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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26310/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Ravenna, convalidato l'arresto in flagranza, aveva applicato a TOSKU Eqerem la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di aver detenuto gr. 8,47 di sostanza stupefacente di tipo cocaina e un'arma non censita.

Il grave quadro indiziario è stato ricavato dalle circostanze descritte nel verbale di arresto: a seguito di un servizio di OCP gli operanti avevano perquisito l'abitazione occupata da Eqerem TOSKU, da Tomorr HIDRI e da Qani HIDRI, il secondo, cognato dei due HIDRI per averne sposato la sorella, risultato co-indagato per detenzione illecita di stupefacente (essendo stati rinvenuti nella stanza ritenuta in suo uso circa 245 grammi di cocaina, due bilancini con tracce di polvere bianca e alcuni cellulari, tra i quali uno provento di furto, reati per i quali si procede anche nei confronti del citato Tomorr HIDRI).

Il Tribunale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990, operando una valutazione complessiva della condotta, ricavandone la maggiore offensività dal contestuale rinvenimento dell'arma, clandestina siccome non censita, ritenuta strumentale all'attività illecita di narcotraffico, altresì valorizzando la circostanza che l'indagato era uscito da un immobile nel quale era custodito un abbondante quantitativo di cocaina, era legato da vincoli di affinità con Tomorr HIDRI, cosicché la detenzione del quantitativo sequestrato all'indagato doveva essere inquadrato nel contesto più grave e pericoloso del concorso di più soggetti, appartenenti al medesimo gruppo familiare, impegnati in tale attività.

Quanto alle esigenze cautelari, poi, il Tribunale, dato atto della mancata contestazione della loro sussistenza, ha ritenuto quelle di tutela della collettività, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla condizione di irregolare sul territorio, valutando come unica misura idonea quella più afflittiva, il domicilio indicato coincidendo con il luogo ove si sarebbe svolta l'attività delittuosa.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b), c) e e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla scelta della misura.

Quanto al primo punto, ha contestato la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva, ritenendo la neutralità del rinvenimento dell'arma comune da sparo e non clandestina, il cui impiego apparirebbe inverosimile per consumare la cessione di pochi grammi di stupefacente.

Quanto alla individuazione della misura, il deducente, prescindendo dall'esattezza dell'affermazione del non esser state esse revocate in dubbio, ha contestato la valutazione operata dal Tribunale sull'inidoneità del domicilio indicato che assume esser stata sostenuta in '1 maniera semplicistica, rappresentando il ritorno al domicilio del coniuge dell'indagato, disponibile a occuparsi dell'accudimento domestico del marito.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.

2. Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976; sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01; sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen, Rv. 284556-01).

Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell'ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma della maggiore gravità della condotta, viceversa giustificata dal Tribunale alla stregua degli elementi raccolti già in sede di arresto in flagranza di reato, la motivazione essendo conseguita a un'analisi complessiva degli elementi accertati in sede di perquisizione.

Non si rinviene alcun effettivo confronto con tale motivazione che, peraltro, è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: in tema di stupefacenti, infatti, si è già chiarito che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pascale, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02), tenuto anche conto della natura del vaglio cautelare, da operarsi con riferimento a un materiale conoscitivo che, pur dovendo essere dotato della stessa, intrinseca capacità dimostrativa rispetto a quello del giudizio di cognizione, si distingue da questo per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (sez. 1, n. 13980 del 13/2/2015, Ci/io, Rv. 262300-01).

Parimenti, quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la motivazione che sorregge le rassegnate conclusioni è congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria e rispetto ad essa, ancora una volta, la difesa ha opposto un semplice dissenso, neppure svolgendo una critica pertinente rispetto ai dati fattuali valorizzati (inidoneità del domicilio indicato siccome luogo predisposto per lo svolgimento dell'attività delittuosa), introducendo considerazioni de-assiali rispetto alla giustificazione che sorregge la decisione impugnata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Deciso il 12 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Ravenna, convalidato l'arresto in flagranza, aveva applicato a TOSKU Eqerem la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di aver detenuto gr. 8,47 di sostanza stupefacente di tipo cocaina e un'arma non censita. Il grave quadro indiziario è stato ricavato dalle circostanze descritte nel verbale di arresto: a seguito di un servizio di OCP gli operanti avevano perquisito l'abitazione occupata da Eqerem TOSKU, da Tomorr HIDRI e da Qani HIDRI, il secondo, cognato dei due HIDRI per averne sposato la sorella, risultato co-indagato per detenzione illecita di stupefacente (essendo stati rinvenuti nella stanza ritenuta in suo uso circa 245 grammi di cocaina, due bilancini con tracce di polvere bianca e alcuni cellulari, tra i quali uno provento di furto, reati per i quali si procede anche nei confronti del citato Tomorr HIDRI). Il Tribunale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990, operando una valutazione complessiva della condotta, ricavandone la maggiore offensività dal contestuale rinvenimento dell'arma, clandestina siccome non censita, ritenuta strumentale all'attività illecita di narcotraffico, altresì valorizzando la circostanza che l'indagato era uscito da un immobile nel quale era custodito un abbondante quantitativo di cocaina, era legato da vincoli di affinità con Tomorr HIDRI, cosicché la detenzione del quantitativo sequestrato all'indagato doveva essere inquadrato nel contesto più grave e pericoloso del concorso di più soggetti, appartenenti al medesimo gruppo familiare, impegnati in tale attività. Quanto alle esigenze cautelari, poi, il Tribunale, dato atto della mancata contestazione della loro sussistenza, ha ritenuto quelle di tutela della collettività, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla condizione di irregolare sul territorio, valutando come unica misura idonea quella più afflittiva, il domicilio indicato coincidendo con il luogo ove si sarebbe svolta l'attività delittuosa. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b), c) e e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla scelta della misura. Quanto al primo punto, ha contestato la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva, ritenendo la neutralità del rinvenimento dell'arma comune da sparo e non clandestina, il cui impiego apparirebbe inverosimile per consumare la cessione di pochi grammi di stupefacente. Quanto alla individuazione della misura, il deducente, prescindendo dall'esattezza dell'affermazione del non esser state esse revocate in dubbio, ha contestato la valutazione operata dal Tribunale sull'inidoneità del domicilio indicato che assume esser stata sostenuta in '1 maniera semplicistica, rappresentando il ritorno al domicilio del coniuge dell'indagato, disponibile a occuparsi dell'accudimento domestico del marito. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. 2. Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976; sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01; sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen, Rv. 284556-01). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell'ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma della maggiore gravità della condotta, viceversa giustificata dal Tribunale alla stregua degli elementi raccolti già in sede di arresto in flagranza di reato, la motivazione essendo conseguita a un'analisi complessiva degli elementi accertati in sede di perquisizione. Non si rinviene alcun effettivo confronto con tale motivazione che, peraltro, è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: in tema di stupefacenti, infatti, si è già chiarito che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pascale, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02), tenuto anche conto della natura del vaglio cautelare, da operarsi con riferimento a un materiale conoscitivo che, pur dovendo essere dotato della stessa, intrinseca capacità dimostrativa rispetto a quello del giudizio di cognizione, si distingue da questo per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (sez. 1, n. 13980 del 13/2/2015, Ci/io, Rv. 262300-01). Parimenti, quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la motivazione che sorregge le rassegnate conclusioni è congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria e rispetto ad essa, ancora una volta, la difesa ha opposto un semplice dissenso, neppure svolgendo una critica pertinente rispetto ai dati fattuali valorizzati (inidoneità del domicilio indicato siccome luogo predisposto per lo svolgimento dell'attività delittuosa), introducendo considerazioni de-assiali rispetto alla giustificazione che sorregge la decisione impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 giugno 2
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