CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 19917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione a tre reati di estorsione (due consumati ed uno tentato) aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione di una cosca di camorra loro in concorso ascritti, confermava la responsabilità dei ricorrenti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen., rideterminava la pena. 2. Ricorrono per cessazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, in ordine agli aumenti di pena in continuazione ed al trattamento sanzionatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, dal momento che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute come prevalenti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. 1. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare ìI giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art.133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari), Nel caso in esame, la Corte ha motivato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen. delle più persone riunite, valorizzando la gravità del fatto e la reiterazione delle condotte di reato, parametri di riferimento ricompresi nell'art. 133 cod.pen.. 2. La Corte ha reputato congrui gli aumenti di pena in continuazione, peraltro riducendoli a misura assai contenuta rispetto al tetto massimo previsto dall'art. 81, comma secondo, cod.pen. (complessivamente mesi dieci di reclusione). Sul punto, peraltro, sia il ricorso che l'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] risultano estremamente generici.Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 3. I ricorrenti non hanno interesse a dolersi della quantificazione della pena base, determinata al minimo edittale di anni cinque di reclusione. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.04.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]