CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge sul punto della mancata riunione del procedimento in oggetto con altro pendente in una diversa fase processuale e che il diniego della riunione, giustificato anche dal ritardo che tale riunione avrebbe comportato in un procedimento che vedeva l'imputato sottoposto a custodia cautealre, corrisponde all'esercizio di legittimi poteri del giudice, congruamente motivati; Considerato inoltre che i restanti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) che si connota come dolo generico e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] irdano GiofÌp Fidelbo DEPOSITATA 11,1 CP:NCE1.1.E9!..