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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28896/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina asostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA indifesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 13.11.2025 la Corte d’appello di Caltanissetta haconfermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Gela, all’esito di ritoabbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti(artt. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; 23, comma 3, l. n. 110 del1975; 648 e 697 cod.pen.) e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80d.p.r. n. 309 del 1990, ritenuta la recidiva infraquinquennale e la continuazionetra i reati di cui ai capi 2, 3 e 4 , lo aveva condannato alla pena complessiva dianni otto e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.600 di multa oltre che alpagamento delle spese processuali, disponendo altresì la confisca di quanto insequestro ad eccezione delle armi e delle munizioni e dichiarando l’imputatointerdetto dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzionedella pena.2.

Il presente procedimento trae origine da un servizio di Polizia finalizzato allaprevenzione e repressione del traffico illecito degli stupefacenti effettuato in data19.1.2024 in Gela nel corso del quale l’odierno ricorrente veniva visto aggirarsicon fare sospetto nei pressi di un garage sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 148.

Fermatoall’uscita del garage e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato inpossesso di gr. 100,59 di sostanza biancastra che era risultata essere cocaina.Estesa la perquisizione al garage, venivano rinvenuti due bilance, alcuni taglierinie diverse buste di palstica nonché, suddivisi in molteplici confezioni, ulteriori gr.840,71 di cocaina; all’interno di un sacco veniva rinvenuto un fucile a doppiacanna smontato in due parti con matricola abrasa, numerose cartucce da fucile emunizioni di arma di vario calibro, in mancanza di alcun titolo autorizzativo.Nell’immediatezza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non essere il proprietario dellocale di cui si era impossessato abusivamente forzandone il lucchetto ma siassumeva la paternità di quanto ivi rinvenuto.

Veniva pertanto arrestato inflagranza di reato.3.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e l’inutilizzabilitàdella prova ex art. 606 , lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 87d.p.r. n. 309 del 1990, 178 lett. c), 180 e 191 cod.proc.pen., 24 e 111 Cost., 6Cedu, per motivazione contraddittoria ed apparente sul segmento genetico dellaprova scientifica (campionatura).Si assume che nel respingere la censura sollevata circa la inutilizzabilità dellacampionatura, la Corte di appello ha erroneamente richiamato un principiogiurisprudenziale in forza del quale la nullità della campionatura nonpregiudicherebbe l’utilizzazione del reperto senza verificare se e come laviolazione delle garanzie della difesa abbia inciso sulla possibilità di utilizzarel’esito analitico.Si assume che il precedente richiamato dalla Corte di merito é inconferente e chenella specie la violazione dell’art. 87 citato incide sull’elemento materiale delfatto tipico; inoltre la compressione delle prerogative difensive si riflettesull’affidabilità del dato scientifico posto a base dell’affermazione diresponsabilità.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sostanziale e la motivazioneapparente ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 648cod.pen..Si censura la sentenza impugnata in ordine alla risposta fornita al motivo diappello in ordine all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, laddove si éfatto ricorso ad una motivazione per relationem non indicando quale sia il delittopresupposto e quali elementi concreti fondino la consapevolezza dell’imputato,ritenendosi per contro che la mera abrasione della matricola costituisca solo unelemento indiziario.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione exart. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. sul diniego della continuazione ex art. 81cpv cod.pen.Si censura la sentenza impugnata laddove ha negato la continuazione tra il reatoex art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ed i reati in materia di armi e munizioni, nonconfrontandosi con gli indici sintomatici specificamente allegati.

