CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAORDINANZA sul ricorso 24098-2024 proposto da:sul ricorso 23170-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ANNA E [OSCURATO:PERSONA]'ANNA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legaleCASERTA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa daglirappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente -- ricorrente - contro2025 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi5044 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti -- controricorrente - avverso la sentenza n. 2695/2024 della CORTE D'APPELLO diavverso la sentenza n. 2373/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2024 R.G.N. 935/2023;NAPOLI, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 2647/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deludita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]-MANCNAumNerZo Adi raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026IN [OSCURATO:PERSONA]–ART. 182 C.P.C.- [OSCURATO:PERSONA]-INSANABILITA’1. [OSCURATO:PERSONA] aveva originariamente agito nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Casertaper il pagamento di importi a titolo di lavoro straordinariofestivo.La sua domanda era stata accolta dal Tribunale di Santa MariaCapua Vetere e l’Azienda aveva corrisposto le somme al cuipagamento era stata condannata, ma poi la pronuncia di primogrado era stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, conpronuncia infine passata in giudicato.L’Azienda ha, quindi, agito per la restituzione ed il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la fondatezza dellapretesa.La sentenza di primo grado è stata però poi riformata dalla Corted’Appello di Napoli, in accoglimento dell’eccezione pregiudizialedi difetto di procura alle liti sollevata dalla lavoratrice, condeclaratoria, quindi, di inammissibilità della domanda diripetizione dell’indebito.La Corte territoriale ha evidenziato in proposito che, con ilricorso introduttivo, era stato depositato un provvedimentocongiunto del “direttore gru” e del direttore ad interim UOCAffari Legali che, all’esito di una relazione di un collegio di legaliin ordine alla questione riguardante l’art. 9 del CCNL ed ilrecupero delle somme erogate sulla base delle sentenze poiriformate, aveva disposto di intraprendere nell’interessedell’Azienda le azioni individuate come necessarie e di incaricarel’UOC [OSCURATO:PERSONA] di tutti gli adempimenti esecutivi ed operativiNumero registro generale 23170/2024conseguenti e l’OUC “Gru” di prestare il necessario supporto aiN umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026legali all’uopo incaricati.Data pubblicazione 24/03/2026La Corte ha ritenuto che tale delibera avesse la portata di unamanifestazione di generico affidamento di una problematica dagestire e affrontare, senza riferimento ad alcuna causa enemmeno alla necessaria introduzione di azioni giudiziali.Ad avviso del giudice d’appello la menzionata delibera si riferivaad un’attività di tipo sostanziale e non processuale e, quindi,l’ipotesi integrava un caso non di nullità, ma di inesistenza dellaprocura alle liti, non sanabile secondo il disposto dell’art. 182,co. 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, co. 2,della legge n. 69 del 2009, sicché la domanda era inammissibile.2. La sentenza, nel cui contesto è stato confermato il rigetto –per effetto del giudicato pregresso e dei suoi effetti futuri inmancanza di mutamenti in fatto o in diritto - della domandariconvenzionale con cui la lavoratrice aveva domandato ilpagamento per altri periodi dell’indennità ex art. 9 del CCNL, èstata impugnata per cassazione dall’Azienda.Il ricorso per cassazione, nella sintesi, fa riferimento a tremotivi, con due rubriche ed in effetti le censure poi sviluppatesono solo due.La lavoratrice ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Azienda denuncia ( nella sintesi deimotivi) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.83 c.p.c. e degli artt. 2702, 2703 c.c. nonché ( a pag. 6 delricorso) dell’art. 342 c.p.c. e ciò per avere la Corte d’Appelloconfuso la delibera amministrativa del 18.3.2019 con la procuraspeciale alle liti depositata il 2.3.2021, che era dunque esistenteNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025ed acquisita al giudizio ancora prima della notifica del rNiucmoerros doi raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026introduttivo e della costituzione della controparte.Il secondo motivo è rubricato, nella sintesi iniziale, conriferimento alla denuncia di violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 125 c.p.c. e di mancataapplicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., sul presupposto chela sentenza impugnata avrebbe erroneamente non consideratoche il vizio ravvisato poteva tutt’al più essere considerato dinullità, e quindi regolarizzabile nel termine che il giudice eratenuto ad assegnare.2. Nella sintesi iniziale, come si è detto, è fatta menzione di unterzo motivo che si dice «basato sul difetto motivazionale inmerito alle sterili letture delle considerazioni e richiamigiurisprudenziali sull’assenza della procura alle liti».L’evidente genericità di quest’ultima dizione e l’assenza di unaripresa esplicita del motivo nel prosieguo delle difese escludonoche si tratti di valida censura, mentre i primi due motivi, stantela loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminaticongiuntamente.3. Va intanto premesso come non sia corretto l’assunto dellaricorrente per cassazione secondo cui la Corte territorialeavrebbe confuso la delibera amministrativa del 18.3.2019 conla procura alle liti depositata in via telematica il 2.3.2021,perché così non è.La Corte d’Appello ha ragionato sulla delibera del 2019stabilendo che si trattava di mero atto di generico affidamentodi incarichi sul piano sostanziale per la problematica deirecuperi, senza alcun riferimento a cause da intraprendere o inspecifico ad azioni giudiziali.Tale affermazione non risulta censurata con il ricorso percassazione ed è anzi implicitamente confermata dal distinguo inNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025esso operato tra quella delibera e la procura poi depositaNtuam enroe dil raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/20262021 e che si assume idonea a rimediare al vizio processuale.Ciò posto e data quindi per acquisita la diversità di portatagiuridica di quei due atti, vanno svolti congiuntamente dueragionamenti che convergono nell’indirizzare verso il rigetto delricorso per cassazione.3.1. Per un verso, va confermato l’orientamento, sul quale hafatto leva la sentenza impugnata, secondo cui «il rilascio dellaprocura alle liti, previsto dall'art. 163 n. 6 cod. proc. civ.,applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionatodagli artt. 414 e 434 cod. proc. civ., è presupposto per la validacostituzione del rapporto processuale e requisito essenzialedell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto, la mancanza di dettorequisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale nonpuò ritenersi sanata dal rilascio della procura da partedell'interessato in un momento successivo al deposito dell'attostesso, atteso che nel processo del lavoro non trovaapplicazione la disposizione dell'art. 125, comma secondo, cod.proc. civ. - secondo la quale la procura al difensore dell'attorepuò essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto dicitazione, purché anteriore alla costituzione della parterappresentata - realizzandosi la costituzione nel giudizio (diprimo come di secondo grado) mediante il deposito incancelleria del ricorso» (Cass. 14 luglio 2001, n. 9596, oraripresa da Cass. 15 maggio 2024, n. 13482).Tale orientamento evidentemente riposa, in ultimo e comeevidenziato dalla massima, sul tenore testuale dell’art. 125, co.2, c.p.c.. Quest’ultima disposizione prevede infatti che lasanatoria della fase introduttiva del processo iniziato concitazione si verifica se la procura sia rilasciata dopo laNumero registro generale 23170/2024notificazione, ma prima della costituzione in giudizio dell’attore,N umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026che, come è noto, deve avvenire nel termine di dieci giorni daData pubblicazione 24/03/2026tale notificazione (art. 165, co. 1, c.p.c.).Nel rito che inizia con ricorso, quale è il processo del lavoro, lanorma non può trovare applicazione, perché la costituzione dellaparte ricorrente, ovverosia di chi inizia il processo, avvieneprima della notificazione dell’atto introduttivo, dovendo essovenire depositato al fine di ottenere la fissazione dell’udienza.Non ricorrono dunque i presupposti testuali per l’applicazionedella norma e quindi il deposito tardivo non ha realizzato alcunasanatoria dell’originaria costituzione in giudizio viziata.3.2. La sanatoria di quel vizio, per verificarsi, dovrebbe dunquefondarsi su una diversa previsione normativa che la consenta.Va quindi preso in considerazione l’art. 182 c.p.c. che, nellaversione del tempo, conseguente alle modifiche apportate dallalegge n. 69 del 2009, stabiliva al secondo comma che «quandorileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o diautorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità dellaprocura al difensore, il giudice assegna alle parti un termineperentorio per la costituzione della persona alla quale spetta larappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarieautorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o perla rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana ivizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda siproducono fin dal momento della prima notificazione».In proposito questa S.C. ha chiarito che l’art. 182, comma 2,c.p.c., nella formulazione appena richiamata, non consente disanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite(Cass., S.U., 21 dicembre 2022, n. 37434).Ribadendosi poi sulla stessa linea che l'art. 182, comma 2,c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia,Numero registro generale 23170/2024non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti dellaN umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026procura alla lite «giacché in tale testo espressamente si faData pubblicazione 24/03/2026riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura",a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomenogiuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»(Cass. 9 ottobre 2023, n. 28251).Senza dubbio - al di là delle questioni sul senso da attribuire alla“mancanza” della procura nell’ultima formulazione della norma,che qui però non rileva discutendosi di fatti e procedimentoanteriori ad essa e cui, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 149 del2022, la disposizione non si applica - il punto è dunque che,secondo la giurisprudenza citata, l’ipotesi della mancanza in atti,nel regime ratione temporis qui da osservare, è da riportare alcaso dell’inesistenza.Se così è, ne deriva che l’ipotesi di specie non rientra nell’ambitodi quelle per le quali il giudice doveva fissare termine al fine direalizzare la sanatoria.3.3. Tutto ciò esclude altresì che si possa attribuire rilievo, comesostenuto nella memoria finale, all’ipotesi dell’errore materiale.Non è intanto vero che l’identificazione dell’oggetto del presenteprocesso in questi termini derivi, come sostenuto nellamenzionata memoria, dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente che hadisatteso l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite.Quel decreto è stato emesso in altra causa e si limita adaffermare che il ricorso, in quel diverso processo, avrebbeevocato solo profili di fatto rispetto ad un inquadramento sulpiano dell’errore materiale operato dalla Corte territoriale diquella controversia.Quindi, da quel decreto, anche a volerne valutare la portata inquesta sede, non derivano principi di diritto utili alla tesi oraNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025sostenuta nella memoria in ordine alla qualificazione Ninum etroa dlii raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026termini dell’accaduto.D’altra parte, un tale errore - non trattandosi di casocontemplato dall’art. 182 c.p.c. nel testo qui in rilievo - evocaaltre fattispecie normative, come quelle riguardanti ilraggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) o la rimessione intermini (art. 153, co. 2, c.p.c.).Tuttavia, dal ricorso per cassazione non si evince unaimpostazione in tal senso ed è noto che le memorie, oveeffettivamente si fa leva sul tema dell’errore materiale, nonpossono integrare le censure originariamente addotte (Cass. 20dicembre 2016, n. 26332).Ciò senza contare che la mancanza in atti della procura almomento del deposito del ricorso non potrebbe mai far ritenereraggiunto, in quel momento, lo scopo riguardante la ritualitàdella costituzione in giudizio e che la rimessione in terminipostula una non imputabilità dell’errore, che non si vede comepossa essere ravvisata in caso di deposito di atto diverso daquello che andava depositato.Non vi sono neanche da evocare principi di fondodell’ordinamento interno ed internazionale, in rapporto al dirittodi difesa, essendo più che evidente come, a garantire la tutelaprocessuale del diritto sostanziale azionato basti, in ipotesicome quella di specie, l’abbandono immediato del processoirrituale prima dell’instaurazione del contradditorio e l’inizio exnovo di un processo valido.4. Da tutto ciò deriva che il difetto processuale originario, cheha inficiato la fase introduttiva del processo e ha resoinammissibile – in rito – la domanda, non è rimediabile,dovendosi quindi confermare la pronuncia resa dalla Corteterritoriale.Numero registro generale 23170/20245. Alla reiezione del ricorso per cassazione segue la regolazioneN umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026secondo soccombenza delle spese del grado.Data pubblicazione 24/03/2026Numero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N EL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO R.G.N. 24098/2024Cron.SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguenteha pronunciato la seguente ORDINANZAORDINANZA sul ricorso 24098-2024 proposto da:sul ricorso 23170-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ANNA E [OSCURATO:PERSONA]'ANNA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legaleCASERTA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa daglirappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente -- ricorrente - contro2025 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi5044 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti -- controricorrente - avverso la sentenza n. 2695/2024 della CORTE D'APPELLO diavverso la sentenza n. 2373/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2024 R.G.N. 935/2023;NAPOLI, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 2647/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deludita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]-MANCNAumNerZo Adi raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026IN [OSCURATO:PERSONA]–ART. 182 C.P.C.- [OSCURATO:PERSONA]-INSANABILITA’1. [OSCURATO:PERSONA] aveva originariamente agito nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Casertaper il pagamento di importi a titolo di lavoro straordinariofestivo.La sua domanda era stata accolta dal Tribunale di Santa MariaCapua Vetere e l’Azienda aveva corrisposto le somme al cuipagamento era stata condannata, ma poi la pronuncia di primogrado era stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, conpronuncia infine passata in giudicato.L’Azienda ha, quindi, agito per la restituzione ed il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la fondatezza dellapretesa.La sentenza di primo grado è stata però poi riformata dalla Corted’Appello di Napoli, in accoglimento dell’eccezione pregiudizialedi difetto di procura alle liti sollevata dalla lavoratrice, condeclaratoria, quindi, di inammissibilità della domanda diripetizione dell’indebito.La Corte territoriale ha evidenziato in proposito che, con ilricorso introduttivo, era stato depositato un provvedimentocongiunto del “direttore gru” e del direttore ad interim UOCAffari Legali che, all’esito di una relazione di un collegio di legaliin ordine alla questione riguardante l’art. 9 del CCNL ed ilrecupero delle somme erogate sulla base delle sentenze poiriformate, aveva disposto di intraprendere nell’interessedell’Azienda le azioni individuate come necessarie e di incaricarel’UOC [OSCURATO:PERSONA] di tutti gli adempimenti esecutivi ed operativiNumero registro generale 23170/2024conseguenti e l’OUC “Gru” di prestare il necessario supporto aiN umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026legali all’uopo incaricati.Data pubblicazione 24/03/2026La Corte ha ritenuto che tale delibera avesse la portata di unamanifestazione di generico affidamento di una problematica dagestire e affrontare, senza riferimento ad alcuna causa enemmeno alla necessaria introduzione di azioni giudiziali.Ad avviso del giudice d’appello la menzionata delibera si riferivaad un’attività di tipo sostanziale e non processuale e, quindi,l’ipotesi integrava un caso non di nullità, ma di inesistenza dellaprocura alle liti, non sanabile secondo il disposto dell’art. 182,co. 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, co. 2,della legge n. 69 del 2009, sicché la domanda era inammissibile.2. La sentenza, nel cui contesto è stato confermato il rigetto –per effetto del giudicato pregresso e dei suoi effetti futuri inmancanza di mutamenti in fatto o in diritto - della domandariconvenzionale con cui la lavoratrice aveva domandato ilpagamento per altri periodi dell’indennità ex art. 9 del CCNL, èstata impugnata per cassazione dall’Azienda.Il ricorso per cassazione, nella sintesi, fa riferimento a tremotivi, con due rubriche ed in effetti le censure poi sviluppatesono solo due.La lavoratrice ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Azienda denuncia ( nella sintesi deimotivi) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.83 c.p.c. e degli artt. 2702, 2703 c.c. nonché ( a pag. 6 delricorso) dell’art. 342 c.p.c. e ciò per avere la Corte d’Appelloconfuso la delibera amministrativa del 18.3.2019 con la procuraspeciale alle liti depositata il 2.3.2021, che era dunque esistenteNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025ed acquisita al giudizio ancora prima della notifica del rNiucmoerros doi raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026introduttivo e della costituzione della controparte.Il secondo motivo è rubricato, nella sintesi iniziale, conriferimento alla denuncia di violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 125 c.p.c. e di mancataapplicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., sul presupposto chela sentenza impugnata avrebbe erroneamente non consideratoche il vizio ravvisato poteva tutt’al più essere considerato dinullità, e quindi regolarizzabile nel termine che il giudice eratenuto ad assegnare.2. Nella sintesi iniziale, come si è detto, è fatta menzione di unterzo motivo che si dice «basato sul difetto motivazionale inmerito alle sterili letture delle considerazioni e richiamigiurisprudenziali sull’assenza della procura alle liti».L’evidente genericità di quest’ultima dizione e l’assenza di unaripresa esplicita del motivo nel prosieguo delle difese escludonoche si tratti di valida censura, mentre i primi due motivi, stantela loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminaticongiuntamente.3. Va intanto premesso come non sia corretto l’assunto dellaricorrente per cassazione secondo cui la Corte territorialeavrebbe confuso la delibera amministrativa del 18.3.2019 conla procura alle liti depositata in via telematica il 2.3.2021,perché così non è.La Corte d’Appello ha ragionato sulla delibera del 2019stabilendo che si trattava di mero atto di generico affidamentodi incarichi sul piano sostanziale per la problematica deirecuperi, senza alcun riferimento a cause da intraprendere o inspecifico ad azioni giudiziali.Tale affermazione non risulta censurata con il ricorso percassazione ed è anzi implicitamente confermata dal distinguo inNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025esso operato tra quella delibera e la procura poi depositaNtuam enroe dil raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/20262021 e che si assume idonea a rimediare al vizio processuale.Ciò posto e data quindi per acquisita la diversità di portatagiuridica di quei due atti, vanno svolti congiuntamente dueragionamenti che convergono nell’indirizzare verso il rigetto delricorso per cassazione.3.1. Per un verso, va confermato l’orientamento, sul quale hafatto leva la sentenza impugnata, secondo cui «il rilascio dellaprocura alle liti, previsto dall'art. 163 n. 6 cod. proc. civ.,applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionatodagli artt. 414 e 434 cod. proc. civ., è presupposto per la validacostituzione del rapporto processuale e requisito essenzialedell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto, la mancanza di dettorequisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale nonpuò ritenersi sanata dal rilascio della procura da partedell'interessato in un momento successivo al deposito dell'attostesso, atteso che nel processo del lavoro non trovaapplicazione la disposizione dell'art. 125, comma secondo, cod.proc. civ. - secondo la quale la procura al difensore dell'attorepuò essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto dicitazione, purché anteriore alla costituzione della parterappresentata - realizzandosi la costituzione nel giudizio (diprimo come di secondo grado) mediante il deposito incancelleria del ricorso» (Cass. 14 luglio 2001, n. 9596, oraripresa da Cass. 15 maggio 2024, n. 13482).Tale orientamento evidentemente riposa, in ultimo e comeevidenziato dalla massima, sul tenore testuale dell’art. 125, co.2, c.p.c.. Quest’ultima disposizione prevede infatti che lasanatoria della fase introduttiva del processo iniziato concitazione si verifica se la procura sia rilasciata dopo laNumero registro generale 23170/2024notificazione, ma prima della costituzione in giudizio dell’attore,N umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026che, come è noto, deve avvenire nel termine di dieci giorni daData pubblicazione 24/03/2026tale notificazione (art. 165, co. 1, c.p.c.).Nel rito che inizia con ricorso, quale è il processo del lavoro, lanorma non può trovare applicazione, perché la costituzione dellaparte ricorrente, ovverosia di chi inizia il processo, avvieneprima della notificazione dell’atto introduttivo, dovendo essovenire depositato al fine di ottenere la fissazione dell’udienza.Non ricorrono dunque i presupposti testuali per l’applicazionedella norma e quindi il deposito tardivo non ha realizzato alcunasanatoria dell’originaria costituzione in giudizio viziata.3.2. La sanatoria di quel vizio, per verificarsi, dovrebbe dunquefondarsi su una diversa previsione normativa che la consenta.Va quindi preso in considerazione l’art. 182 c.p.c. che, nellaversione del tempo, conseguente alle modifiche apportate dallalegge n. 69 del 2009, stabiliva al secondo comma che «quandorileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o diautorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità dellaprocura al difensore, il giudice assegna alle parti un termineperentorio per la costituzione della persona alla quale spetta larappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarieautorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o perla rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana ivizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda siproducono fin dal momento della prima notificazione».In proposito questa S.C. ha chiarito che l’art. 182, comma 2,c.p.c., nella formulazione appena richiamata, non consente disanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite(Cass., S.U., 21 dicembre 2022, n. 37434).Ribadendosi poi sulla stessa linea che l'art. 182, comma 2,c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia,Numero registro generale 23170/2024non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti dellaN umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026procura alla lite «giacché in tale testo espressamente si faData pubblicazione 24/03/2026riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura",a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomenogiuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»(Cass. 9 ottobre 2023, n. 28251).Senza dubbio - al di là delle questioni sul senso da attribuire alla“mancanza” della procura nell’ultima formulazione della norma,che qui però non rileva discutendosi di fatti e procedimentoanteriori ad essa e cui, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 149 del2022, la disposizione non si applica - il punto è dunque che,secondo la giurisprudenza citata, l’ipotesi della mancanza in atti,nel regime ratione temporis qui da osservare, è da riportare alcaso dell’inesistenza.Se così è, ne deriva che l’ipotesi di specie non rientra nell’ambitodi quelle per le quali il giudice doveva fissare termine al fine direalizzare la sanatoria.3.3. Tutto ciò esclude altresì che si possa attribuire rilievo, comesostenuto nella memoria finale, all’ipotesi dell’errore materiale.Non è intanto vero che l’identificazione dell’oggetto del presenteprocesso in questi termini derivi, come sostenuto nellamenzionata memoria, dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente che hadisatteso l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite.Quel decreto è stato emesso in altra causa e si limita adaffermare che il ricorso, in quel diverso processo, avrebbeevocato solo profili di fatto rispetto ad un inquadramento sulpiano dell’errore materiale operato dalla Corte territoriale diquella controversia.Quindi, da quel decreto, anche a volerne valutare la portata inquesta sede, non derivano principi di diritto utili alla tesi oraNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025sostenuta nella memoria in ordine alla qualificazione Ninum etroa dlii raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026termini dell’accaduto.D’altra parte, un tale errore - non trattandosi di casocontemplato dall’art. 182 c.p.c. nel testo qui in rilievo - evocaaltre fattispecie normative, come quelle riguardanti ilraggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) o la rimessione intermini (art. 153, co. 2, c.p.c.).Tuttavia, dal ricorso per cassazione non si evince unaimpostazione in tal senso ed è noto che le memorie, oveeffettivamente si fa leva sul tema dell’errore materiale, nonpossono integrare le censure originariamente addotte (Cass. 20dicembre 2016, n. 26332).Ciò senza contare che la mancanza in atti della procura almomento del deposito del ricorso non potrebbe mai far ritenereraggiunto, in quel momento, lo scopo riguardante la ritualitàdella costituzione in giudizio e che la rimessione in terminipostula una non imputabilità dell’errore, che non si vede comepossa essere ravvisata in caso di deposito di atto diverso daquello che andava depositato.Non vi sono neanche da evocare principi di fondodell’ordinamento interno ed internazionale, in rapporto al dirittodi difesa, essendo più che evidente come, a garantire la tutelaprocessuale del diritto sostanziale azionato basti, in ipotesicome quella di specie, l’abbandono immediato del processoirrituale prima dell’instaurazione del contradditorio e l’inizio exnovo di un processo valido.4. Da tutto ciò deriva che il difetto processuale originario, cheha inficiato la fase introduttiva del processo e ha resoinammissibile – in rito – la domanda, non è rimediabile,dovendosi quindi confermare la pronuncia resa dalla Corteterritoriale.Numero registro generale 23170/20245. Alla reiezione del ricorso per cassazione segue la regolazioneN umero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026secondo soccombenza delle spese del grado.Data pubblicazione 24/03/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 700,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv.[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorsoa norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.12.2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 700,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv.[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorsoa norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.12.2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23170/2024Numero sezionale 5043/2025Numero di raccolta generale 7011/2026Data pubblicazione 24/03/2026