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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24636/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei precedenti penali del ricorrente - anche specifici - quanto della maggiore pericolosità sociale da costui espressa con l'evasione oggetto dell'odierno procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. p. 3 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei precedenti penali del ricorrente - anche specifici - quanto della maggiore pericolosità sociale da costui espressa con l'evasione oggetto dell'odierno procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. p. 3 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24636/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris