CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07619/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13607/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 134 , è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 7597 / 4 0 / 20 1 6 , depositata il 29.11.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento - La CTP di Frosinone accoglieva parzialmente i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di perito e liquidatore indipendente nel settore assicurativo,avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’ anno di imposta 20 0 8 , con il quale era stato rideterminato il suo reddito, a seguito dell’applicazione dello studio di settore TG91U, riducendo il maggiore reddito rideterminato dall’Ufficio; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dichiarava inammissibile quello proposto dal contribuente,osservando che: - l’appello proposto dal contribuente era inammissibile per tardività, in quanto quest’ultimo , avendo ricevuto in data 16.01.2014 l’atto di appello proposto dall’Ufficio, avrebbe dovuto introdurre il proprio atto di impugnazione con le forme dell’appello incidentale ai sensi degli artt. 23 e54 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale, mentre aveva proposto un autonomo appello senza rispettare detto termine; - l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate era fondato, avendo il primo giudice ridotto il maggiore reddito rideterminato dall’Ufficio, sulla base del riconoscimento di costi la cui documentazione era stata ritenuta dallo stesso giudice non completamente esaustiva; - il contribuente avrebbe dovuto comunque esibire il registro IVA e il registro degli incassi e pagamenti, documentando tutte le altre voci relative ai dati contabili indicati nello studio presentato, mentre si era limitato a produrre , peraltro solo in giudizio , documentazione inattendibile e sommaria, con l’indicazione di valori contabili a volte inesatti; - con riferimento ai costi di sub – commissioni, sostenuti per alcune prestazioni commissionat e alla [OSCURATO:SOCIETA]. , occorreva evidenziare che la predetta societàaveva dichiarato, per l’anno 2008, un reddito pari a soli € 2.228,00 e le fatture dalla stessa emesse avevano un contenuto generico, in violazione dell'art. 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972; - il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , il ricorrente de duce la violazione degli artt. 23, 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 8 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile , per tardività , l’appello proposto dal contribuente, ritenendo che si fosse realizzata la compiuta giacenza in relazione alla notificazione dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l. n. 890 del 1982, mentre ciò non è avvenuto, in quanto sia il ricorso in appello che la raccomandata informativa erano stati notificati in “via Varrone n. 9 – 03043 Cassino”, anziché presso il domicilio eletto presso il difensore,dott. [OSCURATO:PERSONA], in Cassino “via Varrone n. 9a”, come risulta dalla procura alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo; non essendo stato regolarmente notificato l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, il contribuente non era tenuto a proporre il proprio atto di impugnazione con le forme e nei termini previsti per l’appello incidentale, sicché, avendolo notificato in data 9.04.2014, lo stesso era tempestivo rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 9.10.2014; -il motivo è inammissibile; - come ha statuito questa Corte, anche con riferimento ai casi in cui sia denunciato un error in procedendo, la parte deve riportare nel ricorso, nel rispetto del principio di specificità , gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Cass. n. 19410 del 30/09/2015; n. 23834 del 25/09/2019); -il ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso la procura alle liti, conferita al dott. [OSCURATO:PERSONA] per proporre il ricorso introduttivo, dalla quale si dovrebbe evincere che l’indirizzo dello studio d i detto difensore si trovava in Cassino, via Varrone n. 9, e non ha neppure indicato in quale sede processuale la stessa era rintracciabile; -l’Agenzia delle entrate ha allegato di avere notificato l’atto di appello presso lo studio del procuratore costituito, dott. [OSCURATO:PERSONA], che, sulla base di quanto riportato nell’Albo dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Cassino, estratto dall’interrogazione del sistema dell’Anagrafe tributaria, risultava all’epoca in Cassino, via Varrone n. 9; - sia l’atto di appello che la relativa raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento è stato riprodotto nel controricorso) sono stati notificati presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], via Varrone 9, in qualità di domiciliatario; nel ricorso per cassazione non è stato dedotto, peraltro, che in via Varrone 9 non vi fosse uno studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto che la notificazione era stata effettuata in un luogo diverso da quello indicato come domicilio eletto nella procura alle liti; - con il secondo motivo, deduce la violazione dell ’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per essere la CTR incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto la difesa del contribuente si era incentrata su una diversa allocazione delle spese dichiarate all’interno dello studio di settore; -il motivo è infondato;- come si evince dallo stralcio dell’avviso di accertamento, riportato dal contribuente nel testo del ricorso, la ripresa era dovuta al fatto che alcune spese incidevano sui compensi conseguiti in misura superiore rispetto ai valori riscontrabili nei confronti di contribuenti che esercitavano l’attività oggetto dello studio in condizioni di esercizio analoghe; - la CTR ha rilevato che la motivazione sulla riduzione del maggiore reddito accertato, operata dal primo giudice, era contraddittoria: se da un lato era stato riconosciuto che la documentazione prodotta dal contribuente non era esaustiva, dall’altro questa stessa documentazione era stata ritenuta sufficiente per dimostrare una ripresa inferiore; - la decisione dei giudici di appello , quindi, non eccede l’oggetto del giudizio, restando collocata nell’ambito relativo alla valutazione dei deicosti dedotti dal contribuente, ritenuti eccessivi dall’Ufficio; -con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente nella parte in cui la CTR ha sostenuto, senza spiegarne le ragioni, che la documentazione prodotta in primo grado dal contribuente era “inattendibile e sommaria con l’indicazione di valori contabili, a volte, inesatti”, che le fatture della ACV erano “generiche” ed erano state emesse “in violazione dell’art. 21, comma 2, lett. b) DPR n. 633/1972”; -il motivo è infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto spiega, seppure in modo sintetico, la ragione per la quale ha ritenuto non esaustiva la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno delle spese contestate, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); -con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che le fatture emesse dalla società ACV non contenessero tutte le indicazioni prescritte dalla legge; - il motivo è inammissibile, in quanto mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, con particolare riferimento alla valutazione delle prove; - il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p