal 29/06/2019 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Montegranaro con sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Fermo, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Perugia in data 03/02/2023, irrevocabile dal 31/10/2023, e condannato per questo titolo alla pena di anni cinque di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.168 cod. pen., 666 e 671 cod. proc. pen.. Deduce che il beneficio non poteva essere più revocato con incidente di esecuzione perché avrebbe dovuto essere revocato nel giudizio di cognizione. Al giudice dell’esecuzione è consentito revocare la sospensione condizionale della pena inflitta con precedente sentenza solo se il beneficio non fosse o non potesse essere documentalmente noto al momento dell’emissione della successiva sentenza di condanna. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Questa Corte ha già affermato che «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053 - 01). D’altronde anche a voler ritenere che, in assenza di alcuna espressa valutazione del giudice della cognizione sul punto, dovrebbe ritenersi svolto un implicito apprezzamento sull’insussistenza delle condizioni per la revoca, tale assunto si basa sull’apodittica affermazione del ricorrente circa la acquisizione al patrimonio documentale del procedimento successivo, della concessione del beneficio da revocare e di cui al decreto penale di condanna del 16/02/2016. Tuttavia il ricorrente non ha assolto all’onere di allegazione richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso e non ha dedotto ciò che sarebbe stato necessario dimostrare e che non poteva essere dato per certo e cioè che in effetti il giudice di primo grado che originariamente non aveva disposto la revoca avesse effettiva conoscenza della precedente concessione del beneficio e che poi su tale omessa statuizione fosse stata proposta impugnazione devolvendo al giudice di appello la questione; tanto più che dalla sentenza di condanna irrevocabile il 31/10/2023 non è dato ricavare alcuna valutazione in proposito nemmeno implicita e quella dedotta dal ricorrente sarebbe una sorta di valutazione presunta (sul punto cfr. Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01). 3. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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