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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 44620/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, L. Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv.

C. Adamo, pervenute a mezzo p.e.c. del 6 luglio 2022 che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sentenze di condanna emesse :1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, del 14 gennaio 2016, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, terzo comma n. 1, cod. pen., commesso in Palermo il 2 settembre 2013; 2) dalla Corte d'appello di Palermo, in data 14 luglio 2014, per il reato di cui agli artt. 110, 628, 61 n. 5 cod. pen., commesso il Palermo il 6 agosto 2013.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso che l'omogeneità dei titoli di reato (rapina in concorso) e la distanza ravvicinata tra i fatti potessero essere, di per sé reputati elementi idonei a ritenere l'esistenza di un originario programma unitario, tenuto conto delle diverse modalità operative dei fatti (uno commesso con uso di un bastone), della diversità dei luoghi di esecuzione dei reati, posti in essere, peraltro, ai danni di diverse persone offese e con la partecipazione di complici che non sono risultati essere la stessa persona, tanto da poter, invece, reputare le condotte indicative dell'inclinazione a commettere delitti della stessa indole. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv.

C. Adamo, denunciando vizio di cui all'art 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione.

2.1. Si deduce che il giudice di esecuzione avrebbe errato nel ritenere che le due rapine erano state commesse con diverse modalità operative, trattandosi di reati attuati con violenza alla persona, nei confronti di persone offese che, in entrambi i casi, erano soggetti che custodivano l'incasso derivante da attività lavorativa, risultando il delitto di cui alla seconda sentenza, commesso in concorso con correo non diverso dall'altro, ma rimasto ignoto.

Si sostiene, in definitiva, che nel caso al vaglio ricorrono quanto meno due degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, ai quali deve aggiungersi la modalità comune delle condotte, la sistematicità delle stesse e l'identico bene protetto leso, fatti da considerare globalmente, non anche escludendo alcuni dei detti indici ai fini che interessano. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Orsi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.3.1.11 difensore, avv.

C. Adamo, con p.e.c. del 6 luglio 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. È noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale dei fatti per i quali si invoca il riconoscimento del vincolo, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

1.1. Inoltre, rileva il Collegio che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Anche perché l'unicità del disegno criminoso non può essere desunta da una "scelta delinquenziale".

Proprio la necessità di un'unica complessa deliberazione generica e preventiva, alla quale segue, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, esclude che l'abitualità nel delitto, la mera ideazione di una serie di fatti delittuosi o il programma solo generico di attività delinquenziale espresso da "una scelta di vita" possano riportare sotto il vincolo della continuazione i diversi reati, perpetrati successivamente in un dato contesto temporale, qualora non venga a risultare, in qualche modo, che essi, tutti o in parte, siano ricompresi, effettivamente, in un piano criminoso già deciso.

1.2. Va, poi, ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria.

Però ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, S., Rv. 259094).

Conseguentemente l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Rv. 254794).

2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità dei titoli di reato commessi a distanza ravvicina.

Si è tenuto conto delle diverse modalità operative stimate con apprezzamento di fatto immune da illogicità manifesta, che non può essere rivisto in questa sede, pur a fronte dell'indicazione di, diversi, elementi di merito allegati dal ricorrente, nonché si è rilevato che, in relazione ai complici delle rapine già giudicate, non è risultato che questi siano stati gli stessi, che i fatti sono commessi con modalità di attuazione differenti (con l'uso di un bastone per una delle due rapine).

2.1. Il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, come gli indici emersi e rimarcati dall'istante (la contiguità cronologica e spaziale, identità del titolo di reato) non costituiscono espressione univoca del medesimo disegno criminoso ma, anzi, vanno letti quali sintomi di abitualità criminosa, non risultando in alcun modo provata la deduzione della sussistenza ab initio di una programmazione dell'intera serie, pur nelle grandi linee, ma dovendosi propendere per l'esistenza di una vera e propria scelta di vita nel senso di commettere reati della medesima indole. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. `

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, L. Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. C. Adamo, pervenute a mezzo p.e.c. del 6 luglio 2022 che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sentenze di condanna emesse :1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, del 14 gennaio 2016, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, terzo comma n. 1, cod. pen., commesso in Palermo il 2 settembre 2013; 2) dalla Corte d'appello di Palermo, in data 14 luglio 2014, per il reato di cui agli artt. 110, 628, 61 n. 5 cod. pen., commesso il Palermo il 6 agosto 2013. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso che l'omogeneità dei titoli di reato (rapina in concorso) e la distanza ravvicinata tra i fatti potessero essere, di per sé reputati elementi idonei a ritenere l'esistenza di un originario programma unitario, tenuto conto delle diverse modalità operative dei fatti (uno commesso con uso di un bastone), della diversità dei luoghi di esecuzione dei reati, posti in essere, peraltro, ai danni di diverse persone offese e con la partecipazione di complici che non sono risultati essere la stessa persona, tanto da poter, invece, reputare le condotte indicative dell'inclinazione a commettere delitti della stessa indole. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. C. Adamo, denunciando vizio di cui all'art 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione. 2.1. Si deduce che il giudice di esecuzione avrebbe errato nel ritenere che le due rapine erano state commesse con diverse modalità operative, trattandosi di reati attuati con violenza alla persona, nei confronti di persone offese che, in entrambi i casi, erano soggetti che custodivano l'incasso derivante da attività lavorativa, risultando il delitto di cui alla seconda sentenza, commesso in concorso con correo non diverso dall'altro, ma rimasto ignoto. Si sostiene, in definitiva, che nel caso al vaglio ricorrono quanto meno due degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, ai quali deve aggiungersi la modalità comune delle condotte, la sistematicità delle stesse e l'identico bene protetto leso, fatti da considerare globalmente, non anche escludendo alcuni dei detti indici ai fini che interessano. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Orsi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.3.1.11 difensore, avv. C. Adamo, con p.e.c. del 6 luglio 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. È noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale dei fatti per i quali si invoca il riconoscimento del vincolo, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.1. Inoltre, rileva il Collegio che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Anche perché l'unicità del disegno criminoso non può essere desunta da una "scelta delinquenziale". Proprio la necessità di un'unica complessa deliberazione generica e preventiva, alla quale segue, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, esclude che l'abitualità nel delitto, la mera ideazione di una serie di fatti delittuosi o il programma solo generico di attività delinquenziale espresso da "una scelta di vita" possano riportare sotto il vincolo della continuazione i diversi reati, perpetrati successivamente in un dato contesto temporale, qualora non venga a risultare, in qualche modo, che essi, tutti o in parte, siano ricompresi, effettivamente, in un piano criminoso già deciso. 1.2. Va, poi, ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria. Però ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, S., Rv. 259094). Conseguentemente l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Rv. 254794). 2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità dei titoli di reato commessi a distanza ravvicina. Si è tenuto conto delle diverse modalità operative stimate con apprezzamento di fatto immune da illogicità manifesta, che non può essere rivisto in questa sede, pur a fronte dell'indicazione di, diversi, elementi di merito allegati dal ricorrente, nonché si è rilevato che, in relazione ai complici delle rapine già giudicate, non è risultato che questi siano stati gli stessi, che i fatti sono commessi con modalità di attuazione differenti (con l'uso di un bastone per una delle due rapine). 2.1. Il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, come gli indici emersi e rimarcati dall'istante (la contiguità cronologica e spaziale, identità del titolo di reato) non costituiscono espressione univoca del medesimo disegno criminoso ma, anzi, vanno letti quali sintomi di abitualità criminosa, non risultando in alcun modo provata la deduzione della sussistenza ab initio di una programmazione dell'intera serie, pur nelle grandi linee, ma dovendosi propendere per l'esistenza di una vera e propria scelta di vita nel senso di commettere reati della medesima indole. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. `
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