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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15436/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; letta la memoria e gli atti allegati, relativi alla trasmissione della adesione del difensore all'astensione dalle udienze per l'udienza del 31 marzo 2021; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, non essendo stata presentata richiesta la trattazione orale, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, che hanno trasmesso le conclusioni scritte, come attestato in sentenza; ritenuto pertanto, che nessuna violazione del contraddittorio vi è stata né poteva rilevare l'adesione del difensore il giorno dell'udienza all'astensione di categoria, non trattandosi di udienza partecipata ed avendo il difensore presentato conclusioni scritte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C#stanzo [OSCURATO:PERSONA] 2 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; letta la memoria e gli atti allegati, relativi alla trasmissione della adesione del difensore all'astensione dalle udienze per l'udienza del 31 marzo 2021; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, non essendo stata presentata richiesta la trattazione orale, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, che hanno trasmesso le conclusioni scritte, come attestato in sentenza; ritenuto pertanto, che nessuna violazione del contraddittorio vi è stata né poteva rilevare l'adesione del difensore il giorno dell'udienza all'astensione di categoria, non trattandosi di udienza partecipata ed avendo il difensore presentato conclusioni scritte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C#stanzo [OSCURATO:PERSONA] 2 0
Sentenza Cassazione n. 15436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris