CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02605/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pm, revocava il provvedimento di sospensione dell'ordine di sgombero di immobile emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità dell'ordinanza per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Espone che il Giudice dell'esecuzione, con il precedente provvedimento del 12/9/2023 aveva disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordine di sgombero per gravi condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA], che non era l'autore dell'abuso edilizio e che dimorava nell'immobile abusivo; nelle more di tale decisione era iniziata l'attività della [OSCURATO:PERSONA] prodromica all'attività di demolizione e, quindi, a seguito del provvedimento di sospensione il ricorrente si vedeva costretto a realizzare le necessarie piccole opere di riparazione dei sanitari e degli arredi per l'esercizio del diritto di abitazione riconosciutogli. Argomenta, quindi, che il Tribunale con il provvedimento impugnato, in maniera contraddittoria e manifestamente illogica, accoglieva la richiesta di revoca del Pm, affermando che l'Aurioso aveva dimostrato di essere in grado di individuare una dimora alternativa e di versare in una condizione di salute non critica come in precedenza rappresentata; il Giudice dell'esecuzione non aveva fondato le predette affermazioni su accertamenti sulle condizioni di salute dell'Aurioso, le quali, come da documentazione allegata al presente ricorso, risultano tuttora non confortanti. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il motivo articolato, privo di confronto critico con le argomentazioni esposte dal giudice dell'esecuzione a fondamento della revoca del provvedimento di sospensione dell'ordine di rilascio dell'immobile (p. 2 ove si evidenzia che le risultanze documentali dimostravano che l'Aurioso era capace di provvedere adeguatamente alle proprie esigenze abitative e che si trovava in una situazione personale che escludeva potenziali condizioni di pericolo per il bene salute), propone, in sostanza, mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; va ricordato che non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa tenuto conto della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del