CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 12580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione n. R.G. 25464 /2022 proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] I L LAZIO , con ORDINANZA n. 12184/2022 depositata il 26/09/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente, non costituito in questa fase - E [OSCURATO:PERSONA] -resistente, non costituita in questa fase - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Comune di Casaduni convenne innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, chiedendo di accertare il grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza delle ordinanze commissariali del 2002-2005 e del contratto di servizio del 2000, stipulato per l’emergenza rifiuti in Campania, con la condanna a pagare le somme dovute a titolo di ristoro ambientale e royalties, in ragione dell’ubicazione, sul proprio territorio, di impianti produzione di combustibile derivato dai rifiuti, nonché al risarcimento del danno. Con sentenza del 5 marzo 2014, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 26 settembre 2022, n. 12184 è stato sollevato conflitto negativo di giurisdizione, dubitando a sua volta il T.a.r. della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69. Il Tribunale amministrativo confliggente evidenzia che, in tale materia, sussiste la giurisdizione del g.a. soltanto quando la p.a. eserciti poteri autoritativi di organizzazione ed attuazione del servizio, mentre nella specie le pretese sono solo a carattere patrimoniale. Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380- ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale ha ch iesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. –La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 2. – Il d.lgs. n. 104 del 2010, art. 133 dell’allegato 1 ( Codice del processo amministrativo) dispone che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ….c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi...». Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia, laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce (fra le tante, Cass., sez. un., 24 giugno 2022, n. 20464;, 13 febbraio 2014, n. 3311). Si è, infatti, osservato che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all’attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della p.a. o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall’art. 4 d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif. in l. n. 123 del 2008 (poi abrogato: v. d.lgs. n. 104 del 2010, art. 4, comma 1, n. 39, all. 4, entrato in vigore il 16 settembre 2010) presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo, mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22428; Cass., sez. un., 11 giugno 2010, n. 14126; Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23597; Cass., sez. un., 7 luglio 2010 n. 16032; di recente, v. ancora Cass., sez. un., 1° marzo 2023, n. 6101). Sono principî da tempo affermati, con riguardo alla normativa sulla situazione emergenziale per i rifiuti, dovendo ricordare come anche la sentenza n. 204/2004 e l’ordinanza n. 167/2011 della Corte costituzionale abbiano evidenziato la distinzione fra attività di smaltimento dei rifiuti, che costituisce un servizio pubblico, e le attività strumentali che sono svolte in regime negoziale. Il quadro dei confini della giurisdizione amministrativa esclusiva, definito dalla Corte costituzionale (nella citata Corte cost. n. 204/2004, nonché n. 191/2006 e n. 140/2007), è stato altresì precisato (con la sentenza n. 35/2010), laddove il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 d.l. n. 90 del 2008, in riferimento all’art. 103, comma 1, Cost., affermando che anche nella materia della “gestione dei rifiuti” è pur sempre richiesto che «l’amministrazione agisca come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi», così restando al di fuori dell’ambito della detta norma (e della giurisdizione amministrativa) le «questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio». 4. – Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo e di un provvedimento autoritativo, che abbia inciso sulla posizione del privato. La controversia in esame concerne l’accertamento e la condanna all’adempimento con riguardo alle somme dovute dalla p.a., a titolo di pagamento dei corrispettivi convenuti, onde nella specie si controverte esclusivamente sul corrispettivo del servizio, restando confermata la giurisdizione del giudice ordinario. Dunque, le questioni inerenti l’adempimento o l’inadempimento degli obblighi assunti non spettano alla giurisdizione amministrativa, tutte le volte che, come nella specie, non sia ricollegabile ad atti costituenti estrinsecazione di scelte autoritative discrezionali. La controversia si svolge, pertanto, in un ambito nel quale non risulta coinvolto, nella sua delibazione, nessun accertamento implicante una valutazione discrezionale da parte della p.a. 5. –Sulle conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 6. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara