CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 23241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • Ritenuto che il ricorso, depositato il 14 marzo 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza resa il 16 ottobre 2023, con riserva di deposito a giorni novanta e, quindi, scadenza al 16 gennaio 2024, è di quaranta giorni, decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento camerale avverso sentenza di abbreviato e, quindi, non partecipato l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare de!l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis , cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L, Rv. 285499); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, emessa con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]