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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 12118/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32208/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SELCI, Marcella PILOZZI, [OSCURATO:PERSONA] PILOZZI, Anna PILOZZI, Maria GiuliaPILOZZI e Rita PILOZZI, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Via G. Mazzini 11, sono domiciliate -controricorrenti- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del le controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sul le spese, stante l’accettazione della rinuncia; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 11/04/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32208/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SELCI, Marcella PILOZZI, [OSCURATO:PERSONA] PILOZZI, Anna PILOZZI, Maria GiuliaPILOZZI e Rita PILOZZI, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Via G. Mazzini 11, sono domiciliate -controricorrenti- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del le controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sul le spese, stante l’accettazione della rinuncia; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/04/2022 Il
Decreto Cassazione n. 12118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris