CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34485/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21438/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 16224/2013 Contrino e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, viale Parioli n. 43 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 770/19/16 depositata il 10 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che rigettava l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. La società resisteva con controricorso. Considerato che Nelle more del giudizio, la società contribuente, in data 28 maggio 2019, ha depositato una istanza di sospensione del processo, dichiarando di volersi avvalere della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e documentando l'avvenuta presentazione di apposita domanda nonché il pagamento degli importi dovuti. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione regionale della Lombardia comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento dell'intero importo dovuto. Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.RGN 16224/2013 Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 13 luglio 2021. r--- [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA Simona T