CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31047-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., ricorrente non costituita; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA] (C.F. 137568810028), in persona del legale rappresentante p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6164/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6164/10/2020 della C.T.R. della Campania depositata il 14.12.2020; che il ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 20.12.2021); che l'AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA] Si è costituita con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art.369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è, infatti, compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01); Ritenuto che, alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Ric. 2021 n. 31047 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che alcunché va disposto in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: tale previsione è, infatti, normativamente e logicamente dipendente dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare il contributo al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, con la conseguenza che va escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia - come nella specie - di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del ricorso precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale (Cass., Sez. 6-5, 17.3.2022, n. 8728, Rv. 664301-01); P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.000,00 (quattromila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 i\ Presidente . )[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]