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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25163/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso [OSCURATO:PERSONA] n. 94 in Cardito (NA); - ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tenvore; - intimata - avverso la sentenza n. 4057/42 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania I [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 9042056462 000, avente ad oggetto Irpef, Iva ed altro.

2. Il contribuente impugnava l'ingiunzione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l'ADER non potesse costituirsi mediante Avvocato del libero Foro.

3. L'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che accoglieva il ricorso e riaffermava la piena validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.

4. Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 bis disp. att. cod. proc. civ., nonché dell'art. 36, commi 2 e 4, del D.Lgs n. 546 del 1992, e degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost., per avere la CTR pronunciato una sentenza di cui non è possibile comprendere il contenuto.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della decisione pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione degli artt. 23, 32 e 36, comma 2, n. 3, 54 e 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 99, 112, 132, comma secondo, nn. 3 e 4, e dell'art. 346 cod. proc. civ., ed infine dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente, vincitore innanzi alla CTP, dovesse necessariamente introdurre un appello incidentale per domandare alla CTR l'esame delle questioni da lui proposte nel precedente grado del giudizio, essendo invece sufficiente riproporle.

3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta l'incomprensibilità della decisione adottata dalla impugnata CTR.

La censura appare fondata.

In effetti la sentenza del giudice di secondo grado, evidentemente per errore materiale, manca della seconda pagina della pronuncia.

Risulta pertanto omessa tutta la necessaria sezione della decisione relativa allo svolgimento del processo, inclusa l'indicazione delle richieste delle parti.

Basti osservare che la motivazione della sentenza, nella parte pubblicata, inizia con le parole: "si ritiene), con effetto retroattivo ...", ma che cosa sia stato ritenuto non è dato comprenderlo.

Sembra possibile ipotizzare che la CTR, nella parte mancante abbia (tra l'altro) inteso rigettare diverse censure proposte dall'appellante (l'ADER), salvo accoglierne l'ultima, ma neppure sappiamo che cosa avessero ad oggetto le precedenti.

Al vizio della sentenza deve effettivamente riconoscersi la natura radicale che è stata contestata dal contribuente nel suo ricorso per cassazione.

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

4. In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.

La Corte, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a liquidare le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso [OSCURATO:PERSONA] n. 94 in Cardito (NA); - ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tenvore; - intimata - avverso la sentenza n. 4057/42 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania I [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 9042056462 000, avente ad oggetto Irpef, Iva ed altro. 2. Il contribuente impugnava l'ingiunzione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l'ADER non potesse costituirsi mediante Avvocato del libero Foro. 3. L'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che accoglieva il ricorso e riaffermava la piena validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata. 4. Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 bis disp. att. cod. proc. civ., nonché dell'art. 36, commi 2 e 4, del D.Lgs n. 546 del 1992, e degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost., per avere la CTR pronunciato una sentenza di cui non è possibile comprendere il contenuto. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della decisione pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione degli artt. 23, 32 e 36, comma 2, n. 3, 54 e 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 99, 112, 132, comma secondo, nn. 3 e 4, e dell'art. 346 cod. proc. civ., ed infine dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente, vincitore innanzi alla CTP, dovesse necessariamente introdurre un appello incidentale per domandare alla CTR l'esame delle questioni da lui proposte nel precedente grado del giudizio, essendo invece sufficiente riproporle. 3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta l'incomprensibilità della decisione adottata dalla impugnata CTR. La censura appare fondata. In effetti la sentenza del giudice di secondo grado, evidentemente per errore materiale, manca della seconda pagina della pronuncia. Risulta pertanto omessa tutta la necessaria sezione della decisione relativa allo svolgimento del processo, inclusa l'indicazione delle richieste delle parti. Basti osservare che la motivazione della sentenza, nella parte pubblicata, inizia con le parole: "si ritiene), con effetto retroattivo ...", ma che cosa sia stato ritenuto non è dato comprenderlo. Sembra possibile ipotizzare che la CTR, nella parte mancante abbia (tra l'altro) inteso rigettare diverse censure proposte dall'appellante (l'ADER), salvo accoglierne l'ultima, ma neppure sappiamo che cosa avessero ad oggetto le precedenti. Al vizio della sentenza deve effettivamente riconoscersi la natura radicale che è stata contestata dal contribuente nel suo ricorso per cassazione. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito. 4. In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a liquidare le s
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