Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06504/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 27225 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura a margine del controricorso, dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135 -controricorrente - avverso la sentenza n. 400 / 01 / 1 5 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di noleggio di trasporto aereo, un avviso di accertamento a rettifica del reddito per l’anno di imposta 2007, oltre a sanzioni, emesso in esito ad una verifica dalla quale erano emersi due rilievi.

In primo luogo, l’Ufficio aveva ritenuto non deducibili, per difetto di inerenza, i costi appostati dalla contribuente in relazione ai canoni di leasing e alla manutenzione di un velivolo che essa, in quanto sprovvista della licenza di volo, aveva in realtà concesso in sublocazione a tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società risultava aver percepit o una provvigione non contabilizzata per l’importo di € 600.000,00, prevista quale corrispettivo per la promozione della vendita di motori marini prodotti da tale Man, società di diritto tedesco; detta provvigione era stata pagata “in natura”, mediante cessione degli stessi motori per pari valorealla contribuente, che li aveva poi rivenduti a terzi.

2. L’avviso fu impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale della Spezia, che accolse il ricorso.Il successivo appello, proposto dall’amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, venne respinto.

I giudici regionali ritennero la deducibilità dei costi relativi all’aeromobile ottenuto in leasing; la relativa inerenza, infatti, derivava dall’esser la società esercente l’attività di “dry lease” (cd. noleggio “a secco”) di aeromobili, comprensiva della facoltà di sublocazione ad esercenti terzi, che non rendeva necessario il possesso della licenza di volo da parte sua.

Osservarono, inoltre, che l’acquisizione dei motori marini non doveva essere imputata a stato patrimoniale, poiché la società, cedendotali beni a terzi, aveva emesso quattro fatture imputando tra i ricavi il relativo importo; dal che dedussero che un’eventuale imputazione dei motori fra le rimanenze avrebbe comportato una doppia imposizione.Del resto, rilevarono ancora, l’illegittimità del rilievo era stata riconosciuta anche dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, che aveva emesso decreto di archiviazione nel corrispondente procedimento penale.

3. La sentenza d’appello è impugnata dall’amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste l’intimata con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’amministrazione finanziaria denunzia violazione dell’art. 109, quinto comma, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: TUIR) in relazione al primo rilievo contenuto nell’atto impositivo.

La ricorrente, seppur prestando acquiescenza alla sentenza impugnata quanto alla ritenuta deducibilità dei costi per il leasing dell’aeromobile, ribadisce tuttavia la fondatezza della propria pretesa quanto ai costi di manutenzione, dei quali la norma evocata consente la deduzione sul presupposto del loro concreto utilizzo da parte dell’impresa.

Tale requisito sarebbe invece insussistente nella specie, poiché, con la sublocazione dell’aeromobile , la società contribuente se ne era spossessata, così recidendo ogni nesso di correlazione fra la propria attività di impresa e la manutenzione del mezzo.

2. Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Anche in relazione al secondo rilievo l’Ufficio riconosce la correttezza della sentenza impugnata, salvo lamentare che i giudici d’appello avrebbero omesso di rilevare che la contribuente aveva comunque violato l’obbligo di fatturazione dell’operazione e registrazione della provvigione ricevuta “in natura” dalla propria preponente.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, da tale violazione, comunque rilevata nell’atto impositivo, permaneva l’obbligo della società contribuente di soggiacere alla sanzion e prevista, che invece era stata travolta dall’annullamento dell’avviso.

3. Infine, con il terzo motivo, denunziando violazione degli artt. 654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’Agenzia ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui, per il profilo impositivo di cui al motivo che precede, ha valorizzato l’intervenuta archiviazione in sede penale del reato di dichiarazioni infedeli.

L’Amministrazione osserva che il mero richiamo al decreto di archiviazione del procedimento penale non può mai costituire valida ragione di supporto alla statuizione del giudice tributario, soprattutto in relazione all’inefficacia probatoria degli elementi acquisiti, in forza della regola di autonomia fra i due ambiti di giudizio.

4. Va preliminarmente dato atto del fatto che, con nota del 22 dicembre 2022, i difensori della controricorrente hanno dichiarato di aver rinunziato al mandato difensivo.

La circostanza non assume rilievo in questa sede, atteso che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore, espresso dall'art. 85 cod. proc. civ., la sopravvenuta rinunzia del difensore, anche ove comunicata prima dell'udienza di discussione già fissata, non dispiega alcuna efficacia nell'ambito del giudizio di cassazione, peraltro caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio (Cass. n. 28365/2022; Cass. n. 26429/2017).

5. Ciò premesso, e venendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo di essi è inammissibile , poiché veicola l a richiesta di scrutinio di una questione mai affrontata nei gradi di merito.

L’atto impositivo, come riportato per stralci nel ricorso, assumeva la non deducibilità dei costi in relazione alla circostanza che la società contribuente era sprovvista della licenza di volo, tant’è che la distinzione fra costi di leasing e costi di manutenzione era esposta a soli fini numerici, e senza differenziazione dei relativi argomenti; tale rilievo, nella stessa forma, era ribadito nei motivi di appello, come riporta la sentenza impugnata nella parte in fatto.

La CTR, dunque,non avrebbe potuto compiere alcuna indagine sulla ricorrenza dei presupposti per la deducibilità dei soli costi di manutenzione in relazione all’effettivo possesso del mezzo, trattandosi di questione che non era stata specificamente sottoposta al suo sindacato.

6. Il secondo e il terzo motivo agitano questioni analoghe e possono, pertanto, essere scrutinati congiuntamente.

6.1. Anche tali censure non superano il vaglio di inammissibilità.

Con la prima di esse, l’Agenzia delle entrate, prestando dichiaratamente acquiescenza alla sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa a tassazione della provvigione di €600.000,00 per la promozione della vendita di motori marini, assume che la propria pretesa permarrebbe fondata quanto alla corrispondente sanzione, in virtù del rilievo dell’omessa contabilizzazione delle relative fatture.

Al riguardo, tuttavia, va osservato che la sentenza impugnata (pag. 8) ha compiuto un accertamento in fatto rilevando che la cessione dei motori era stata correttamente fatturata e contabilizzata, mediante imputazione a ricavi del relativo corrispettivo, il cui valore aveva pertanto concorso a formare la base imponibile.

Il motivo di ricorso non confuta in alcun modo tale statuizione, rilevando così la sua inidoneità ad intaccare la corrispondente ratio decidendi.

6.2. Il fatto, poi, che detta ultima sta tuizione, da sola, abbia supportato la decisione dei giudici d’appello in parte qua evidenzia l’inammissibilità del terzo motivo.

Esso, infatti, ha ad oggetto il riferimento all’esito del procedimento penale apertosi per i fatti in questione; ma si tratta, all’evidenza, di un richiamo operato dai giudici d’appello al solo fine di corroborare l’unica ragione della decisione, richiamo che non assurge al livello di autonoma ratio decidendi e, pertanto, non può costituire oggetto di scrutinio decisivo.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente regolazione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo.

Poiché la parte soccombente è stata ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ponendo a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 27225 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura a margine del controricorso, dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135 -controricorrente - avverso la sentenza n. 400 / 01 / 1 5 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di noleggio di trasporto aereo, un avviso di accertamento a rettifica del reddito per l’anno di imposta 2007, oltre a sanzioni, emesso in esito ad una verifica dalla quale erano emersi due rilievi. In primo luogo, l’Ufficio aveva ritenuto non deducibili, per difetto di inerenza, i costi appostati dalla contribuente in relazione ai canoni di leasing e alla manutenzione di un velivolo che essa, in quanto sprovvista della licenza di volo, aveva in realtà concesso in sublocazione a tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società risultava aver percepit o una provvigione non contabilizzata per l’importo di € 600.000,00, prevista quale corrispettivo per la promozione della vendita di motori marini prodotti da tale Man, società di diritto tedesco; detta provvigione era stata pagata “in natura”, mediante cessione degli stessi motori per pari valorealla contribuente, che li aveva poi rivenduti a terzi. 2. L’avviso fu impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale della Spezia, che accolse il ricorso.Il successivo appello, proposto dall’amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, venne respinto. I giudici regionali ritennero la deducibilità dei costi relativi all’aeromobile ottenuto in leasing; la relativa inerenza, infatti, derivava dall’esser la società esercente l’attività di “dry lease” (cd. noleggio “a secco”) di aeromobili, comprensiva della facoltà di sublocazione ad esercenti terzi, che non rendeva necessario il possesso della licenza di volo da parte sua. Osservarono, inoltre, che l’acquisizione dei motori marini non doveva essere imputata a stato patrimoniale, poiché la società, cedendotali beni a terzi, aveva emesso quattro fatture imputando tra i ricavi il relativo importo; dal che dedussero che un’eventuale imputazione dei motori fra le rimanenze avrebbe comportato una doppia imposizione.Del resto, rilevarono ancora, l’illegittimità del rilievo era stata riconosciuta anche dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, che aveva emesso decreto di archiviazione nel corrispondente procedimento penale. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’amministrazione finanziaria denunzia violazione dell’art. 109, quinto comma, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: TUIR) in relazione al primo rilievo contenuto nell’atto impositivo. La ricorrente, seppur prestando acquiescenza alla sentenza impugnata quanto alla ritenuta deducibilità dei costi per il leasing dell’aeromobile, ribadisce tuttavia la fondatezza della propria pretesa quanto ai costi di manutenzione, dei quali la norma evocata consente la deduzione sul presupposto del loro concreto utilizzo da parte dell’impresa. Tale requisito sarebbe invece insussistente nella specie, poiché, con la sublocazione dell’aeromobile , la società contribuente se ne era spossessata, così recidendo ogni nesso di correlazione fra la propria attività di impresa e la manutenzione del mezzo. 2. Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Anche in relazione al secondo rilievo l’Ufficio riconosce la correttezza della sentenza impugnata, salvo lamentare che i giudici d’appello avrebbero omesso di rilevare che la contribuente aveva comunque violato l’obbligo di fatturazione dell’operazione e registrazione della provvigione ricevuta “in natura” dalla propria preponente. Ad avviso della ricorrente, pertanto, da tale violazione, comunque rilevata nell’atto impositivo, permaneva l’obbligo della società contribuente di soggiacere alla sanzion e prevista, che invece era stata travolta dall’annullamento dell’avviso. 3. Infine, con il terzo motivo, denunziando violazione degli artt. 654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’Agenzia ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui, per il profilo impositivo di cui al motivo che precede, ha valorizzato l’intervenuta archiviazione in sede penale del reato di dichiarazioni infedeli. L’Amministrazione osserva che il mero richiamo al decreto di archiviazione del procedimento penale non può mai costituire valida ragione di supporto alla statuizione del giudice tributario, soprattutto in relazione all’inefficacia probatoria degli elementi acquisiti, in forza della regola di autonomia fra i due ambiti di giudizio. 4. Va preliminarmente dato atto del fatto che, con nota del 22 dicembre 2022, i difensori della controricorrente hanno dichiarato di aver rinunziato al mandato difensivo. La circostanza non assume rilievo in questa sede, atteso che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore, espresso dall'art. 85 cod. proc. civ., la sopravvenuta rinunzia del difensore, anche ove comunicata prima dell'udienza di discussione già fissata, non dispiega alcuna efficacia nell'ambito del giudizio di cassazione, peraltro caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio (Cass. n. 28365/2022; Cass. n. 26429/2017). 5. Ciò premesso, e venendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo di essi è inammissibile , poiché veicola l a richiesta di scrutinio di una questione mai affrontata nei gradi di merito. L’atto impositivo, come riportato per stralci nel ricorso, assumeva la non deducibilità dei costi in relazione alla circostanza che la società contribuente era sprovvista della licenza di volo, tant’è che la distinzione fra costi di leasing e costi di manutenzione era esposta a soli fini numerici, e senza differenziazione dei relativi argomenti; tale rilievo, nella stessa forma, era ribadito nei motivi di appello, come riporta la sentenza impugnata nella parte in fatto. La CTR, dunque,non avrebbe potuto compiere alcuna indagine sulla ricorrenza dei presupposti per la deducibilità dei soli costi di manutenzione in relazione all’effettivo possesso del mezzo, trattandosi di questione che non era stata specificamente sottoposta al suo sindacato. 6. Il secondo e il terzo motivo agitano questioni analoghe e possono, pertanto, essere scrutinati congiuntamente. 6.1. Anche tali censure non superano il vaglio di inammissibilità. Con la prima di esse, l’Agenzia delle entrate, prestando dichiaratamente acquiescenza alla sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa a tassazione della provvigione di €600.000,00 per la promozione della vendita di motori marini, assume che la propria pretesa permarrebbe fondata quanto alla corrispondente sanzione, in virtù del rilievo dell’omessa contabilizzazione delle relative fatture. Al riguardo, tuttavia, va osservato che la sentenza impugnata (pag. 8) ha compiuto un accertamento in fatto rilevando che la cessione dei motori era stata correttamente fatturata e contabilizzata, mediante imputazione a ricavi del relativo corrispettivo, il cui valore aveva pertanto concorso a formare la base imponibile. Il motivo di ricorso non confuta in alcun modo tale statuizione, rilevando così la sua inidoneità ad intaccare la corrispondente ratio decidendi. 6.2. Il fatto, poi, che detta ultima sta tuizione, da sola, abbia supportato la decisione dei giudici d’appello in parte qua evidenzia l’inammissibilità del terzo motivo. Esso, infatti, ha ad oggetto il riferimento all’esito del procedimento penale apertosi per i fatti in questione; ma si tratta, all’evidenza, di un richiamo operato dai giudici d’appello al solo fine di corroborare l’unica ragione della decisione, richiamo che non assurge al livello di autonoma ratio decidendi e, pertanto, non può costituire oggetto di scrutinio decisivo. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente regolazione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo. Poiché la parte soccombente è stata ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ponendo a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio,
Sentenza Cassazione n. 06504/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris