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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17248/2026

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a Generale dello Stato-ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ex art. 83 cod.proc. civ.- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n. 1015/23, depositata il 31/3/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1015/23, depositata il 31/3/2023, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria ha respinto l’appello delMinistero dell’Economia e della Finanza avverso la decisione dellaNumero registro generale 12255/2023Numero sezionale 4668/2026Numero di raccolta generale 17248/2026Data pubblicazione 01/06/2026Commissione Tributaria Regionale di Cosenza di accogliere il ricorso diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento n. 1188 del 6/3/2019 diirrogazione della sanzione di euro 3.740 per omesso pagamento delcontributo unificato integrativo di euro 1.870, liquidato con invito alpagamento del 29/11/2018 (prot. n. 5394).Contro la sentenza il Ministero dell’Economia e della Finanza proponericorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per nonaver la CGT dichiarato inammissibile il ricorso originario, essendo preclusoal ricorrente contestare la pretesa tributaria alla base dell’irrogazione dellasanzione, per effetto della mancata tempestiva impugnazione dell’attopresupposto, ossia l’invito al pagamento del contributo unificatointegrativo.

Si deduce, in particolare, l’errore dei giudici di appellonell’affermare che l’impugnazione dell’atto presupposto (invito alpagamento) rappresenti una facoltà e non un onere, il cui mancatoesercizio non preclude l'impugnazione del successivo provvedimento diirrogazione della sanzione, anche per vizi inerenti la pretesa tributaria.1.1.

La censura è fondata e va accolta.1.2.

È pacifico che l’invito al pagamento del contributo unificatointegrativo (in relazione al proc. n. 4512/18 R.G. promosso innanzi allaC.T.P. di Cosenza) non sia stato impugnato dal contribuente nel termineprevisto ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992.1.3.

Per effetto dell’inutile decorso del termine impugnatorio, lapretesa tributaria sottesa all’invito si è consolidata, divenendo, pertanto,incontestabile.Numero registro generale 12255/2023Numero sezionale 4668/2026Numero di raccolta generale 17248/2026Data pubblicazione 01/06/20261.4.

Resta, quindi, preclusa al contribuente l’impugnazione delsuccessivo atto di irrogazione della sanzione dovuta per il mancatopagamento del tributo, se non per vizi propri, con la conseguenza che ilricorso eventualmente proposto va dichiarato inammissibile.1.5.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'invito alpagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. 29maggio 2002, n. 115, è l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicataal contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalladenominazione, va qualificato come avviso di accertamento o diliquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art.19 d.lgs. n. 546/1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che nonpuò più essere contestata nel giudizio avente ad oggetto l’atto successivo(in termini, Cass., Sez.

U., 8810/2025; 11406/2024; 2642/2022;40233/2021).1.6.

In definitiva, l'invito al pagamento è l'atto che assume, nellafattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo, sicché, unavolta notificato al contribuente, va necessariamente impugnato, altrimentidiventa definitivo.1.7.

