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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 26588/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24592/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] N 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ) , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 205/2020,depositata il 17/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 205-2020 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 17 febbraio 2020, notificata il 18 febbraio 2019, articolando due motivi; resiste con controricorsoAMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(già Società p er [OSCURATO:PERSONA] d i Attivit à [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione coatta amministrativa; i ricorrenti espongono di essere stati convenuti, dinanzi al Tribunale di Bergamo, da [OSCURATO:PERSONA], che, asserendosi creditrice di [OSCURATO:PERSONA], per la fideiussione da questi prestata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio, a garanzia di un finanziamento di euro 3.050.000,00, chiedeva la revoca o la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], l’appartamento di sua proprietà sito in Milano, via san Calogero; di essersi costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice e la sua condanna exart. 96, comma 2, cod.proc.civ. e, in via subordinata, che l’azione esecutiva fosse subordinata all’ottenimento di una sentenza di accertamento del credito passata in giudicato; il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2304/16, dichiarava inefficace l’atto traslativo; i coniufi Biffi –Menni impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, ritenendo erronea la decisione del giudice di prime cure per violazione dell’art. 2901 cod.civ.; nel giudizio interveniva, exart. 111 cod.proc.civ., la Società per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti e confermato la decisione di prime cure; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che l’atto dispositivo era successivo all’assunzione del credito da parte dell’alienante, in considerazione del fatto che la vendita era avvenuta il 29.12.2012, un anno dopo la rinegoziazione del mutuo della società Biffi con la [OSCURATO:PERSONA] e la conferma della validità della fideiussione rilasciata a garanzia del predetto, risalente al 24.3.2011;d ovendosi distinguere il momento dell’assunzione del debito, coincidente con quello dell’accreditamento delle somme a favore del debitore garantito, rispetto a quello della sua esigibilità, la Corte territoriale ha reputato che il fideiussore doveva ritenersi obbligato negli stessi termini e tempi del debitore principale; i ricorrenti oppon gono che l’escussione della fideiussione era avvenuta successivamente alla stipulazione dell’atto dispositivo per cui è causa e che la Corte di merito avrebbe dovuto stabilire che [OSCURATO:PERSONA] dovesse dimostrare che la compravendita era stata dolosamente preordinata allo scopo di nuocere alle sue ragioni creditorie tanto da parte dell’alienante quanto da parte dell’acquirente; secondo i ricorrenti, la giurisprudenza seguita dalla sentenza impugnata non è condivisibile, in quanto il fideiussore garantisce il creditore per l’inadempimento del debitore principale, pertanto l’obbligazione del fideiussore non sorge prima della revoca degli affidamenti al garantito; la censura è infondata, perché, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la sentenza ha applicato la giurisprudenza di questa Corte (di recente, explurimis, cfr. Cass. 01/04/2022, n.10594) che essi contestano in maniera assertoria e, quindi, omettendo di offrire argomenti che inducano a mutare orientamento: orientamento che, dunque, va ribadito; 2) con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata di aver violato e/o falsamente applicato l’art. 2721 cod.civ. per mancata ammissione della prova testimoniale, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.; l’errore della Corte d'Appello consisterebbe nell’avere ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], in quanto coniuge dell’alienante, dovesse conoscere la situazione patrimoniale e debitoria del marito, omettendo di considerare che era stata chiesta l’escussione di testi,allo scopo di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era ignara della situazione della società Biffi, che aveva acquistato l’immobile che il marito era intenzionato a vendere, perché pensava che potesse utile per i figli, e che dopo la declaratoria di fallimento della società Biffi, di cui il marito era socio, era stata rassicurata da quest’ultimo circa il fatto che il fallimento non avrebbe intaccato il loro patrimonio; dette prove non erano state ammesse, ad avviso dei ricorrenti ingiustificatamente, di qui la censura mossa alla sentenza gravata per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; il motivo risulta inammissibile per plurime ragioni: intanto, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. è stata dedotta senza misurarsi con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., giacché quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ.; va poi aggiunto che la Corte d'Appello non è incorsa in alcun difetto di motivazione circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte degli odierni ricorrenti, avendo preso in considerazione le circostanze oggetto della prova testimoniale non espletate, ritenendole evidentemente non sufficienti a superare la presunzione di conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della situazione patrimoniale del marito; in particolare, la Corte distrettuale ha affermato che la consapevolezza del coniuge non esige un accordo con il debitore, né uno specifico intento di profittare in danno dei creditori, tantomeno la prova che fosse specificamente a conoscenza del credito di cui si invoca la tutela; la violazione dell’art. 2721 cod.civ. non è stata neppure argomentata, pur essendo stata dedotta nell’epigrafe del motivo; 3) ne consegue il rigetto del ricorso; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrent i il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spesedel presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24592/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] N 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ) , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 205/2020,depositata il 17/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 205-2020 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 17 febbraio 2020, notificata il 18 febbraio 2019, articolando due motivi; resiste con controricorsoAMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(già Società p er [OSCURATO:PERSONA] d i Attivit à [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione coatta amministrativa; i ricorrenti espongono di essere stati convenuti, dinanzi al Tribunale di Bergamo, da [OSCURATO:PERSONA], che, asserendosi creditrice di [OSCURATO:PERSONA], per la fideiussione da questi prestata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio, a garanzia di un finanziamento di euro 3.050.000,00, chiedeva la revoca o la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], l’appartamento di sua proprietà sito in Milano, via san Calogero; di essersi costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice e la sua condanna exart. 96, comma 2, cod.proc.civ. e, in via subordinata, che l’azione esecutiva fosse subordinata all’ottenimento di una sentenza di accertamento del credito passata in giudicato; il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2304/16, dichiarava inefficace l’atto traslativo; i coniufi Biffi –Menni impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, ritenendo erronea la decisione del giudice di prime cure per violazione dell’art. 2901 cod.civ.; nel giudizio interveniva, exart. 111 cod.proc.civ., la Società per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti e confermato la decisione di prime cure; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che l’atto dispositivo era successivo all’assunzione del credito da parte dell’alienante, in considerazione del fatto che la vendita era avvenuta il 29.12.2012, un anno dopo la rinegoziazione del mutuo della società Biffi con la [OSCURATO:PERSONA] e la conferma della validità della fideiussione rilasciata a garanzia del predetto, risalente al 24.3.2011;d ovendosi distinguere il momento dell’assunzione del debito, coincidente con quello dell’accreditamento delle somme a favore del debitore garantito, rispetto a quello della sua esigibilità, la Corte territoriale ha reputato che il fideiussore doveva ritenersi obbligato negli stessi termini e tempi del debitore principale; i ricorrenti oppon gono che l’escussione della fideiussione era avvenuta successivamente alla stipulazione dell’atto dispositivo per cui è causa e che la Corte di merito avrebbe dovuto stabilire che [OSCURATO:PERSONA] dovesse dimostrare che la compravendita era stata dolosamente preordinata allo scopo di nuocere alle sue ragioni creditorie tanto da parte dell’alienante quanto da parte dell’acquirente; secondo i ricorrenti, la giurisprudenza seguita dalla sentenza impugnata non è condivisibile, in quanto il fideiussore garantisce il creditore per l’inadempimento del debitore principale, pertanto l’obbligazione del fideiussore non sorge prima della revoca degli affidamenti al garantito; la censura è infondata, perché, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la sentenza ha applicato la giurisprudenza di questa Corte (di recente, explurimis, cfr. Cass. 01/04/2022, n.10594) che essi contestano in maniera assertoria e, quindi, omettendo di offrire argomenti che inducano a mutare orientamento: orientamento che, dunque, va ribadito; 2) con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata di aver violato e/o falsamente applicato l’art. 2721 cod.civ. per mancata ammissione della prova testimoniale, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.; l’errore della Corte d'Appello consisterebbe nell’avere ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], in quanto coniuge dell’alienante, dovesse conoscere la situazione patrimoniale e debitoria del marito, omettendo di considerare che era stata chiesta l’escussione di testi,allo scopo di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era ignara della situazione della società Biffi, che aveva acquistato l’immobile che il marito era intenzionato a vendere, perché pensava che potesse utile per i figli, e che dopo la declaratoria di fallimento della società Biffi, di cui il marito era socio, era stata rassicurata da quest’ultimo circa il fatto che il fallimento non avrebbe intaccato il loro patrimonio; dette prove non erano state ammesse, ad avviso dei ricorrenti ingiustificatamente, di qui la censura mossa alla sentenza gravata per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; il motivo risulta inammissibile per plurime ragioni: intanto, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. è stata dedotta senza misurarsi con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., giacché quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ.; va poi aggiunto che la Corte d'Appello non è incorsa in alcun difetto di motivazione circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte degli odierni ricorrenti, avendo preso in considerazione le circostanze oggetto della prova testimoniale non espletate, ritenendole evidentemente non sufficienti a superare la presunzione di conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della situazione patrimoniale del marito; in particolare, la Corte distrettuale ha affermato che la consapevolezza del coniuge non esige un accordo con il debitore, né uno specifico intento di profittare in danno dei creditori, tantomeno la prova che fosse specificamente a conoscenza del credito di cui si invoca la tutela; la violazione dell’art. 2721 cod.civ. non è stata neppure argomentata, pur essendo stata dedotta nell’epigrafe del motivo; 3) ne consegue il rigetto del ricorso; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrent i il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spesedel presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso a
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