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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 29101/2026

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el riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;lette le conclusioni scritte depositata in data 25/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia annullava il decreto delPubblico Ministero emesso in data 05/07/2026 con il quale era stato convalidatoil sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria della sommadi euro 1.039.035,00 trovata in possesso di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato diriciclaggio; dichiarava invece inammissibile la richiesta di riesame del medesimoprovvedimento di convalida relativamente alla sottoposizione a vincolo, sempre afini probatori, anche di due dispositivi elettronici (cellulare modello Iphone etablet marca Apple) in quanto già restituiti a [OSCURATO:PERSONA] all’esito della estrazione dicopia forense e non avendo la difesa dimostrato un interesse concreto ed attualealla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il difensore di fiducia, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità,per difetto di interesse, della richiesta di riesame con riferimento al decreto diconvalida di sequestro probatorio dei dispositivi informatici e al riguardo haarticolato un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 324, 325cod. proc. pen., art. 111 Cost, artt. 6 e 8 CEDU.Assume la difesa ricorrente che, in materia di misure cautelari reali,l’interesse al riesame è in re ipsa ogniqualvolta l’istante deduca vizi di legittimitàdel provvedimento ablativo in quanto l’eventuale annullamento comporta unrisultato pratico ed immediato: la caduta del vincolo e/o l’espunzione dalcompendio probatorio di acquisizioni illegittime.La giurisprudenza di legittimità - a partire dalla pronuncia a Sezioni UniteAndreucci - ha chiarito che, in caso di sequestri di supporti informatici, larestituzione non esaurisce il vincolo poiché il trattenimento di copie dei daticomporta una perdurante sottrazione all’avente diritto del suo patrimonioinformativo, da qui la permanenza all’interesse dell’impugnazione delprovvedimento ablativo per la verifica dei presupposti applicativi.In tema di smartphone, si è affermato in talune pronunce che l’indagato, ilquale ha visto effettuata la “ copia forense” del proprio telefono cellulare oggettodei decreto di sequestro probatorio, ha comunque interesse a ricorrere avversodetto provvedimento, senza dover fornire analitica dimostrazione dell’interessealla disponibilità esclusiva di ogni singolo dato; tale principio è in linea con lagiurisprudenza CEDU (sentenza Saber contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) secondocui il sequestro di uno smartphone e l’estrazione dei dati in esso contenuticostituiscono una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e dellacorrispondenza.Nel caso di specie, il provvedimento impugnato in sede di riesame aveva adoggetto dispositivi contenenti dati personali e comunicazioni riservate, nel ricorsoerano stati dedotti vizi specifici in punto di legittimità del sequestro sotto ilprofilo della sussistenza dei requisiti motivazionali minimi; dagli atti adisposizione del collegio della cautela non è possibile evincere quali dati sianostati estratti con copia forense; quali siano state le procedure attuate, sicchè eraCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di fissare lecoordinate, sistematiche e interpretative, indispensabili per delineare l'ambitoentro il quale è dato ravvisare l'ammissibilità dell'impugnazione avverso ildecreto di sequestro probatorio, una volta disposta la restituzione dei benisequestrati.Il massimo consesso è ripetutamente intervenuto al riguardo affermandoche la restituzione del bene priva di interesse concreto l’impugnazione conconseguente inammissibilità del ricorso.Dopo un primo assunto generale in tal senso (Sez.

U, n. 230 del20/12/2007-dep. 2008, Normanno, Rv. 237861, in motivazione), lo specificotema, che rileva in questa sede, dell’interesse a proporre richiesta di riesameavverso il decreto di sequestro probatorio di dispositivo informatico già restituitoall’interessato, previa estrazione di “copia forense” ovvero a proporre ricorso percassazione avverso il provvedimento di diniego del Tribunale del riesame, è statoampiamente affrontato con la successiva pronuncia Sez.

