CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 22.2.2021 in ordine al delitto di rapina aggravata. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorso, infatti, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva (in cui si è dato atto del numero e della gravità delle precedenti condanne, dell'espiazione di pene definitive e della sottoposizione a misura cautelare non custodiale al momento della commissione del nuovo reato, ricavando da tali elementi un giudizio di evidente e accentuata pericolosità) il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici, limitandosi a lamentare l'omessa motivazione in ordine al giudizio di maggiore colpevolezza e di più elevata capacità a delinquere senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi eventuali ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Sergio D [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]