CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16085-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; controrícorrenti avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Giudice di Pace di Genova, con provvedimento del 3.5.2017, letta la nota pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, con la quale veniva comunicato l'esito del controllo delle condizioni di reddito di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio a spese, ne revocò l'ammissione perché l'istante risultava intestataria di immobili; per la cassazione del decreto del Giudice di Pace ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia; in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: il ricorso è inammissibile; ilprovvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non va adottato con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito ma con separato decreto; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, esso ha natura di provvedimento autonomo, soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/2002, dovendosi escludere che quei provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (ex muitis Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cassazione civile sez. 1, 28/07/2020, n.16117); avverso l'ordinanza emessa all'esito del giudizio di opposizione è ammesso il ricorso ex art.111 Cost mentre Ric 2017 n 16085 sez 52 - ud 28-10-2021 -2- è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione; nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio mentre avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art.170 DPR 115/2002; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez, II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002). - ai sensi comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dei comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 1000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello R)c. 2017 n. 16085 sez. 52 - ud, 28-10-2021 -3- previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cessazione, in data 23 ottobre 2021. Funzio`kr,e Vig9;fit,R '