Non é in talsenso pertinente l’argomento del passamontagna e delle cartucce già esplose.Inoltre la motivazione omette di confrontarsi con l’argomento difensivo relativoalla dichiarazione dell’imputato circa la propria disponibilità su quanto rinvenuto.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione,contraddittoria ed apparente, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ela violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen.Si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,evidenziando la confessione resa dall’imputato con il manoscritto del 27.9.2023 ela sua collaborazione processuale, quali elementi valutabili, emergendo sul puntouna contraddizione atteso che la sentenza dà atto della confessione ma non netiene conto quale elemento positivamente valutabile.Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e)cod.proc.pen. per erronea applicazione della recidiva ex art. 99 cod.pen. e per ildifetto di verifica in concreto dell’attualità e dell’incidenza sulla pericolositàsociale.Si assume che nella specie la sentenza si é limitata ad una formula di stile, nondando conto di quali specifici elementi del fatto concreto rivelino una maggioreriprovevolezza del nuovo fatto in ragione dei precedenti, non consentendo lamotivazione il controllo sul corretto esercizio del potere discrezionale.4.

La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso é inammissibile.Va premesso che secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegiocondivide, quando si lamenti l'inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, ilmotivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto dispecificità, l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce delcriterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze; questeultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti, all'esito di verifiche dinatura schiettamente fattuale, a giustificare il medesimo convincimento, di modoche la questione diverrebbe del tutto irrilevante (cfr. Sez.

U, n. 23868 del23/04/2009, Rv. 243416 - 01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801 -01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 - 02; Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Rv. 279829 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020,Rv.278123 – 01).Tale principio é stato da ultimo puntualizzato affermandosi che in tema di ricorsoper cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suocarico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteridi specificità imposti dalla cd.

"prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsicon la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando leprove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire lafattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli attiche ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione,illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dalcomplessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare lamotivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Rv. 289838 – 01).1.1.

Nella specie parte ricorrente non ha fatto corretta applicazione di taleprincipio poiché, nel dedurre l’inutilizzabilità della campionatura, non si émisurata con la complessiva ricostruzione dei fatti operata nella sentenzaimpugnata, individuando i singoli elementi posti a fondamento della ritenutaresponsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo 1), né ha indicatol'efficacia demolitrice della eccezione, evidenziando come, espungendo dalmateriale probatorio l'atto istruttorio contestato, risultasse completamentedisarticolato il complessivo ordito motivazionale della sentenza impugnata.2.

Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato.Ed invero, la Corte ha fatto applicazione del principio secondo cui il possesso diun'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poichél'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e deicontrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramentefinalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementicontrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dellaprovenienza illecita dell'arma (Sez. 1 , n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026,Rv. 289303).3.

Il terzo motivo é inammissibile.Ed invero la censura, nell’invocare l’applicazione della continuazione tra ladetenzione di stupefacenti e la detenzione di armi e munizioni, propone unaricostruzione in fatto della vicenda alternativa a quella accolta dai giudici dimerito e come tale non valutabile in sede di legittimità ove sorretta damotivazione esente da vizi logici.Nella specie la Corte di merito, con motivazione esente da censure, ha escluso lacontinuazione fra la detenzione di stupefacenti e la detenzione di armi emunizioni, in quanto le condotte non obbediscono ad un unico programmacriminoso non emergendo che il possesso delle armi fosse funzionale all’attivitàdi spaccio.

Inoltre il possesso di cartucce già esplose e di un passamontagnafornisce un indizio circa l’assenza di un nesso programmatico.4.

Il quarto motivo é manifestamente infondato.Ed invero, la sentenza impugnata, con motivazione esente da censure econforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, hanegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in difetto dielementi positivamente valutabili, valorizzando negativamente la personalitàdell’imputato.5.

Il quinto motivo é manifestamente infondato.La motivazione circa la ritenuta recidiva si ricava dalla complessiva lettura dellesentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme di condanna,costituiscono un unico corpo motivazionale.

A riguardo la sentenza impugnata haconcluso con motivazione sintetica che la valutazione circa la ricorrenza dellarecidiva contestata all’imputato è esente da vizi applicativi e motivazionalimentre il giudice di primo grado, richiamandosi diffusamente ai principidisciplinati tale valutazione, ha valutato più diffusamente che il fatto per cui siprocede con riguardo alle precedenti condanne da cui l’imputato é gravato,appare sintomatico di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità.6.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina asostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA indifesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13.11.2025 la Corte d’appello di Caltanissetta haconfermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Gela, all’esito di ritoabbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti(artt. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; 23, comma 3, l. n. 110 del1975; 648 e 697 cod.pen.) e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80d.p.r. n. 309 del 1990, ritenuta la recidiva infraquinquennale e la continuazionetra i reati di cui ai capi 2, 3 e 4 , lo aveva condannato alla pena complessiva dianni otto e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.600 di multa oltre che alpagamento delle spese processuali, disponendo altresì la confisca di quanto insequestro ad eccezione delle armi e delle munizioni e dichiarando l’imputatointerdetto dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzionedella pena.2. Il presente procedimento trae origine da un servizio di Polizia finalizzato allaprevenzione e repressione del traffico illecito degli stupefacenti effettuato in data19.1.2024 in Gela nel corso del quale l’odierno ricorrente veniva visto aggirarsicon fare sospetto nei pressi di un garage sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 148. Fermatoall’uscita del garage e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato inpossesso di gr. 100,59 di sostanza biancastra che era risultata essere cocaina.Estesa la perquisizione al garage, venivano rinvenuti due bilance, alcuni taglierinie diverse buste di palstica nonché, suddivisi in molteplici confezioni, ulteriori gr.840,71 di cocaina; all’interno di un sacco veniva rinvenuto un fucile a doppiacanna smontato in due parti con matricola abrasa, numerose cartucce da fucile emunizioni di arma di vario calibro, in mancanza di alcun titolo autorizzativo.Nell’immediatezza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non essere il proprietario dellocale di cui si era impossessato abusivamente forzandone il lucchetto ma siassumeva la paternità di quanto ivi rinvenuto. Veniva pertanto arrestato inflagranza di reato.3. Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e l’inutilizzabilitàdella prova ex art. 606 , lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 87d.p.r. n. 309 del 1990, 178 lett. c), 180 e 191 cod.proc.pen., 24 e 111 Cost., 6Cedu, per motivazione contraddittoria ed apparente sul segmento genetico dellaprova scientifica (campionatura).Si assume che nel respingere la censura sollevata circa la inutilizzabilità dellacampionatura, la Corte di appello ha erroneamente richiamato un principiogiurisprudenziale in forza del quale la nullità della campionatura nonpregiudicherebbe l’utilizzazione del reperto senza verificare se e come laviolazione delle garanzie della difesa abbia inciso sulla possibilità di utilizzarel’esito analitico.Si assume che il precedente richiamato dalla Corte di merito é inconferente e chenella specie la violazione dell’art. 87 citato incide sull’elemento materiale delfatto tipico; inoltre la compressione delle prerogative difensive si riflettesull’affidabilità del dato scientifico posto a base dell’affermazione diresponsabilità.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sostanziale e la motivazioneapparente ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 648cod.pen..Si censura la sentenza impugnata in ordine alla risposta fornita al motivo diappello in ordine all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, laddove si éfatto ricorso ad una motivazione per relationem non indicando quale sia il delittopresupposto e quali elementi concreti fondino la consapevolezza dell’imputato,ritenendosi per contro che la mera abrasione della matricola costituisca solo unelemento indiziario.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione exart. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. sul diniego della continuazione ex art. 81cpv cod.pen.Si censura la sentenza impugnata laddove ha negato la continuazione tra il reatoex art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ed i reati in materia di armi e munizioni, nonconfrontandosi con gli indici sintomatici specificamente allegati. Non é in talsenso pertinente l’argomento del passamontagna e delle cartucce già esplose.Inoltre la motivazione omette di confrontarsi con l’argomento difensivo relativoalla dichiarazione dell’imputato circa la propria disponibilità su quanto rinvenuto.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione,contraddittoria ed apparente, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ela violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen.Si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,evidenziando la confessione resa dall’imputato con il manoscritto del 27.9.2023 ela sua collaborazione processuale, quali elementi valutabili, emergendo sul puntouna contraddizione atteso che la sentenza dà atto della confessione ma non netiene conto quale elemento positivamente valutabile.Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e)cod.proc.pen. per erronea applicazione della recidiva ex art. 99 cod.pen. e per ildifetto di verifica in concreto dell’attualità e dell’incidenza sulla pericolositàsociale.Si assume che nella specie la sentenza si é limitata ad una formula di stile, nondando conto di quali specifici elementi del fatto concreto rivelino una maggioreriprovevolezza del nuovo fatto in ragione dei precedenti, non consentendo lamotivazione il controllo sul corretto esercizio del potere discrezionale.4. La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.Va premesso che secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegiocondivide, quando si lamenti l'inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, ilmotivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto dispecificità, l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce delcriterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze; questeultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti, all'esito di verifiche dinatura schiettamente fattuale, a giustificare il medesimo convincimento, di modoche la questione diverrebbe del tutto irrilevante (cfr. Sez. U, n. 23868 del23/04/2009, Rv. 243416 - 01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801 -01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 - 02; Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Rv. 279829 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020,Rv.278123 – 01).Tale principio é stato da ultimo puntualizzato affermandosi che in tema di ricorsoper cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suocarico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteridi specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsicon la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando leprove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire lafattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli attiche ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione,illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dalcomplessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare lamotivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Rv. 289838 – 01).1.1. Nella specie parte ricorrente non ha fatto corretta applicazione di taleprincipio poiché, nel dedurre l’inutilizzabilità della campionatura, non si émisurata con la complessiva ricostruzione dei fatti operata nella sentenzaimpugnata, individuando i singoli elementi posti a fondamento della ritenutaresponsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo 1), né ha indicatol'efficacia demolitrice della eccezione, evidenziando come, espungendo dalmateriale probatorio l'atto istruttorio contestato, risultasse completamentedisarticolato il complessivo ordito motivazionale della sentenza impugnata.2. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato.Ed invero, la Corte ha fatto applicazione del principio secondo cui il possesso diun'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poichél'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e deicontrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramentefinalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementicontrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dellaprovenienza illecita dell'arma (Sez. 1 , n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026,Rv. 289303).3. Il terzo motivo é inammissibile.Ed invero la censura, nell’invocare l’applicazione della continuazione tra ladetenzione di stupefacenti e la detenzione di armi e munizioni, propone unaricostruzione in fatto della vicenda alternativa a quella accolta dai giudici dimerito e come tale non valutabile in sede di legittimità ove sorretta damotivazione esente da vizi logici.Nella specie la Corte di merito, con motivazione esente da censure, ha escluso lacontinuazione fra la detenzione di stupefacenti e la detenzione di armi emunizioni, in quanto le condotte non obbediscono ad un unico programmacriminoso non emergendo che il possesso delle armi fosse funzionale all’attivitàdi spaccio. Inoltre il possesso di cartucce già esplose e di un passamontagnafornisce un indizio circa l’assenza di un nesso programmatico.4. Il quarto motivo é manifestamente infondato.Ed invero, la sentenza impugnata, con motivazione esente da censure econforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, hanegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in difetto dielementi positivamente valutabili, valorizzando negativamente la personalitàdell’imputato.5. Il quinto motivo é manifestamente infondato.La motivazione circa la ritenuta recidiva si ricava dalla complessiva lettura dellesentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme di condanna,costituiscono un unico corpo motivazionale. A riguardo la sentenza impugnata haconcluso con motivazione sintetica che la valutazione circa la ricorrenza dellarecidiva contestata all’imputato è esente da vizi applicativi e motivazionalimentre il giudice di primo grado, richiamandosi diffusamente ai principidisciplinati tale valutazione, ha valutato più diffusamente che il fatto per cui siprocede con riguardo alle precedenti condanne da cui l’imputato é gravato,appare sintomatico di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità.6. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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