U, n. 18253 del24/04/2008, Tchimil, Rv. 239397 la quale - proprio in una fattispecie relativa aprovvedimento ablativo di un computer e pertanto analoga a quella in esame peridentità di ratio – ha ribadito che, una volta restituita la cosa sequestrata, larichiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro ladecisione del Tribunale, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,non configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto dellarestituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momentoche il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né èsoggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delleimpugnazioni; del resto, ha osservato il massimo consesso, che, anche a volerericonoscere un rapporto, comunque, di dipendenza tra il sequestro probatorio el’estrazione di copia tale da comportate l’estensione della nullità del primo allaseconda, il riesame proposto con un provvedimento ablatorio ancora in attorisponde all’interesse, immediato ed attuale, alla restituzione, che non siconfigura con riferimento alle copie estratte la cui utilizzazione non è in atto e laprospettiva in tal senso è futura e meramente eventuale dovendo esserecondotta nella sede naturale del giudizio di merito ove l’eventuale valutazioneespressa nella fase cautelare non avrebbe alcuna efficacia vincolante.Ulteriori precisazioni sono state dettate nella successiva pronuncia Sez.

U, n.40963 del 20/07/201, Andreucci, Rv. 270497 che ha affermato - ancherapportandosi alla giurisprudenza della Corte Edu in tema di diritti allariservatezza e al segreto - il principio per cui è ammissibile il ricorso percassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma delsequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cuine risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempreche, tuttavia, sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusivadisponibilità dei dati non essendo, pertanto, sufficiente la prospettazione di unmero interesse ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare.In particolare, il collegio nella sua più autorevole composizione, ribadendo ilprincipio per cui ogni atto di impugnazione presuppone l’interesse alla rimozionedel provvedimento censurato, ha evidenziato – proprio con riferimento alsequestro probatorio di dispositivi informatici - come la restituzione degli stessinon può considerarsi risolutiva rispetto all'interesse di chi sia titolare di diritti suquanto contenuto in tali apparecchi «dal momento che la mera reintegrazionenella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente almantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore,incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza oal segreto», sicché possono realizzarsi ipotesi in cui permane comunque uninteresse all'impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica dellasussistenza dei presupposti applicativi.Nella delineata prospettiva, è però stato rimarcato come debba trattarsi, inogni caso, di un interesse che deve risultare «concreto ed attuale, specifico edoggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi dellalesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazionicontenute nel documento la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosiritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni»In tal senso si è conformata parte della successiva e recente giurisprudenzadi legittimità che, proprio applicando i principi dettati dalla pronuncia a SezioniUnite Andreucci, ha affermato che, ove il vincolo probatorio riguardi dispositivielettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esitoall'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame finalizzataalla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai datipersonali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata lasussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei daticontenuti nella copia estratta, non essendo, invece, consentita una impugnazionetesa esclusivamente ad ottenere un giudizio sull'astratta legittimità delprocedimento che ha condotto all'adozione del sequestro, nella prospettiva,futura e meramente eventuale, dell'utilizzazione a fini di prova dell'eseguitosequestro (Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025-dep. 2026, Tirelli, Rv. 289097; Sez.5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778; Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024,Veglione, Rv. 286989; Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029;13694 del 15/02/2019 Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975)[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale orientamento.E' ben vero che, come evidenziato dal ricorrente, alcune recenti pronunce dilegittimità hanno, invece, affermato che, in caso di sequestro probatorio di undispositivo contenente dati informatici e pur già restituito all'avente dirittoprevia estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi aproporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi dellamisura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva diquanto ivi contenuto, essendo tale apparecchio destinato, per sua natura, araccogliere informazioni personali e riservate (Sez, 6, n. 20103 del 20/04/2026,Marrandino, Rv. 290132; Sez. 6, n. 40677 del 02/12/2025, S., Rv. 289038; Sez.6, n. 26372 del 03/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288535).Tuttavia, tale indirizzo è dissonante rispetto al percorso argomentativo delleSezioni Unite Andreucci (di cui peraltro non vi è alcun cenno in due dellesentenze sopra richiamate), laddove, come si è detto, si richiede ladimostrazione della sussistenza di un interesse concreto ed attuale, specifico edoggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi dellalesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazionicontenute nel dispositivo informatico, non potendosi ritenere sufficienti alloscopo generiche allegazioni.3.

