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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 37656/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo a). lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al capo a) e la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 23 dicembre 2020, la corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del 13 febbraio 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 , mesi 6 di reclusione ed C 1000,00 di multa in quanto ritenuto colpevole dei delitti di falso in assegno e ricettazione, riconosciuta la recidiva reiterata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta colpevolezza per il reato di falso di cui al capo a) trattandosi di fattispecie depenalizzata ex D.Lgs n. 7 del 2016. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'unico motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero il decreto legislativo n. 7 del 2016 ha abrogato la rilevanza penale della fattispecie di falsità in scrittura .privata di cui all'art.. 485 cod.pen. e quindi anche delle contraffazioni cadute su assegni non trasferibili.

Al proposito le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. (Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 - 01).

E poiché nel caso in esame si verte proprio nell'ipotesi di falsificazione di assegno non trasferibile deve ritenersi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ne deriva, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) con eliminazione della relativa pena di mesi 3 di reclusione ed C 300,00 di multa.

Alcuna conseguenza produce tale annullamento in relazione al capo b) dell'imputazione stante l'autonomia dei rapporti processuali e la mancata proposizione di motivi di ricorso quanto alla truffa; peraltro il riconoscimento della recidiva reiterata esclude anche la fondatezza della richiesta avanzata solo nelle conclusioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi 3 di reclusione ed C 300,00 di multa.

Conferma nel resto.

Roma, 28 settembre 2022 I 'CONSIGLIEREI- T. t Ignazi .

Pardo ,

4. ) liti, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo a). lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al capo a) e la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 23 dicembre 2020, la corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del 13 febbraio 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 , mesi 6 di reclusione ed C 1000,00 di multa in quanto ritenuto colpevole dei delitti di falso in assegno e ricettazione, riconosciuta la recidiva reiterata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta colpevolezza per il reato di falso di cui al capo a) trattandosi di fattispecie depenalizzata ex D.Lgs n. 7 del 2016. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'unico motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero il decreto legislativo n. 7 del 2016 ha abrogato la rilevanza penale della fattispecie di falsità in scrittura .privata di cui all'art.. 485 cod.pen. e quindi anche delle contraffazioni cadute su assegni non trasferibili. Al proposito le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 - 01). E poiché nel caso in esame si verte proprio nell'ipotesi di falsificazione di assegno non trasferibile deve ritenersi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ne deriva, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) con eliminazione della relativa pena di mesi 3 di reclusione ed C 300,00 di multa. Alcuna conseguenza produce tale annullamento in relazione al capo b) dell'imputazione stante l'autonomia dei rapporti processuali e la mancata proposizione di motivi di ricorso quanto alla truffa; peraltro il riconoscimento della recidiva reiterata esclude anche la fondatezza della richiesta avanzata solo nelle conclusioni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi 3 di reclusione ed C 300,00 di multa. Conferma nel resto. Roma, 28 settembre 2022 I 'CONSIGLIEREI- T. t Ignazi . Pardo , 4. ) liti, [OSCURATO:PERSONA]
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