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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 04590/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18144/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], ALVARO & C., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

UMBRIA, n. 09/04/13, depositata il 17/01/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18144/2013 Numero sezionale 455/2022 Numero di raccolta generale 4590/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Avaro & C. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate — che è rimasta intimata in quanto ha depositato un “atto” (non qualificabile come controricorso, fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.) — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che (in disparte le statuizioni dei giudici di merito su altri atti impositivi, nei confronti della società e dei soci, sui quali si è formato il giudicato), ha respinto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza (n. 286/07/2010) della Commissione tributaria provinciale di Perugia che (per quanto ancora rileva) aveva rigettato l’opposizione agli avvisi di accertamento n.

R8H010200571/2009, in materia di Iva (aliquote 2004), e n.

R8H020200568/2009, in materia di Iva (e altro, sempre per l’anno d’imposta 2004).

2. Con istanza in data 04/03/2020 i ricorrenti, dato atto che questa Corte aveva fissato udienza in camera di consiglio per il 1°/04/2020, hanno chiesto che il ricorso sia «archiviato per intervenuto pagamento», in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, essi hanno provveduto «all’adempimento in virtù di definizione agevolata con la rottamazione», come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, riguardante i versamenti degli importi dovuti per la “rottamazione” delle cartelle esattoriali correlate agli atti impositivi sopra menzionati.

La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo.

Nelle “note conclusive” depositate in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno chiesto che il ricorso venga “archiviato” sul presupposto dell’adesione alla “rottamazione” e dell’adempimento dei relativi oneri presso l’Agenzia delle entrate di Perugia. r.g. n. 18144/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18144/2013 Numero sezionale 455/2022 Numero di raccolta generale 4590/2022 Data pubblicazione 11/02/2022

3. L'istanza attesta la sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione in relazione al ricorso come originariamente proposto.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’ufficio finanziario non ha svolto alcuna attività difensiva.

5. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’originaria inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18144/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], ALVARO & C., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA, n. 09/04/13, depositata il 17/01/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18144/2013 Numero sezionale 455/2022 Numero di raccolta generale 4590/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Avaro & C. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate — che è rimasta intimata in quanto ha depositato un “atto” (non qualificabile come controricorso, fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.) — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che (in disparte le statuizioni dei giudici di merito su altri atti impositivi, nei confronti della società e dei soci, sui quali si è formato il giudicato), ha respinto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza (n. 286/07/2010) della Commissione tributaria provinciale di Perugia che (per quanto ancora rileva) aveva rigettato l’opposizione agli avvisi di accertamento n. R8H010200571/2009, in materia di Iva (aliquote 2004), e n. R8H020200568/2009, in materia di Iva (e altro, sempre per l’anno d’imposta 2004). 2. Con istanza in data 04/03/2020 i ricorrenti, dato atto che questa Corte aveva fissato udienza in camera di consiglio per il 1°/04/2020, hanno chiesto che il ricorso sia «archiviato per intervenuto pagamento», in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, essi hanno provveduto «all’adempimento in virtù di definizione agevolata con la rottamazione», come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, riguardante i versamenti degli importi dovuti per la “rottamazione” delle cartelle esattoriali correlate agli atti impositivi sopra menzionati. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo. Nelle “note conclusive” depositate in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno chiesto che il ricorso venga “archiviato” sul presupposto dell’adesione alla “rottamazione” e dell’adempimento dei relativi oneri presso l’Agenzia delle entrate di Perugia. r.g. n. 18144/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18144/2013 Numero sezionale 455/2022 Numero di raccolta generale 4590/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 3. L'istanza attesta la sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione in relazione al ricorso come originariamente proposto. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. 4. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’ufficio finanziario non ha svolto alcuna attività difensiva. 5. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’originaria inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018; n. 23175/2015). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta c
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