Alla luce degli evidenziati principi, va rilevato come, nel caso di specie, lostesso ricorrente aveva semplicemente prospettato al Tribunale del riesamel’avvenuta restituzione dei dispositivi sequestrati (un cellulare modello Iphone edun tablet) all’esito della estrazione della c.d. copia forense senza, tuttavia, alcontempo, indicare al collegio della cautela (e neppure lo ha fatto con il ricorsoqui in esame) quali erano i dati riservati e sensibili relativi alla propria sferapersonale estrapolati in copia forense estranei alle finalità investigative dei qualiriteneva l'illegittimità del mantenimento in sequestro, così dettagliatamenteindicando la sussistenza di un interesse concreto e attuale, alla esclusivadisponibilità dei dati stessi e, quindi, consentire ai giudici dell’incidente cautelaredi valutare l'effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessitàconnesse all'accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera diriservatezza del soggetto attinto dal provvedimento ablatorio.Le prospettazioni difensive non possono, quindi, ritenersi rispondenti allecoordinate ermeneutiche dettate dalla pronuncia a Sezioni Unite Andreucci, nél'interesse alla salvaguardia dei dati strettamente personali è implicitamentericavabile dalle censure che attingono il provvedimento impugnato, in quanto èproprio in riferimento alle copie estratte - di cui l'utilizzazione è solo eventuale-che il predetto interesse doveva essere rappresentato ai fini del riesame dellamisura in termini di lesione dalla indisponibilità esclusiva delle informazionicontenute nelle cose sottoposte a vincolo.4.

Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;lette le conclusioni scritte depositata in data 25/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia annullava il decreto delPubblico Ministero emesso in data 05/07/2026 con il quale era stato convalidatoil sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria della sommadi euro 1.039.035,00 trovata in possesso di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato diriciclaggio; dichiarava invece inammissibile la richiesta di riesame del medesimoprovvedimento di convalida relativamente alla sottoposizione a vincolo, sempre afini probatori, anche di due dispositivi elettronici (cellulare modello Iphone etablet marca Apple) in quanto già restituiti a [OSCURATO:PERSONA] all’esito della estrazione dicopia forense e non avendo la difesa dimostrato un interesse concreto ed attualealla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il difensore di fiducia, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità,per difetto di interesse, della richiesta di riesame con riferimento al decreto diconvalida di sequestro probatorio dei dispositivi informatici e al riguardo haarticolato un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 324, 325cod. proc. pen., art. 111 Cost, artt. 6 e 8 CEDU.Assume la difesa ricorrente che, in materia di misure cautelari reali,l’interesse al riesame è in re ipsa ogniqualvolta l’istante deduca vizi di legittimitàdel provvedimento ablativo in quanto l’eventuale annullamento comporta unrisultato pratico ed immediato: la caduta del vincolo e/o l’espunzione dalcompendio probatorio di acquisizioni illegittime.La giurisprudenza di legittimità - a partire dalla pronuncia a Sezioni UniteAndreucci - ha chiarito che, in caso di sequestri di supporti informatici, larestituzione non esaurisce il vincolo poiché il trattenimento di copie dei daticomporta una perdurante sottrazione all’avente diritto del suo patrimonioinformativo, da qui la permanenza all’interesse dell’impugnazione delprovvedimento ablativo per la verifica dei presupposti applicativi.In tema di smartphone, si è affermato in talune pronunce che l’indagato, ilquale ha visto effettuata la “ copia forense” del proprio telefono cellulare oggettodei decreto di sequestro probatorio, ha comunque interesse a ricorrere avversodetto provvedimento, senza dover fornire analitica dimostrazione dell’interessealla disponibilità esclusiva di ogni singolo dato; tale principio è in linea con lagiurisprudenza CEDU (sentenza Saber contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) secondocui il sequestro di uno smartphone e l’estrazione dei dati in esso contenuticostituiscono una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e dellacorrispondenza.Nel caso di specie, il provvedimento impugnato in sede di riesame aveva adoggetto dispositivi contenenti dati personali e comunicazioni riservate, nel ricorsoerano stati dedotti vizi specifici in punto di legittimità del sequestro sotto ilprofilo della sussistenza dei requisiti motivazionali minimi; dagli atti adisposizione del collegio della cautela non è possibile evincere quali dati sianostati estratti con copia forense; quali siano state le procedure attuate, sicchè eraCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di fissare lecoordinate, sistematiche e interpretative, indispensabili per delineare l'ambitoentro il quale è dato ravvisare l'ammissibilità dell'impugnazione avverso ildecreto di sequestro probatorio, una volta disposta la restituzione dei benisequestrati.Il massimo consesso è ripetutamente intervenuto al riguardo affermandoche la restituzione del bene priva di interesse concreto l’impugnazione conconseguente inammissibilità del ricorso.Dopo un primo assunto generale in tal senso (Sez. U, n. 230 del20/12/2007-dep. 2008, Normanno, Rv. 237861, in motivazione), lo specificotema, che rileva in questa sede, dell’interesse a proporre richiesta di riesameavverso il decreto di sequestro probatorio di dispositivo informatico già restituitoall’interessato, previa estrazione di “copia forense” ovvero a proporre ricorso percassazione avverso il provvedimento di diniego del Tribunale del riesame, è statoampiamente affrontato con la successiva pronuncia Sez. U, n. 18253 del24/04/2008, Tchimil, Rv. 239397 la quale - proprio in una fattispecie relativa aprovvedimento ablativo di un computer e pertanto analoga a quella in esame peridentità di ratio – ha ribadito che, una volta restituita la cosa sequestrata, larichiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro ladecisione del Tribunale, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,non configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto dellarestituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momentoche il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né èsoggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delleimpugnazioni; del resto, ha osservato il massimo consesso, che, anche a volerericonoscere un rapporto, comunque, di dipendenza tra il sequestro probatorio el’estrazione di copia tale da comportate l’estensione della nullità del primo allaseconda, il riesame proposto con un provvedimento ablatorio ancora in attorisponde all’interesse, immediato ed attuale, alla restituzione, che non siconfigura con riferimento alle copie estratte la cui utilizzazione non è in atto e laprospettiva in tal senso è futura e meramente eventuale dovendo esserecondotta nella sede naturale del giudizio di merito ove l’eventuale valutazioneespressa nella fase cautelare non avrebbe alcuna efficacia vincolante.Ulteriori precisazioni sono state dettate nella successiva pronuncia Sez. U, n.40963 del 20/07/201, Andreucci, Rv. 270497 che ha affermato - ancherapportandosi alla giurisprudenza della Corte Edu in tema di diritti allariservatezza e al segreto - il principio per cui è ammissibile il ricorso percassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma delsequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cuine risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempreche, tuttavia, sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusivadisponibilità dei dati non essendo, pertanto, sufficiente la prospettazione di unmero interesse ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare.In particolare, il collegio nella sua più autorevole composizione, ribadendo ilprincipio per cui ogni atto di impugnazione presuppone l’interesse alla rimozionedel provvedimento censurato, ha evidenziato – proprio con riferimento alsequestro probatorio di dispositivi informatici - come la restituzione degli stessinon può considerarsi risolutiva rispetto all'interesse di chi sia titolare di diritti suquanto contenuto in tali apparecchi «dal momento che la mera reintegrazionenella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente almantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore,incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza oal segreto», sicché possono realizzarsi ipotesi in cui permane comunque uninteresse all'impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica dellasussistenza dei presupposti applicativi.Nella delineata prospettiva, è però stato rimarcato come debba trattarsi, inogni caso, di un interesse che deve risultare «concreto ed attuale, specifico edoggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi dellalesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazionicontenute nel documento la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosiritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni»In tal senso si è conformata parte della successiva e recente giurisprudenzadi legittimità che, proprio applicando i principi dettati dalla pronuncia a SezioniUnite Andreucci, ha affermato che, ove il vincolo probatorio riguardi dispositivielettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esitoall'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame finalizzataalla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai datipersonali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata lasussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei daticontenuti nella copia estratta, non essendo, invece, consentita una impugnazionetesa esclusivamente ad ottenere un giudizio sull'astratta legittimità delprocedimento che ha condotto all'adozione del sequestro, nella prospettiva,futura e meramente eventuale, dell'utilizzazione a fini di prova dell'eseguitosequestro (Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025-dep. 2026, Tirelli, Rv. 289097; Sez.5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778; Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024,Veglione, Rv. 286989; Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029;13694 del 15/02/2019 Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975)[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale orientamento.E' ben vero che, come evidenziato dal ricorrente, alcune recenti pronunce dilegittimità hanno, invece, affermato che, in caso di sequestro probatorio di undispositivo contenente dati informatici e pur già restituito all'avente dirittoprevia estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi aproporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi dellamisura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva diquanto ivi contenuto, essendo tale apparecchio destinato, per sua natura, araccogliere informazioni personali e riservate (Sez, 6, n. 20103 del 20/04/2026,Marrandino, Rv. 290132; Sez. 6, n. 40677 del 02/12/2025, S., Rv. 289038; Sez.6, n. 26372 del 03/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288535).Tuttavia, tale indirizzo è dissonante rispetto al percorso argomentativo delleSezioni Unite Andreucci (di cui peraltro non vi è alcun cenno in due dellesentenze sopra richiamate), laddove, come si è detto, si richiede ladimostrazione della sussistenza di un interesse concreto ed attuale, specifico edoggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi dellalesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazionicontenute nel dispositivo informatico, non potendosi ritenere sufficienti alloscopo generiche allegazioni.3. Alla luce degli evidenziati principi, va rilevato come, nel caso di specie, lostesso ricorrente aveva semplicemente prospettato al Tribunale del riesamel’avvenuta restituzione dei dispositivi sequestrati (un cellulare modello Iphone edun tablet) all’esito della estrazione della c.d. copia forense senza, tuttavia, alcontempo, indicare al collegio della cautela (e neppure lo ha fatto con il ricorsoqui in esame) quali erano i dati riservati e sensibili relativi alla propria sferapersonale estrapolati in copia forense estranei alle finalità investigative dei qualiriteneva l'illegittimità del mantenimento in sequestro, così dettagliatamenteindicando la sussistenza di un interesse concreto e attuale, alla esclusivadisponibilità dei dati stessi e, quindi, consentire ai giudici dell’incidente cautelaredi valutare l'effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessitàconnesse all'accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera diriservatezza del soggetto attinto dal provvedimento ablatorio.Le prospettazioni difensive non possono, quindi, ritenersi rispondenti allecoordinate ermeneutiche dettate dalla pronuncia a Sezioni Unite Andreucci, nél'interesse alla salvaguardia dei dati strettamente personali è implicitamentericavabile dalle censure che attingono il provvedimento impugnato, in quanto èproprio in riferimento alle copie estratte - di cui l'utilizzazione è solo eventuale-che il predetto interesse doveva essere rappresentato ai fini del riesame dellamisura in termini di lesione dalla indisponibilità esclusiva delle informazionicontenute nelle cose sottoposte a vincolo.4. Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI