CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24756/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale; Considerato che tale motivo esula dal sindacato di legittimità, in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata); Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato, in senso ostativo alla richiesta della difesa, il carattere non documentato delle condizioni di salute della ricorrente, i suoi precedenti penali e la complessiva gravità del fatto (cfr. p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 mar