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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07137/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità, rilevante ai sensi dell'art. 45 cod. pen., evidenziandone l'insorgenza in epoca antecedente alla commissione del reato e richiamando e allegando memoria depositata in primo grado e la documentazione prodotta nel corso del primo giudizio.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le allegazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di una crisi d'impresa, risalente al 2008 e protrattasi per anni, da ricondurre a fattori estranei alle condotte dell'imputato, sono generiche e inidonee ad escludere l'affermazione della penale responsabilità, trattandosi di vicende pregresse agli anni in contestazione che concernono le annualità del 2017 del 2018 ed incapaci di dimostrare che è ricorrente non avesse alcun margine di scelta in ordine al mancato pagamento dell'imposta evasa.

È infatti emerso, dalla relazione tecnica del consulente del medesimo imputato, che la società godeva di risorse economiche disponibili, appartenenti sia alla medesima società [OSCURATO:PERSONA] srl che alla [OSCURATO:PERSONA] and education srl, che erano state destinate ad esigenze inerenti a società appartenenti al medesimo gruppo societario e non al pagamento dei debiti tributari.

La società [OSCURATO:PERSONA] and education srl infatti aveva una liquidità attiva nell'anno 2015 e nell'anno 2016, per un ammontare di una certa consistenza, liquidità che il ricorrente avrebbe dovuto trattenere ed accantonare per il pagamento dei tributi.

E' viceversa emerso che la liquidità disponibile nel 2015 era stata destinata alla chiusura dei rapporti adttlebito concernenti la società [OSCURATO:PERSONA] SRL, poi incorporata nel 2015 dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e che la liquidità del 2016 è stata destinata alla società [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la liquidità di cui disponeva la società [OSCURATO:PERSONA] srl nel 2016 era stata utilizzata per diminuire il debito infragruppo verso la [OSCURATO:SOCIETA].

E' quindi emerso come l'omesso pagamento dei tributi costituisse una precisa politica imprenditoriale perseguita dall'imputato, volta a finanziare società appartenenti al gruppo, destinando così le risorse economiche disponibili in quelle annualità all'adempimento di obbligazioni diverse da quelle tributarie.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità, rilevante ai sensi dell'art. 45 cod. pen., evidenziandone l'insorgenza in epoca antecedente alla commissione del reato e richiamando e allegando memoria depositata in primo grado e la documentazione prodotta nel corso del primo giudizio. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le allegazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di una crisi d'impresa, risalente al 2008 e protrattasi per anni, da ricondurre a fattori estranei alle condotte dell'imputato, sono generiche e inidonee ad escludere l'affermazione della penale responsabilità, trattandosi di vicende pregresse agli anni in contestazione che concernono le annualità del 2017 del 2018 ed incapaci di dimostrare che è ricorrente non avesse alcun margine di scelta in ordine al mancato pagamento dell'imposta evasa. È infatti emerso, dalla relazione tecnica del consulente del medesimo imputato, che la società godeva di risorse economiche disponibili, appartenenti sia alla medesima società [OSCURATO:PERSONA] srl che alla [OSCURATO:PERSONA] and education srl, che erano state destinate ad esigenze inerenti a società appartenenti al medesimo gruppo societario e non al pagamento dei debiti tributari. La società [OSCURATO:PERSONA] and education srl infatti aveva una liquidità attiva nell'anno 2015 e nell'anno 2016, per un ammontare di una certa consistenza, liquidità che il ricorrente avrebbe dovuto trattenere ed accantonare per il pagamento dei tributi. E' viceversa emerso che la liquidità disponibile nel 2015 era stata destinata alla chiusura dei rapporti adttlebito concernenti la società [OSCURATO:PERSONA] SRL, poi incorporata nel 2015 dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e che la liquidità del 2016 è stata destinata alla società [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la liquidità di cui disponeva la società [OSCURATO:PERSONA] srl nel 2016 era stata utilizzata per diminuire il debito infragruppo verso la [OSCURATO:SOCIETA]. E' quindi emerso come l'omesso pagamento dei tributi costituisse una precisa politica imprenditoriale perseguita dall'imputato, volta a finanziare società appartenenti al gruppo, destinando così le risorse economiche disponibili in quelle annualità all'adempimento di obbligazioni diverse da quelle tributarie. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d
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