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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47096/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, H provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P,G, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10 luglio 2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni di reclusione per il tentato omicidio della moglie [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 14 agosto 2018.

Con sentenza del 6 ottobre 2020 la Corte di appeilo di Ancona, su impugnazione del Procuratore generale e della difesa dell'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha inflitto all'imputato la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, perché i giudici del merito avrebbero valorizzato le dichiarazioni rese dai testi (moglie e figlio dell'imputato) in fase di indagini preliminari a discapito di quelle rese in dibattimento definite, senza motivo, come "edulcorate".

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'aver puntato il fucile verso la moglie ha integrato soltanto una minaccia aggravata mancando qualsiasi intento omicidiario; in particolare si evidenzia che l'azione non è stata turbolenta, ma si è trattato di un lungo teatrino familiare in cui l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di usare l'arma se avesse voluto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo, in cui si deduce che i giudici del merito avrebbero valorizzato le dichiarazioni rese dai testi in fase di indagini preliminari a discapito di quelle rese in dibattimento, è infondato.

La sentenza impugnata dà atto della parziale diversità della versione del fatto riferita in dibattimento dalla moglie e dal figlio del ricorrente rispetto al racconto effettuato in indagini preliminari nell'immediatezza del fatto, ma, al contrario di ciò che si sostiene in ricorso, non poggia la sua decisione sulle dichiarazioni delle indagini preliminari, ma su quelle acquisite in giudizio, oltre che su ulteriori elementi di prova che non dipendono dalle dichiarazioni dei due congiunti.

In particolare, nel formulare il giudizio di responsabilità, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza che nelle dichiarazioni rese in dibattimento dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] sono stati confermati i dati essenziali dell'azione, ovvero le minacce di morte ricevute dal marito nel mentre questi puntava il fucile da caccia, carico, verso il suo corpo ("il fucile puntato davanti a me, io ero seduta e lui logicamente stava in piedi", paragrafo 2.1 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata, inoltre, fonda il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese in dibattimento dal figlio Rolando, ed in particolare sulla circostanza, confermata anche in dibattimento, che questi, visto il padre puntare il fucile verso la madre, tentò di toglierglielo dalle mani ("appena visto mio padre entrare con il fucile puntato verso di noi, a pochi metri di distanza, mi sono alzato da una poltrona ed ho cercato di disarmarlo").

Sono queste dichiarazioni riferite in dibattimento, oltre elementi di prova esterni, cui, in modo non illogico, è stato attribuito un importante rilievo sussidiario, quale la circostanza che sia stato chiamato il 112 e che quella notte madre e figlio abbiano deciso di allontanarsi da casa, che hanno convinto del giudizio di responsabilità i giudici del merito.

Il motivo è, pertanto, inconferente con la motivazione della decisione impugnata.

2. Anche il secondo motivo, dedicato alla qualificazione giuridica del fatto, è infondato.

In esso si sostiene che il comportamento attribuito all'imputato, consistito nel puntare il fucile carico verso la moglie, integrerebbe soltanto una minaccia aggravata mancando nell'agente qualsiasi intento omicidiario; in particolare, in ricorso si evidenzia che l'azione non è stata turbolenta e che l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di usare l'arma se avesse voluto.

In realtà, nel sostenere l'esistenza del dolo di omicidio, i giudici del merito si sono soffermati sulle modalità dell'azione, ed in particolare sulla ricorrenza congiunta delle minacce di morte espresse a voce e della condotta di prelevare il fucile da caccia dal luogo in cui era custodito e di puntarlo carico in direzione della moglie, condotta che in modo non irragionevole è stata a quel punto ritenuta la possibile attuazione concreta di tale minaccia verbale.

Incentrando la ricerca del dolo sulle modalità dell'azione, i giudici del merito hanno fatto applicazione dell'orientamento consolidato di legittimità che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ricava la direzione teleologica della volontà dell'agente dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012- 01: in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo"; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401: "in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo").

Le circostanze del concreto caso di specie addotte dalla difesa nel motivo di ricorso non sono idonee ad inficiare il percorso logico con cui i giudici del merito sono pervenuti a ritenere l'esistenza del dolo di omicidio.

La circostanza che l'azione si sia svolta interamente sotto la sovranità dell'agente, che, se avesse voluto, avrebbe avuto tutto il tempo di portare a termine il proposito criminale, non può essere apprezzata, perché sul punto il ricorso non tiene conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dal figlio Rolando, che riferisce di una colluttazione con il padre cui ha tentato di sottrarre l'arma ("appena visto mio padre entrare con il fucile puntato verso di noi, a pochi metri di distanza, mi sono alzato da una poltrona ed ho cercato di disarmarlo"); la lettura complessiva degli atti non consente, quindi, di condividere l'assunto che l'agente abbia sempre avuto il controllo dell'azione, perché non si può conoscere quale sarebbe stato l'esito della condotta se non fosse intervenuto il figlio.

