CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 28600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso la sentenza di primo grado, che in accoglimento della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA], medico titolare di incarico di alta specializzazione ex art. 27 lett. C) del CCNL del 8.6.2000,l’aveva condannata a corrispondere alla medesima il risarcimento del danno correlato alla mancata percezione dell’indennità di posizione parte variabile aziendale per ilperiodo dal 1.4.2007 al 31.12.2012. 2. La Corte territoriale osservava che in assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’Azienda sanitaria, previste dal contratto collettivo applicato, l’autorità giudiziaria non può sostituirsi alla P.A. determinando autonomamente i criteri per la concreta quantificazione del dovuto. 3. Rilevava la pacifica mancanza di un provvedimento di pesatura degli incarichi, evidenziando che la deliberazione del commissario straordinario n. 320 del 21 gennaio 2013, con la quale l’Azienda aveva quantificato la misura dell’integrazione dell’indennità variabile in godimento al personale della dirigenza aventi diritto,era destinata ad operare solo per il futuro “nelle more della nuova graduazione aziendale”. 4. Riteneva, dunque , sussistente il denunciato inadempimento contrattuale, per non avere l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento tempestivamente adottato la prescritta delibera di pesatura degli incarichi; in ordine al quantum considerava congruo e adeguato i l riferimento in via di analogia alla deliberazione n. 320/2013. 5. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo, l’Azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. Lamenta che ladomanda risarcitoria è stata accolta nonostante il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e diprova in ordine alla sussistenza del dannopatrimoniale e del nesso di causalità tra il danno e l’inadempimento. 2. Con il secondo motivo, l’Azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere fatto erroneamente ricorso alla liquidazione equitativa di un danno di cui non è stata provata l’esistenza. Sostiene che non può farsi ricorso alla liquidazione equitativ a per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie delle parti, rimarcando che l’ impossibilità della stima esatta del danno deve essere oggettiva ed incolpevole. 3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, in quanto le censure non tendono ad una diversa ricostruzione del fatto, ma lamentano l’erroneità delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. 4. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono infondati. 5. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il denunciato inadempimento contrattuale, per non avere l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento tempestivamente adottato la prescritta delibera di pesatura degli incarichi; ha dunque ravvisato la violazione di un’attività giuridicamente dovuta,a fronte di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento in ordine alla sua conclusione positiva, tale da risultare giuridicamente protetta. Per quanto attieneai criteri di liquidazione del danno, ha ritenuto congruo il riferimento alla deliberazione n. 320/2013 ( ancorché la sentenza impugnata faccia riferimento al criterio dell’analogia, il risarcimento deve r itenersi determinato in via equitativa, in quanto la motivazione è per relationem, e la stessa Azienda ricorrente dà attodella determinazione equitativa effettuata dal Tribunale). 6. Così argomentando, la sentenza si appalesa in sintonia con l’ indirizzo recentemente espresso questa Corte (Cass. n. 7110/2023), che in una fattispecie analoga ha enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di dirigenza medica del settore sanitariopubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento”; “La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”; “Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”. 7. I l ricorso va , pertanto , rigettato , perché le argomentazioni espresse non sono idonee a sollecitare un ripensamento dei principi già enunciati ( sulla base del percorsomotivazionale al quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), condivisi dal Collegio e qui ribaditi. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per l’Azienda ricorrente , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per competenzeprofessionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocatoGiacomo D’Asaro. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma