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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 45308/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., che ha concluso per la dichiarazione cli inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal 22/05/2009 al 05/06/2009, in forza di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], successivamente annullata da parte del Tribunale del riesame per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 110 e 644 cod.pen..

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che - in relazione alla predetta imputazione - il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, ma che tale sentenza era stata riformata dalla Corte d'appello di Napoli, la quale aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, con sentenza del 20/12/2018, divenuta irrevocabile; che l'istanza doveva ritenersi fondata in conseguenza dell'annullamento del titolo cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, ricadendosi quindi in una fattispecie di ingiustizia "formale".

In punto di liquidazione dell'indennizzo, ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione e per un importo finale di C 1.768,65; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente e del documentato strepitus fori, attestato dagli articoli di stampa allegati all'istanza oltre che della intervenuta sospensione dal servizio; ha quindi ritenuto di fissare la misura finale delrindennizzo in C 5.000,00.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la viollazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - per omessa valutazione, in sede di liquidazione dell'indennizzo, del presupposto parzialmente ostativo rappresentato dalla colpa lieve.

Ha dedotto che la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi accertamento sul presupposto ostativo suddetto, anche nella forma della colpa lieve; non avendo considerato che l'istante, come si evinceva dagli atti del processo penale, aveva ammesso i fatti contestatigli dichiarando di avere ricevuto sistematicamente assegni relativi a debiti di cui ignorava la reale natura e provenienza e di averli cambiati in contanti trattenendo una somma da incassare al momento della riscossione; ha quindi dedotto che tali comportamenti erano tali da denotare, quanto meno, un'evidente imprudenza nel maneggio di valori e che tale valutazione di colpa, anche se lieve, doveva ritenersi ostativa rispetto all'aumento equitativo dell'indennizzo operato dalla Corte su quello derivante dal calcolo matematico effettuato in base al periodo di restrizione agli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ha altresì depositato memoria scritta il difensore dell'originaria parte istante, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

5. Va quindi premesso che, nella fattispecie in esame, si verte nell'ipotesi di ingiustizia della detenzione di carattere "formale" regolata dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen., attesa l'accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dichiarata dal Tribunale del riesame.

Va quindi evocato il principio posto dalla Sezioni Unite, secondo il quale «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663); nell'occasione, peraltro, la Corte ha tuttavia precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Ciò in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (in senso conforme, successivamente, Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Rv. 270102; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv.281038), tanto che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neanche tenere conto, in sede di commisurazione dell'indennizzo, della eventuale colpa lieve del richiedente (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993; Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091

6. Nel caso di specie, atteso che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla base dei medesimi elementi vagliati dal giudice della cautela, non vi è pertanto alcuna possibilità di identificare un comportamento dell'istante, avente una efficienza causale o concausale rispetto all'adozione della misura; difatti, come esplicitato dal citato principio espresso dalle Sezioni Unite, poiché in tal caso «si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo».

Ne consegue che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla condotta del ricorrente, essendo la medesima - sul piano logico-giuridico - comunque incompatibile con la totale autonomia dell'errore del giudice procedente, che ha colto indizi di reità in comportamenti privi di quella pur provvisoria portata dimostrativa richiesta per l'adozione della cautela.

7. Per l'effetto, come espressamente dato atto in motivazione, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non valutabile il predetto presupposto ostativo, neanche nella forma della colpa lieve e in relazione alla commisurazione dell'indennizzo.

8. Consegue, quindi, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Va altresì richiamato il principio in base al quale, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, qualora il ricorso per cassazione da esso proposto avverso l'ordinanza della corte d'appello sia dichiarato inammissibile, salvo che ricorra - come non riscontrabile nel caso di specie - un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (Sez. 4,, Sentenza n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994).

Il Ministero ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dall'originario ricorrente, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità e che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., che ha concluso per la dichiarazione cli inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal 22/05/2009 al 05/06/2009, in forza di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], successivamente annullata da parte del Tribunale del riesame per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 110 e 644 cod.pen.. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che - in relazione alla predetta imputazione - il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, ma che tale sentenza era stata riformata dalla Corte d'appello di Napoli, la quale aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, con sentenza del 20/12/2018, divenuta irrevocabile; che l'istanza doveva ritenersi fondata in conseguenza dell'annullamento del titolo cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, ricadendosi quindi in una fattispecie di ingiustizia "formale". In punto di liquidazione dell'indennizzo, ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione e per un importo finale di C 1.768,65; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente e del documentato strepitus fori, attestato dagli articoli di stampa allegati all'istanza oltre che della intervenuta sospensione dal servizio; ha quindi ritenuto di fissare la misura finale delrindennizzo in C 5.000,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la viollazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - per omessa valutazione, in sede di liquidazione dell'indennizzo, del presupposto parzialmente ostativo rappresentato dalla colpa lieve. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi accertamento sul presupposto ostativo suddetto, anche nella forma della colpa lieve; non avendo considerato che l'istante, come si evinceva dagli atti del processo penale, aveva ammesso i fatti contestatigli dichiarando di avere ricevuto sistematicamente assegni relativi a debiti di cui ignorava la reale natura e provenienza e di averli cambiati in contanti trattenendo una somma da incassare al momento della riscossione; ha quindi dedotto che tali comportamenti erano tali da denotare, quanto meno, un'evidente imprudenza nel maneggio di valori e che tale valutazione di colpa, anche se lieve, doveva ritenersi ostativa rispetto all'aumento equitativo dell'indennizzo operato dalla Corte su quello derivante dal calcolo matematico effettuato in base al periodo di restrizione agli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ha altresì depositato memoria scritta il difensore dell'originaria parte istante, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 5. Va quindi premesso che, nella fattispecie in esame, si verte nell'ipotesi di ingiustizia della detenzione di carattere "formale" regolata dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen., attesa l'accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dichiarata dal Tribunale del riesame. Va quindi evocato il principio posto dalla Sezioni Unite, secondo il quale «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663); nell'occasione, peraltro, la Corte ha tuttavia precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (in senso conforme, successivamente, Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Rv. 270102; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv.281038), tanto che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neanche tenere conto, in sede di commisurazione dell'indennizzo, della eventuale colpa lieve del richiedente (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993; Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091 6. Nel caso di specie, atteso che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla base dei medesimi elementi vagliati dal giudice della cautela, non vi è pertanto alcuna possibilità di identificare un comportamento dell'istante, avente una efficienza causale o concausale rispetto all'adozione della misura; difatti, come esplicitato dal citato principio espresso dalle Sezioni Unite, poiché in tal caso «si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo». Ne consegue che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla condotta del ricorrente, essendo la medesima - sul piano logico-giuridico - comunque incompatibile con la totale autonomia dell'errore del giudice procedente, che ha colto indizi di reità in comportamenti privi di quella pur provvisoria portata dimostrativa richiesta per l'adozione della cautela. 7. Per l'effetto, come espressamente dato atto in motivazione, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non valutabile il predetto presupposto ostativo, neanche nella forma della colpa lieve e in relazione alla commisurazione dell'indennizzo. 8. Consegue, quindi, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Va altresì richiamato il principio in base al quale, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, qualora il ricorso per cassazione da esso proposto avverso l'ordinanza della corte d'appello sia dichiarato inammissibile, salvo che ricorra - come non riscontrabile nel caso di specie - un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (Sez. 4,, Sentenza n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994). Il Ministero ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dall'originario ricorrente, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità e che liquida i
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