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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 18133/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24577/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 384/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione dello stesso nei confronti del verbale con il quale il Comune di Torre del Greco gli aveva contestato di aver lasciato in sosta la sua automobile senza esporre il titolo di pagamento.

1.2. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto l'infondatezza del motivo con il quale l'appellante av—eTia-, dedotto che il Comune, pur avendo l'obbligo di accettare il pagamento con le modalità prescritte dall'art. 1, comma 901, della

I. 208 del 2015, e cioè a mezzo di strumenti elettronici, non aveva, tuttavia, predisposto i relativi dispositivi.

1.3. Il tribunale, sul punto, dopo aver affermato che, in caso di violazioni del codice della strada e di conseguente elevazione della sanzione, l'opposizione del trasgressore al verbale di contestazione può essere accolto solo a condizione che l'opponente alleghi e dimostri non solo la mancata abilitazione ai pagamenti elettronici del dispositivo di controllo della durata della sosta a pagamento presente nell'area in cui ha sostato la propria auto (circostanza nella specie incontestata), ma anche di non aver avuto altra possibilità di adempiere all'obbligo di pagamento se non con strumenti elettronici, sempre che tale impossibilità sia oggettiva, e cioè connessa alla indisponibilità di monete e all'impossibilità di procurarsele

1.4. Nel caso in esame, invece, ha osservato il tribunale, se è rimasto incontestato che il dispositivo di controllo della sosta presente nell'area, destinata a parcheggio a pagamento, in cui l'opponente aveva fermato la propria auto, il Matrone, tuttavia, nulla ha allegato, e prima ancora che provato, in merito alle ragioni del mancato pagamento della sosta con monete.

1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 21/9/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

1.6. Il Comune è rimasto intimato.

1.7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 24577, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022

2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del comb.disp. degli artt. 15 del r.d. n. 262 del 1942 e dell'art. 13 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., e la falsa applicazione dell'art. 7, comma 15, del codice della strada per contrasto con il comma 901 della

I. 208 del 2015, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha respinto l'opposizione che lo stesso aveva proposto avverso il verbale di contestazione della violazione prevista dall'art. 7, comma 15, del codice della strada senza, tuttavia, considerare che, per effetto della tacita abrogazione di tale norma ad opera del comma 901 della

I. n. 208 del 2015, il Comune, non avendo predisposto i dispositivi elettronici cui era tenuto, non aveva il potere di irrogare la relativa sanzione.

2.2. Ritiene la Corte che il ricorso non presenta l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022.

Il Presidente L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24577/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 384/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione dello stesso nei confronti del verbale con il quale il Comune di Torre del Greco gli aveva contestato di aver lasciato in sosta la sua automobile senza esporre il titolo di pagamento. 1.2. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto l'infondatezza del motivo con il quale l'appellante av—eTia-, dedotto che il Comune, pur avendo l'obbligo di accettare il pagamento con le modalità prescritte dall'art. 1, comma 901, della I. 208 del 2015, e cioè a mezzo di strumenti elettronici, non aveva, tuttavia, predisposto i relativi dispositivi. 1.3. Il tribunale, sul punto, dopo aver affermato che, in caso di violazioni del codice della strada e di conseguente elevazione della sanzione, l'opposizione del trasgressore al verbale di contestazione può essere accolto solo a condizione che l'opponente alleghi e dimostri non solo la mancata abilitazione ai pagamenti elettronici del dispositivo di controllo della durata della sosta a pagamento presente nell'area in cui ha sostato la propria auto (circostanza nella specie incontestata), ma anche di non aver avuto altra possibilità di adempiere all'obbligo di pagamento se non con strumenti elettronici, sempre che tale impossibilità sia oggettiva, e cioè connessa alla indisponibilità di monete e all'impossibilità di procurarsele 1.4. Nel caso in esame, invece, ha osservato il tribunale, se è rimasto incontestato che il dispositivo di controllo della sosta presente nell'area, destinata a parcheggio a pagamento, in cui l'opponente aveva fermato la propria auto, il Matrone, tuttavia, nulla ha allegato, e prima ancora che provato, in merito alle ragioni del mancato pagamento della sosta con monete. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 21/9/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.6. Il Comune è rimasto intimato. 1.7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 24577, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del comb.disp. degli artt. 15 del r.d. n. 262 del 1942 e dell'art. 13 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., e la falsa applicazione dell'art. 7, comma 15, del codice della strada per contrasto con il comma 901 della I. 208 del 2015, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha respinto l'opposizione che lo stesso aveva proposto avverso il verbale di contestazione della violazione prevista dall'art. 7, comma 15, del codice della strada senza, tuttavia, considerare che, per effetto della tacita abrogazione di tale norma ad opera del comma 901 della I. n. 208 del 2015, il Comune, non avendo predisposto i dispositivi elettronici cui era tenuto, non aveva il potere di irrogare la relativa sanzione. 2.2. Ritiene la Corte che il ricorso non presenta l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. Il Presidente L
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