CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 24707/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I NAPOLIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 8 gennaio 2026 il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dicondanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli il 25 giugno 2010(sentenza di condanna ad un anno di reclusione per il reato di cui all'art 367 cod.pen.).L’istanza è stata accolta sia ex art. 168, comma 3, cod. pen. perchéconcessa in presenza di cause ostative, in quanto si trattava della terzasospensione condizionale, sia ex art. 165 cod. pen. perché la sospensionecondizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione all’obbligo dipubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], obbligorimasto non ottemperato.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata lasospensione condizionale nonostante che con la condanna in questione fossestata concessa la pena sospesa per la seconda volta, e non per la terza, inquanto tale condanna (n. 3 del casellario) è antecedente a quella del Tribunale diNapoli (n. 2 del casellario).Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché l’obbligo cui lasospensione era condizionata è rimasto inadempiuto, ma non per volontà delcondannato, in quanto lo stesso non disponeva dei 1.220 euro che laconcessionaria della pubblicità del quotidiano [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto per lapubblicazione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L’ordinanza è retta da doppia motivazione, ciascuna delle quali èsufficiente per sostenere la decisione. Il ricorso propone due motivi, ciascunodedicato ad una delle due parti della motivazione.È assorbente l’esame del secondo motivo, che è infondato.Con riferimento al provvedimento di revoca della sospensione condizionaledella pena emessa per la inottemperanza da parte del condannato all’obbligo cuila concessione della stessa era stato subordinato, la giurisprudenza di legittimitàritiene, con orientamento consolidato, che “il provvedimento di revoca dellasospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod.pen., ha natura dichiarativa e richiede al giudice una attività ricognitiva delmancato assolvimento della condizione che, tuttavia, non impedisce di prenderein considerazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sedeesecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dalprovvedimento di concessione del beneficio” (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016,Rv. 287683 - 01).Quando l’obbligo, cui la concessione della stessa era stato subordinato, nonè stato ottemperato, pertanto, tutto ciò che deve essere valutato nella decisionesulla revoca è soltanto l’eventuale inesigibilità dell’ottemperanza a tale obbligo(Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 4, n. 50028 del04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179; Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, LoPiccolo, Rv. 267352; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587; Sez.6, n. 2390 del 31/01/2000, Alberti, Rv. 217115).Nell’incidente di esecuzione del caso in esame, però, il condannato haaffidato il giudizio sull’esistenza della situazione di inesigibilità ad unadichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui dovrebbe emergere che lo stessonon disponeva dei 1.220 euro che la concessionaria della pubblicità delquotidiano [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto per pubblicare la sentenza.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, con queste allegazioni, non sipotesse concludere che l’obbligo fosse inesigibile, perché la dichiarazione ISEE èrelativa ad una annualità successiva a quella in cui il ricorrente aveva chiesto allaconcessionaria la pubblicazione sul giornale (ovvero, nel 2015, come emergedagli allegati al ricorso), e che l’autocertificazione, in cui lo stesso afferma di nonaver avuto redditi negli anni 2015 e 2016, è una dichiarazione di parte.Il ricorso contrasta queste argomentazioni producendo certificazioni da cuirisulta che il ricorrente non ha presentato dichiarazioni dei redditi per anni e nonha patrimonio immobiliare.L’argomento è infondato, perché, anche a prescindere dalla rilevanza diqueste produzioni documentali, in conformità ai principi generali, i documentiulteriori prodotti in sede di legittimità non possono essere valutati perché nonmessi a disposizione del giudice del merito.Come evidenziato, infatti, nella pronuncia Sez. 2, n. 42059 del 19 giugno2019, P.M. in proc. Innocenti, n.m., “gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4,c.p.p. consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, edin particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", nonanche la produzione di "documenti nuovi"; nello stesso senso Sez. 4, n. 3396 del06/12/2005, dep. 2006, Kurugamage, Rv. 233241; Sez. 2, n. 1417 del11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302; Sez. 3, n. 5722 del07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv.267801)Il secondo motivo è, pertanto, infondato.Il primo motivo è, conseguentemente, assorbito, in quanto, essendo rettal’ordinanza da doppia motivazione, la eliminazione della parte di motivazioneaggredita con esso non comporterebbe comunque l’annullamento delprovvedimento impugnato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]