In ogni caso, come nota correttamente nelle conclusioni il Procuratore generale, per giudicare l'esistenza del dolo di omicidio, non è processualmente decisivo ciò che non è conoscibile, ovvero che intenzioni avesse realmente il ricorrente, perché ciò che deve essere valutato sono i dati oggettivi, e, come correttamente rilevato dai giudici del merito, l'aver puntato il fucile carico in direzione della vittima e l'aver pronunciato minacce di morte al suo indirizzo, sono, in effetti, dati oggettivi dell'azione da cui in modo non illogico è stata tratta la esistenza nell'agente della volontà omicida.3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, H provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P,G, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 luglio 2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni di reclusione per il tentato omicidio della moglie [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 14 agosto 2018. Con sentenza del 6 ottobre 2020 la Corte di appeilo di Ancona, su impugnazione del Procuratore generale e della difesa dell'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha inflitto all'imputato la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, perché i giudici del merito avrebbero valorizzato le dichiarazioni rese dai testi (moglie e figlio dell'imputato) in fase di indagini preliminari a discapito di quelle rese in dibattimento definite, senza motivo, come "edulcorate". Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'aver puntato il fucile verso la moglie ha integrato soltanto una minaccia aggravata mancando qualsiasi intento omicidiario; in particolare si evidenzia che l'azione non è stata turbolenta, ma si è trattato di un lungo teatrino familiare in cui l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di usare l'arma se avesse voluto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, in cui si deduce che i giudici del merito avrebbero valorizzato le dichiarazioni rese dai testi in fase di indagini preliminari a discapito di quelle rese in dibattimento, è infondato. La sentenza impugnata dà atto della parziale diversità della versione del fatto riferita in dibattimento dalla moglie e dal figlio del ricorrente rispetto al racconto effettuato in indagini preliminari nell'immediatezza del fatto, ma, al contrario di ciò che si sostiene in ricorso, non poggia la sua decisione sulle dichiarazioni delle indagini preliminari, ma su quelle acquisite in giudizio, oltre che su ulteriori elementi di prova che non dipendono dalle dichiarazioni dei due congiunti. In particolare, nel formulare il giudizio di responsabilità, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza che nelle dichiarazioni rese in dibattimento dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] sono stati confermati i dati essenziali dell'azione, ovvero le minacce di morte ricevute dal marito nel mentre questi puntava il fucile da caccia, carico, verso il suo corpo ("il fucile puntato davanti a me, io ero seduta e lui logicamente stava in piedi", paragrafo 2.1 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata, inoltre, fonda il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese in dibattimento dal figlio Rolando, ed in particolare sulla circostanza, confermata anche in dibattimento, che questi, visto il padre puntare il fucile verso la madre, tentò di toglierglielo dalle mani ("appena visto mio padre entrare con il fucile puntato verso di noi, a pochi metri di distanza, mi sono alzato da una poltrona ed ho cercato di disarmarlo"). Sono queste dichiarazioni riferite in dibattimento, oltre elementi di prova esterni, cui, in modo non illogico, è stato attribuito un importante rilievo sussidiario, quale la circostanza che sia stato chiamato il 112 e che quella notte madre e figlio abbiano deciso di allontanarsi da casa, che hanno convinto del giudizio di responsabilità i giudici del merito. Il motivo è, pertanto, inconferente con la motivazione della decisione impugnata. 2. Anche il secondo motivo, dedicato alla qualificazione giuridica del fatto, è infondato. In esso si sostiene che il comportamento attribuito all'imputato, consistito nel puntare il fucile carico verso la moglie, integrerebbe soltanto una minaccia aggravata mancando nell'agente qualsiasi intento omicidiario; in particolare, in ricorso si evidenzia che l'azione non è stata turbolenta e che l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di usare l'arma se avesse voluto. In realtà, nel sostenere l'esistenza del dolo di omicidio, i giudici del merito si sono soffermati sulle modalità dell'azione, ed in particolare sulla ricorrenza congiunta delle minacce di morte espresse a voce e della condotta di prelevare il fucile da caccia dal luogo in cui era custodito e di puntarlo carico in direzione della moglie, condotta che in modo non irragionevole è stata a quel punto ritenuta la possibile attuazione concreta di tale minaccia verbale. Incentrando la ricerca del dolo sulle modalità dell'azione, i giudici del merito hanno fatto applicazione dell'orientamento consolidato di legittimità che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ricava la direzione teleologica della volontà dell'agente dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012- 01: in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo"; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401: "in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo"). Le circostanze del concreto caso di specie addotte dalla difesa nel motivo di ricorso non sono idonee ad inficiare il percorso logico con cui i giudici del merito sono pervenuti a ritenere l'esistenza del dolo di omicidio. La circostanza che l'azione si sia svolta interamente sotto la sovranità dell'agente, che, se avesse voluto, avrebbe avuto tutto il tempo di portare a termine il proposito criminale, non può essere apprezzata, perché sul punto il ricorso non tiene conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dal figlio Rolando, che riferisce di una colluttazione con il padre cui ha tentato di sottrarre l'arma ("appena visto mio padre entrare con il fucile puntato verso di noi, a pochi metri di distanza, mi sono alzato da una poltrona ed ho cercato di disarmarlo"); la lettura complessiva degli atti non consente, quindi, di condividere l'assunto che l'agente abbia sempre avuto il controllo dell'azione, perché non si può conoscere quale sarebbe stato l'esito della condotta se non fosse intervenuto il figlio. In ogni caso, come nota correttamente nelle conclusioni il Procuratore generale, per giudicare l'esistenza del dolo di omicidio, non è processualmente decisivo ciò che non è conoscibile, ovvero che intenzioni avesse realmente il ricorrente, perché ciò che deve essere valutato sono i dati oggettivi, e, come correttamente rilevato dai giudici del merito, l'aver puntato il fucile carico in direzione della vittima e l'aver pronunciato minacce di morte al suo indirizzo, sono, in effetti, dati oggettivi dell'azione da cui in modo non illogico è stata tratta la esistenza nell'agente della volontà omicida.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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