CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TORINO avverso la sentenza del 21/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/07/2020 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza in data 9/6/2017 del Tribunale di Cosenza, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.Con il primo motivo si eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la querela esposta da [OSCURATO:PERSONA] valida ai fini della procedibilità per il reato di truffa. A tal proposito il ricorrente osserva che "la signora Lio non è soggetto passivo del reato, non è stata destinataria di artifici e o raggiri e se pur esposta al danno di una futura diminuzione patrimoniale, non ha perso alcun profitto". Specifica che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità può proporre querela per il reato di truffa soltanto il titolare dell'interesse direttamente protetto e non anche il titolare di interessi che soltanto in via eventuale siano pregiudicati dall'azione delittuosa; che "la persona offesa del reato di truffa [...] non si limita passivamente a subire l'offesa, ma anzi collabora col reo, contribuendo con il proprio consenso, atti di disposizione patrimoniale in danno di se stessa". Alla luce di tali parametri, secondo la difesa, unico legittimato alla proposizione della querela era l'istituto di credito e non la signora Lio, che - invece- è stata vittima dei reati di furto d'identità e di violazione della privacy, cui si rivolge la propria querela, che non può assumere i connotati della condizione di procedibilità per la truffa in contestazione. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 640 e 133, cod.pen., nella parte in cui la Corte territoriale ritiene di non poter ridurre la pena, sulla base della benevola riqualificazione del delitto nella forma del tentativo, in difetto di qualsivoglia valutazione sulle modalità della condotta e sul grado di offensività. Secondo il ricorrente in tale maniera non viene soddisfatto l'obbligo di motivazione richiesto in punto di commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Il fatto è così pacificamente ricostruito: l'istituto di credito UNICREDIT ha versato nel conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 14.112,80 in forza di un finanziamento erogatogli quale figlio convivente di [OSCURATO:PERSONA] che risultava anche quale richiedente del prestito e sua co-obbligata nella restituzione degli importi ricevuti. Il tutto all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA], che non era la madre di [OSCURATO:PERSONA] e che veniva a conoscenza della sua obbligazione solo in seguito alla sollecitazione di pagamento inviatale dalla banca. 1.2. Tale ricostruzione si incasella esattamente nel paradigma della truffa, per la cui configurazione l'art. 640, cod.pen. non richiede che il destinatario degli artifici o dei raggiri (ossia il soggetto cui viene rivolta la condotta ingannatrice e che viene indotto in errore) si identifichi con la persona offesa del reato che, invece, va identificato con il soggetto che subisce la diminuzione patrimoniale conseguente a quella condotta decettiva. Tanto conduce a individuare [OSCURATO:PERSONA] quale persona offesa del reato, in quanto destinataria della diminuzione patrimoniale provocata dagli artifici e raggiri e dell'induzione in errore, visto che gli effetti della condotta decettiva si sono riversati nella sua sfera patrimoniale, aggredita dal contratto di finanziamento nel quale ella appare quale coobbligata in ragione degli artifici realizzati da Zicaro per indurre in errore la banca. Lio è il soggetto passivo del reato perché tenuta alla restituzione delle somme erogate ad Amos, in forza del contratto stipulato con la banca grazie alla sua condotta decettiva. Da qui la sua legittimazione a sporgere querela e la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 2.1. La manifesta infondatezza emerge al solo rilevare come la Corte di appello, -nel motivare la conferma del trattamento sanzionatorio previsto dal giudice di primo grado- non si sia limitata al semplice inciso riportato dal ricorrente -ossia il riferimento alla benevola riqualificazione nella forma del tentativo- ma ha spiegato che essa appariva congrua perché la condotta ha comportato l'esborso da parte della società di finanziamento di una somma pari a 14.000,00 euro e l'incolpevole e l'inconsapevole esposizione debitoria della p.o.. 2.2. La presenza di una motivazione adeguata e puntuale, oltre a risaltare la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, dimostra altresì come il ricorrente non si sia -in realtà- confrontato con le motivazioni della sentenza impugnata, avendo omesso di considerare una parte rilevante di essa, così incorrendo nel vizio di specificità. Tale vizio, infatti, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.