Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:315
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0859_INF
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 29 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C‑859/24 P(R))
«Impugnazione – Procedimento sommario – Medicinali per uso umano – Medicinale orfano per uso umano Ocaliva – Revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Atto separato – Assenza – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 39 e 57; regolamento di procedura della Corte, artt. 160, § 4, e 190, § 1)
(v. punti 29, 30)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punti 43, 44)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 45‑47)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117)
(v. punti 58‑60)
5.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Necessità di dedurre il rischio di subire personalmente tale danno
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 73)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione Europea.