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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 47634/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in persona del le gale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 giugno 2024 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata dalla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 20 maggio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, relativo alle colonnine di erogazione del carburante dell'impianto della medesima [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Zagarolo, disposto in relazione al reato di cui all'art. 20, primo comma, d.lgs. 139/2006.

2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione degli artt. 4 e 21 del d.P.R. n. 151 del 2011 e la mancanza di motivazione, sia in ordine ai gravi indizi di responsabilità, sia riguardo al pericolo nel ritardo, sottolineando che anteriormente alla convalida del sequestro da parte del Giudice per le indagini preliminari era stata presentata la SCIA relativa all'impianto sequestrato, che consentiva di svolgere l'attività di erogazione di carburante, costituendo titolo autorizzativo a fini antincendio, come evidenziato con la richiesta di riesame; nonostante ciò l'esistenza di tale atto non era in alcun modo stato considerata dal Tribunale, con la conseguente mancanza della motivazione sul punto e l'errata applicazione delle disposizioni di legge denunciate, che consentono l'esercizio di attività per le quali è richiesta la certificazione antincendio anche in forza della presentazione di una SCIA.

Con atto del 9 ottobre 2024 il medesimo difensore e procuratore speciale della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno, a seguito del dissequestro dell'impianto oggetto del provvedimento censurato, l'interesse a una pronuncia sul merito del ricorso.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, alla luce della rinuncia allo stesso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia depositata dal difensore e procuratore speciale della società ricorrente, al quale è stata rilasciata, successivamente al dissequestro dell'impianto di distribuzione del carburante oggetto del provvedimento censurato, nuova procura speciale proprio allo scopo di rinunciare al ricorso.Non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese del procedimento, né di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto, qualora il ricorrente, come nel caso in esame, rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, ma, anzi, per essere stato soddisfatto l'interesse cui l'impugnazione tendeva, conseguendo il bene che ne era oggetto (come risulta dal verbale di dissequestro allegato alla dichiarazione di rinuncia), il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (ex plurimis e tra le ultime, Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; si veda anche Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in persona del le gale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2024 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata dalla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 20 maggio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, relativo alle colonnine di erogazione del carburante dell'impianto della medesima [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Zagarolo, disposto in relazione al reato di cui all'art. 20, primo comma, d.lgs. 139/2006. 2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione degli artt. 4 e 21 del d.P.R. n. 151 del 2011 e la mancanza di motivazione, sia in ordine ai gravi indizi di responsabilità, sia riguardo al pericolo nel ritardo, sottolineando che anteriormente alla convalida del sequestro da parte del Giudice per le indagini preliminari era stata presentata la SCIA relativa all'impianto sequestrato, che consentiva di svolgere l'attività di erogazione di carburante, costituendo titolo autorizzativo a fini antincendio, come evidenziato con la richiesta di riesame; nonostante ciò l'esistenza di tale atto non era in alcun modo stato considerata dal Tribunale, con la conseguente mancanza della motivazione sul punto e l'errata applicazione delle disposizioni di legge denunciate, che consentono l'esercizio di attività per le quali è richiesta la certificazione antincendio anche in forza della presentazione di una SCIA. Con atto del 9 ottobre 2024 il medesimo difensore e procuratore speciale della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno, a seguito del dissequestro dell'impianto oggetto del provvedimento censurato, l'interesse a una pronuncia sul merito del ricorso. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, alla luce della rinuncia allo stesso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia depositata dal difensore e procuratore speciale della società ricorrente, al quale è stata rilasciata, successivamente al dissequestro dell'impianto di distribuzione del carburante oggetto del provvedimento censurato, nuova procura speciale proprio allo scopo di rinunciare al ricorso.Non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese del procedimento, né di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto, qualora il ricorrente, come nel caso in esame, rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, ma, anzi, per essere stato soddisfatto l'interesse cui l'impugnazione tendeva, conseguendo il bene che ne era oggetto (come risulta dal verbale di dissequestro allegato alla dichiarazione di rinuncia), il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (ex plurimis e tra le ultime, Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; si veda anche Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissi
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