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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 47178/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette!~ le conclusioni del PG . tt .

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1. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano in data 7.3.2013, 20.6.2026 e 7.11.2012 e del Tribunale di Lodi in data 5.11.2012.

A ragione della decisione, rilevava che "tali sentenze" erano state "già tutte contemplate e ricomprese nei provvedimenti di applicazione della continuazione emessi dal Tribunale di Pavia in data 10.12.2018 e 24.12.2020".

2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e per vizio di motivazione, sostenendo che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta nell'interesse del Porrello, con cui era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con tutte le quattro indicate sentenze di condanna e che nessuna delle citate ordinanze emesse dal Tribunale di Pavia (10.12.2018 e 24.10.2020) avrebbe "mai ricompreso tutti e quattro i titoli di condanna sopraccitati".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'argomentare del Giudice dell'esecuzione (in precedenza testualmente riportato) non è, a giudizio del Collegio, congruo rispetto alla domanda introduttiva formulata dal condannato, con la quale era stata chiesta l'applicazione, in maniera unitaria, della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano del 7.3.2013 e del 20.6.2016, già unificati sotto detto vincolo con ordinanza del Tribunale di Pavia del 10.12.2018, e quelli giudicati con le altre due sentenze di condanna (Corte di appello di Milano 7.11.2012 e Tribunale di Lodi del 5.11.2012); e ciò in quanto nell'ordinanza impugnata manca qualsiasi specificazione in ordine al contenuto del provvedimento del Tribunale di Pavia del 24.12.2020 e cioè se detto provvedimento avesse esteso l'applicazione della disciplina della continuazione a tutti i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna ovvero, come sostenuto dal ricorrente, avesse esclusivamente riconosciuto detto vincolo in relazione ai reati giudicati con le altre pronunce di condanna (Corte di appello di Milano 7.11.2012 e Tribunale di Lodi del 5.11.2012).5.

Alla stregua di dette considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pavia che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013) dovrà procedere a nuovo giudizio, colmando la rilevata lacuna motivazionale e, nel caso in cui non sussistesse alcuna preclusione, esaminare nel merito la domanda del condannato nella sua interezza e unitarietà.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia.

Così deciso, il 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] QQ,IA) E p n ST ' A !N n H 5 A 2 8 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette!~ le conclusioni del PG . tt . Afajy..) ,(2)0_ .«0 e.: U.A. U.,A2 ‘A• <3. CÌLE L"tb C-D 'U) \)0-t-d ZA-Alk-D bik [OSCURATO:PERSONA] LtAIN./>) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano in data 7.3.2013, 20.6.2026 e 7.11.2012 e del Tribunale di Lodi in data 5.11.2012. A ragione della decisione, rilevava che "tali sentenze" erano state "già tutte contemplate e ricomprese nei provvedimenti di applicazione della continuazione emessi dal Tribunale di Pavia in data 10.12.2018 e 24.12.2020". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e per vizio di motivazione, sostenendo che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta nell'interesse del Porrello, con cui era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con tutte le quattro indicate sentenze di condanna e che nessuna delle citate ordinanze emesse dal Tribunale di Pavia (10.12.2018 e 24.10.2020) avrebbe "mai ricompreso tutti e quattro i titoli di condanna sopraccitati". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'argomentare del Giudice dell'esecuzione (in precedenza testualmente riportato) non è, a giudizio del Collegio, congruo rispetto alla domanda introduttiva formulata dal condannato, con la quale era stata chiesta l'applicazione, in maniera unitaria, della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano del 7.3.2013 e del 20.6.2016, già unificati sotto detto vincolo con ordinanza del Tribunale di Pavia del 10.12.2018, e quelli giudicati con le altre due sentenze di condanna (Corte di appello di Milano 7.11.2012 e Tribunale di Lodi del 5.11.2012); e ciò in quanto nell'ordinanza impugnata manca qualsiasi specificazione in ordine al contenuto del provvedimento del Tribunale di Pavia del 24.12.2020 e cioè se detto provvedimento avesse esteso l'applicazione della disciplina della continuazione a tutti i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna ovvero, come sostenuto dal ricorrente, avesse esclusivamente riconosciuto detto vincolo in relazione ai reati giudicati con le altre pronunce di condanna (Corte di appello di Milano 7.11.2012 e Tribunale di Lodi del 5.11.2012).5. Alla stregua di dette considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pavia che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013) dovrà procedere a nuovo giudizio, colmando la rilevata lacuna motivazionale e, nel caso in cui non sussistesse alcuna preclusione, esaminare nel merito la domanda del condannato nella sua interezza e unitarietà. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia. Così deciso, il 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] QQ,IA) E p n ST ' A !N n H 5 A 2 8 12
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