CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49367/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 settembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto ai motivi in ordine all'assenza di minaccia o violenza nonché circa l'invocato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., il ricorrente tende ad introdurre una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in tale sede, dall'altra parte, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e lineare sul punto; in relazione, invece, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione immune da vizi, rilevando la presenza di profili ostativi come la durata e la veemenza del contegno oggetto di imputazione che si sono rivelate tali da determinare serie difficoltà per gli agenti intervenuti; infine, con riferimento all'ultimo motivo, la Corte ha chiarito le ragioni per cui la prova richiesta non fosse assolutamente necessaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] es ensore [OSCURATO:PERSONA]