CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha assolto [OSCURATO:PERSONA] da due imputazioni ed ha rideterminato la pena per quelle residue per le quali l'accertamento della responsabilità era divenuto irrevocabile a seguito della sentenza di questa Corte di cassazione in data 14 settembre 2020. 2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione i legge nonché l'assenza di un adeguato percorso motivazionale giustificativo dei criteri di scelta della pena 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza sollecita un nuovo esercizio del potere discrezionale sulla dosimetria della pena attributo dall'ordinamento al giudice del merito che vi ha provveduto fornendo logica giustificazione della scelta commisurativa. La Corte territoriale ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art.133 cod. pen., che la misura della pena per il reato di cui al capo 6 a), da valutarsi più grave ex art. 81, secondo comma, cod. pen. poteva assestarsi nella misura già valutata idonea, con statuizione divenuta irrevocabile, per l'imputazione che, prima della pronuncia assolutoria in esito al giudizio di rinvio, costituiva quella più grave, considerata l'analogia delle modalità esecutive; parimenti, ha ritenuto congrua l'eliminazione dell'originario aumento inflitto per il reato satellite di cui al capo 10 b). Non vi è spazio per ulteriori apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i