Ne discende, pertanto, che, pacifica - nel caso di specie - lanotifica dell’invito al pagamento del contributo notificato, il profilocontributo unificato, avrebbe dovuto esser fatto valere come vizio propriodel prodromico invito al pagamento, e non del successivo atto diirrogazione della sanzione, impugnabile solo per vizi propri che nonrisultano essere stati dedotti, sicché la mancata impugnazione delsuddetto invito comporta la sua definitività e, conseguentemente,l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente, in quanto diretto acensurare, mediante l'impugnazione della sanzione per omessopagamento del debito tributario, il merito della pretesa.Numero registro generale 12255/2023Numero sezionale 4668/2026Numero di raccolta generale 17248/2026Data pubblicazione 01/06/20261.8.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cui si censura il vizio diviolazione o falsa applicazione dell’art.14, comma 3-bis, d.P.R. n.115/2002 e dell’art. 12, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte dimerito ritenuto la pretesa tributaria non dovuta, erroneamentedeterminando il valore del giudizio cui era riferito il versamento delcontributo.1.9.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorsooriginario del contribuente.2.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causanel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente;condanna il controricorrente a rifondere al ricorrente le spese giudiziali,liquidate in euro 1.600,00 per il primo grado, euro 1.700,00 per l’appelloed euro 1.500,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato-ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ex art. 83 cod.proc. civ.- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n. 1015/23, depositata il 31/3/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1015/23, depositata il 31/3/2023, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria ha respinto l’appello delMinistero dell’Economia e della Finanza avverso la decisione dellaNumero registro generale 12255/2023Numero sezionale 4668/2026Numero di raccolta generale 17248/2026Data pubblicazione 01/06/2026Commissione Tributaria Regionale di Cosenza di accogliere il ricorso diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento n. 1188 del 6/3/2019 diirrogazione della sanzione di euro 3.740 per omesso pagamento delcontributo unificato integrativo di euro 1.870, liquidato con invito alpagamento del 29/11/2018 (prot. n. 5394).Contro la sentenza il Ministero dell’Economia e della Finanza proponericorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per nonaver la CGT dichiarato inammissibile il ricorso originario, essendo preclusoal ricorrente contestare la pretesa tributaria alla base dell’irrogazione dellasanzione, per effetto della mancata tempestiva impugnazione dell’attopresupposto, ossia l’invito al pagamento del contributo unificatointegrativo. Si deduce, in particolare, l’errore dei giudici di appellonell’affermare che l’impugnazione dell’atto presupposto (invito alpagamento) rappresenti una facoltà e non un onere, il cui mancatoesercizio non preclude l'impugnazione del successivo provvedimento diirrogazione della sanzione, anche per vizi inerenti la pretesa tributaria.1.1. La censura è fondata e va accolta.1.2. È pacifico che l’invito al pagamento del contributo unificatointegrativo (in relazione al proc. n. 4512/18 R.G. promosso innanzi allaC.T.P. di Cosenza) non sia stato impugnato dal contribuente nel termineprevisto ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992.1.3. Per effetto dell’inutile decorso del termine impugnatorio, lapretesa tributaria sottesa all’invito si è consolidata, divenendo, pertanto,incontestabile.Numero registro generale 12255/2023Numero sezionale 4668/2026Numero di raccolta generale 17248/2026Data pubblicazione 01/06/20261.4. Resta, quindi, preclusa al contribuente l’impugnazione delsuccessivo atto di irrogazione della sanzione dovuta per il mancatopagamento del tributo, se non per vizi propri, con la conseguenza che ilricorso eventualmente proposto va dichiarato inammissibile.1.5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'invito alpagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. 29maggio 2002, n. 115, è l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicataal contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalladenominazione, va qualificato come avviso di accertamento o diliquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art.19 d.lgs. n. 546/1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che nonpuò più essere contestata nel giudizio avente ad oggetto l’atto successivo(in termini, Cass., Sez. U., 8810/2025; 11406/2024; 2642/2022;40233/2021).1.6. In definitiva, l'invito al pagamento è l'atto che assume, nellafattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo, sicché, unavolta notificato al contribuente, va necessariamente impugnato, altrimentidiventa definitivo.1.7. Ne discende, pertanto, che, pacifica - nel caso di specie - lanotifica dell’invito al pagamento del contributo notificato, il profilocontributo unificato, avrebbe dovuto esser fatto valere come vizio propriodel prodromico invito al pagamento, e non del successivo atto diirrogazione della sanzione, impugnabile solo per vizi propri che nonrisultano essere stati dedotti, sicché la mancata impugnazione delsuddetto invito comporta la sua definitività e, conseguentemente,l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente, in quanto diretto acensurare, mediante l'impugnazione della sanzione per omessopagamento del debito tributario, il merito della pretesa.Numero registro generale 12255/2023Numero sezionale 4668/2026Numero di raccolta generale 17248/2026Data pubblicazione 01/06/20261.8. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cui si censura il vizio diviolazione o falsa applicazione dell’art.14, comma 3-bis, d.P.R. n.115/2002 e dell’art. 12, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte dimerito ritenuto la pretesa tributaria non dovuta, erroneamentedeterminando il valore del giudizio cui era riferito il versamento delcontributo.1.9. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorsooriginario del contribuente.2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causanel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente;condanna il controricorrente a rifondere al ricorrente le spese giudiziali,liquidate in euro 1.600,00 per il primo grado, euro 1.700,00 per l’appelloed euro 1.500,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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