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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 10200/2024

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30957-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o EDOARDO ROCCOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avversola SENTENZA N. 608/2018 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nel l’adunanza in camera di consiglio del 12/3/2024; rilevato chela procedura fallimentare è stata chiusa con decreto del tribunale di Salerno del 16/3/2022sulla base della dichiarata Ric. 2018n.30957 - Sez. 1 - CC del 1 2 marzo 20 2 4 ragione, tra l’altro, dell’intervenuta transazione della controversia: ritenuto che: - la transazione della controversia di merito ha comportato, in difetto di contestazioni ad opera del ricorrente, la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione invocata con il ricorsoe, per l’effetto, l’inammissibilità dello stesso, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio; - l’inammissibilità sopravvenuta del ricorsoesclude la sussist enza dei presupposti per condannare il ricorrent e al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto d all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30957-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o EDOARDO ROCCOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avversola SENTENZA N. 608/2018 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nel l’adunanza in camera di consiglio del 12/3/2024; rilevato chela procedura fallimentare è stata chiusa con decreto del tribunale di Salerno del 16/3/2022sulla base della dichiarata Ric. 2018n.30957 - Sez. 1 - CC del 1 2 marzo 20 2 4 ragione, tra l’altro, dell’intervenuta transazione della controversia: ritenuto che: - la transazione della controversia di merito ha comportato, in difetto di contestazioni ad opera del ricorrente, la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione invocata con il ricorsoe, per l’effetto, l’inammissibilità dello stesso, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio; - l’inammissibilità sopravvenuta del ricorsoesclude la sussist enza dei presupposti per condannare il ricorrent e al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto d all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima
Decreto Cassazione n. 10200/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris