CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 29655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 106/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA F [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4105/2019,depositata i l 14/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Con ricorso affidato a due motivi, l’[OSCURATO:PERSONA]Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] d’Italia (di seguito anche solo Federazione) ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano, resa pubblica in data 14 ottobre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche solo [OSCURATO:PERSONA] o Associazione) di annullamento della delibera, adottata dal Consiglio Nazionale della Federazione in data 20 maggio 2016, di esclusione dell’Associazione stessa dalla compagine sociale federale, ritenendo insussistenti i gravi motivi a tal fine richiesti dall’art. 24, terzo comma, c.c., rigettando l’ulteriore domanda di risarcimento dei danni. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava: a) l’esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] dalla Federazione era motivata esclusivamente in base «all’asserita “pretestuosità” dell’esclusione del sig. [OSCURATO:PERSONA]» (membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione e già Presidente della stessa) dalla compagine associativa adottata con delibera del 4 dicembre 2015; a.1) ne derivava «la necessità di concentrare l'attenzione sui soli comportamenti dell'[OSCURATO:PERSONA] addotti a prova dell'affermata “pretestuosità” dell'esclusione del sig. [OSCURATO:PERSONA], risultando pertanto irrilevanti ulteriori condotte che, seppur astrattamente idonee a concretare una violazione del dovere di collaborazione imposto alle associate di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non sono state addotte a motivo della delibera impugnata, risultando invocate soltanto in sede contenziosa»; a.2) erano, dunque, “estranei al thema decidendum gli addebiti” relativi: 1) ad aver “contestato il mancato ricevimento del verbale dell'assemblea della Federazione del 26.6.2015, sebbene il documento fosse stato ricevuto a fine settembre del 2015”; 2 ) “escluso il sig. [OSCURATO:PERSONA] durante una riunione del Consiglio Direttivo convocata con ordine il giorno generico”; 3) “informato con ritardo l'interessato e la Federazione dell'adozione della delibera di esclusione”; 4) “dato spiegazioni alla Federazione solo con riluttanza”; 5 ) “proseguito la sua attività associativa versando in una situazione di conflitto di interessi con la Federazione, nel cui organo gestorio siederebbe ora un soggetto escluso dall'[OSCURATO:PERSONA]”; b) l’esclusione del [OSCURATO:PERSONA] non poteva reputarsi «né pretestuosa, sussistendo al contrario i “gravi motivi” addotti nella delibera del 4.12.2015 …, né in grado di realizzare una qualsiasi ingerenza nella gestione della [OSCURATO:PERSONA]»; b.1 ) quanto all’insussistenza della pretestuosità dell’esclusione, era, infatti, risultato provato il conflitto di interessi con l’Associazione: b.1.1.) avendo il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 2003- 2014 - nel quale era stato Presidente dell’Associazione - investito circa euro 88.000,00 di titolarità dell’Associazione in polizze vita contratte con società assicurativa della quale egli era agente, pregiudicando altresì la “capacità dell'Associazione di intraprendere nuove ed efficaci iniziative sul territorio, … inevitabilmente limitate dalla scarsa disponibilità di liquidità”; b.1.2.) avendo, altresì, il [OSCURATO:PERSONA] operato con “contegno ostruzionistico e contrario alla tutela degli interessi dell’Associazione … in occasione dell’insediamento del nuovo direttivo”, ritardando la “consegna di importanti documenti” e non avendo “preso le parti” della nuova Presidente dell’Associazione dinanzi all’Assemblea dei Soci della Federazione in occasione della denuncia dalla stessa avanzata in data 26.6.2015 sulle “modalità di gestione delle risorse finanziarie adottate dall’ente”); b.2 ) quanto alla asserita “ingerenza” dell’Associazione nella gestione della Federazione tramite l’esclusione del [OSCURATO:PERSONA], la Federazione stessa non aveva dato prova dell’assunto, essendo a tal fine “insufficienti e inidonei”, oggettivamente e soggettivamente, gli elementi costituti dalla “richiesta della Presidenza dell'Associazione di partecipazione al Consiglio Nazionale e la precisazione, contenuta nella raccomandata che comunicava al sig. [OSCURATO:PERSONA] l'esclusione, che tale provvedimento avrebbe comportato anche la sua decadenza dall'organo federato”. 3. – Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in riferimento agli artt. 24 Cost., 24, co. 3, cod.civ.”, per aver la Corte territoriale “omesso di prendere in esame quali costitutive dei gravi motivi di esclusione, anche quelle ragioni della esclusione [ossia, le ragioni indicate al § 2.a.2) del “Ritenuto che” e dal giudice di appello ritenuti addebiti “estranei al thema decidendum”] che pur non essendo esplicitate nel verbale della delibera hanno le seguenti caratteristiche: a) sono pienamente riconducibili alla ratio dei motivi di esclusione dedotti come motivazione della esclusione; b ) sono preesistenti alla delibera e hanno concorso affondare la decisione di esclusione dell’associato; c ) sono state espressamente enunciate dalla Federazione nel corso del giudizio di merito e su di esse aperte e contraddittorio delle parti. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in riferimento agli artt. 24 Cost., 24, co. 3, cod.civ.”, per non aver la Corte territoriale “esaminato come fatti decisivi quelle condotte” – richiamate con il primo motivo di ricorso e in parte indicate anche nella stessa delibera di esclusione dell’Associazione –“che sono state oggetto di discussione tra le parti” e la cui decisività è stata riconosciuta dallo stesso giudice di appello, in quanto condotte “astrattamente idonea a concretare una violazione del dovere di collaborazione imposto alle associate di [OSCURATO:PERSONA]”. 3. – Le censure veicolate con i due motivi di ricorso , da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono in parte infondate e in parte inammissibili. 3.1. – E ’ principio consolidato che la norma dettata dall ’ art.24 c.c., nel condizionare l’esclusione dell’associato all’esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell’autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l’impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato (tra le altre: Cass. n. 5192/1991; Cass. n. 17907/2004; Cass. n. 18186/2004; Cass. n. 22986/2019). La verifica demandata al giudice, dunque, ha ad oggetto la sola deliberazione di esclusione dell’associato, che il citato art. 24 richiede, infatti, che sia ad esso notificata, così da far decorrere da tale momento il termine di sei mesi entro il quale ricorrere all’autorità giudiziaria. A tal riguardo, questa Corte (Cass. n. 22605/2021), richiamando anche i pertinenti principi di diritto enunciati in fattispecie di esclusione del socio di società cooperativa (Cass. n. 11558/2008) - ritenuti estensibili all ’ ipotesi di esclusione dell’associato per identità di ratio e in presenza di similari formulazioni normative (l’art. 2533 c.c., al comma terzo, consente al socio di proporre, nel termine di “sessanta giorni dalla comunicazione”, opposizione al tribunale contro la deliberazione di esclusione) –, ha affermato che occorre una sufficiente specificità della deliberazione di esclusione, la quale costituisce l’“atto finale, il solo che l’interessato, opponendosi, fa entrare quale oggetto di giudizio di merito in termini di conformità ai parametri normativi ed endoassociativi”. Si rende, quindi, necessario che l’associato (come il socio) sia informato non già “di ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, bensì delle ragioni in concreto ritenute, alla fine, giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante, dato che su di esse - e soltanto su di esse - dovrà articolare le sue difese” (così Cass. n. 11558/2008). E a tale funzione assolve, infatti, la notificazione della delibera per l’associato escluso (o, per il socio, la comunicazione), ossia di poter allestire tempestivamente le proprie difese rispetto alle ragioni determinanti l’esclusione dalla compagine sociale che sono state assunte con la delibera medesima. 3.2. – La Corte territoriale si è, quindi, correttamente attenuta ai principi appena ricordati, reputando estranee rispetto al thema decidendum le condotte dell ’ Associazione non “addotte a motivo della delibera impugnata, risultando invocate soltanto in sede contenziosa” (p. 7 della sentenza di appello), operando la propria verifica di legittimità sostanziale dell’esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] dalla compagine federativa unicamente in base alle concrete ragioni assunte a fondamento della delibera adottata il 20 maggio 2016 dal Consiglio Direttivo della Federazione: ragioni individuate nella pretestuosità dell’esclusione del [OSCURATO:PERSONA] dall’Associazione e dall’intento della Associazione stessa di ingerirsi nella gestione della Federazione (cfr. § 2 del “Ritenuto in fatto” e pp. 7/15 della sentenza impugnata). Né ciò è oggetto di contestazione da parte della stessa Federazione ricorrente, la quale adduce a sostegno delle censure proprio il mancato esame di “ragioni della esclusione” che non era state “esplicitate nel verbale della delibera”. Peraltro, là dove la Federazione assume che sarebbero ragioni “pienamente riconducibili alla ratio dei motivi di esclusione dedotti come motivazione della esclusione”, la critica si palesa inammissibile, giacché si chiede a questa Corte di legittimità di sostituire la propria valutazione al giudizio di merito sulla portata esplicativa della stessa delibera di esclusione ; giudizio già effettuato dalla Corte territoriale e ad essa riservato. Là dove, invece, si deduce, nel ricorso, che sarebbero ragioni “preesistenti alla delibera” ed “espressamente enunciate … nel corso del giudizio di merito” e nel contraddittorio delle parti, le critiche si infrangono sui principi innanzi enunciati, giacché con esse si intende dare rilievo, ancora una volta, ad addebiti non posti a fondamento della delibera di esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.3. –Pur essendo assorbenti le argomentazioni già svolte ai fini del rigetto di entrambi i motivi di ricorso, giova precisare ulteriormente che il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., è, comunque, infondato, giacché la Corte territoriale (cfr. § 2 del “Ritenuto in fatto” e p. 6 della sentenza impugnata) ha esplicitamente considerato i fatti, storici, che la Federazione assume non esaminati (“ritardi nel dare adeguate informazioni” alla Federazione; “genericità dell’ordine del giorno di convocazione della riunione” nella quale è stata deliberata l’esclusione del [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pp. 64 e 65 del ricorso), ritenendo, però, che gli stessi – come detto – non fossero pertinenti al thema decidendum, incentrato soltanto sulle ragioni di esclusione dell’Associazione addotte a fondamento della delibera del 20 maggio 2016. 4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari