Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 10215/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine.> ad una pluralità di reati di rapina, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti, deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

La richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, sicché è principio costantemente affermato dalla Suprema Ccrte che l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (Sez.

U, sent. n. 20 del 27/10/1999, dep. 03/12/1999, Rv. 214637) e il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio indicando espressamente una pluralità di elementi di prova a carico del ricorrente, ed anche le sue ammissioni di responsabilità sia in sede di interrogatorio che con dichiarazioni spontanee all'udienza preliminare.

Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art.610 bis cod. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 200C), n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine.> ad una pluralità di reati di rapina, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti, deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. La richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, sicché è principio costantemente affermato dalla Suprema Ccrte che l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (Sez. U, sent. n. 20 del 27/10/1999, dep. 03/12/1999, Rv. 214637) e il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio indicando espressamente una pluralità di elementi di prova a carico del ricorrente, ed anche le sue ammissioni di responsabilità sia in sede di interrogatorio che con dichiarazioni spontanee all'udienza preliminare. Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art.610 bis cod. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 200C), n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
Sentenza Cassazione n. 10215/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris