CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; 4 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90.; nonché vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. 2. Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. 3. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere e itensore 4 Pr4sidehte