Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06884/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma n. 2-bis, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, alla luce delle modalità di consumazione della truffa e ha escluso che l'importo oggetto della condotta fraudolenta rientrasse nell'ambito di applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (si vedano, in proposito, pagg. 8 e 9 sulla mancanza di possibilità per la vittima di verificare la serietà e affidabilità della proposta e sul valore non irrisorio della somma sottratta, anche in considerazione della condizione economica della p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma n. 2-bis, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, alla luce delle modalità di consumazione della truffa e ha escluso che l'importo oggetto della condotta fraudolenta rientrasse nell'ambito di applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (si vedano, in proposito, pagg. 8 e 9 sulla mancanza di possibilità per la vittima di verificare la serietà e affidabilità della proposta e sul valore non irrisorio della somma sottratta, anche in considerazione della condizione economica della p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06884/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris