CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 35051/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15413-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 704/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 15413 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 26 novembre 2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha accertato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA], libera professionista iscritta all’albo degli avvocati, alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps e di annullamento dell’avviso di addebito impugnato, notificatole il 30 giugno 2015, a titolo di contributi relativi all’anno 2009: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato l’opposizione e soltanto ridotto l’entità delle sanzioni applicate, in relazione al principio di universalizzazione della copertura assicurativa, correlato alla natura solidaristica e non previdenziale del contributo integrativo; 2. la Corte territoriale ha ritenuto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non tenuta alla detta iscrizione, in quanto non iscritta alla [OSCURATO:PERSONA] né obbligata al pagamento del contributo soggettivo per l’anno 2009, avendo prodotto un reddito (di soli € 1.865,00) inferiore alla soglia minima di € 5.000,00, indice presuntivo dell’esercizio di un’attività professionale non continuativa, e pertanto occasionale, in assenza di un’offerta di prova contraria dall’Inps; 3. con atto notificato il 25 (27) maggio 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; la professionista non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26 – 31 l. 335/1995, 18, comma 1 e 2 d.l. 98/2011 conv. con Ric. 2021 n. 15413 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- mod. dalla l. 111/2011 e 44, comma 2 d.l. 269/2003 conv. con mod. dalla l. 326/2003, per erronea esclusione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritta all’Albo degli Avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA], dall’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps, sul presupposto del suo esercizio non occasionale della professione, esclusivamente in base al mancato raggiungimento della soglia minima di reddito (€ 5.000,00) nell’anno 2009, nonostante la sua non contestazione del requisito di abitualità nel ricorso introduttivo, in assenza di una ponderazione adeguata con altri elementi presuntivi (unico motivo); 2. esso è manifestamente infondato; 3. secondo indirizzo consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non abbiano -secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione -l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segua la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26 l. 335/1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3799); 3.1. esso è stato ulteriormente specificato nel senso della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo ed Ric. 2021 n. 15413 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 a norma dell’art. 44, secondo comma d.l. 269/2003, di un'attività professionale per la quale sia prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto sia già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento); restando fermo che il requisito di abitualità (che deve essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto) deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni (ricavabili dall'iscrizione all'albo, dall'apertura della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività), potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419; Cass. 8 giugno 2021, n. 15919; Cass. 20 giugno 2022, n. 19856); il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 3.2. nel caso di specie, accanto alla valorizzazione del requisito reddituale (all’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza),la Corte aquilana ha pure rilevato come l’Inps, “contro il quale il professionista agisce in accertamento negativo”, sia onerato di “allegare e provare l’esistenza del relativo credito, cioè l’abitualità dell’esercizio della libera professione ovvero la produzione di un reddito superiore al suddetto limite … non … nella fattispecie soddisfatto dall’Istituto, che nulla ha dedotto o provato sul punto” (in fine del primo capoverso di pg. 9 della sentenza): sicché, in esatta applicazione dell’onere probatorio dell’abitualità a carico dell’istituto, essa ha compiuto un’argomentata Ric. 2021 n. 15413 sez. ML -ud. 09-11-2022 -5- valutazione di merito,non confliggente con le disposizioni denunciate e quindi estranee al vizio di violazione di legge invocato (Cass. 20 settembre 2022, n. 27490; Cass. 27 ottobre 2022, n. 31743 e n. 31744); 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a