CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, avverso sentenza di patteggiamento, non è consentito dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di censure, oltre che generiche, relative a vizi di motivazione sulla correttezza e congruità della pena e all'insussistenza di cause di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30