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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32870/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 03/03/2026; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], vice Sindaco del Comune di Sabaudia, ritenuto gravemente indiziato per il reato di cui all'ad 353 bis cod. pen. 2.

Il procedimento ha ad oggetto la procedura di aggiudicazione di otto chioschi a carattere stagionale per la stagione 2025 per lo svolgimento dell'attività di supporto 1logistico alla balneazione e di noleggio di attrezzature balneari, di servizio di ristoro, laboratorio, zona d'ombra e servizi igienici Si assume che il bando di gara per l'affidamento dei chioschi sarebbe stato preconfezionato su misura e con collusioni e con mezzi fraudolenti, e ciò anche realizzando modifiche nel corso della procedura di gara, attraverso le determine n. 726 del 2 aprile 2025, n. 755 del 3 aprile 2025 e n. 980 del 2 maggio 2025 che contenevano previsioni e prescrizioni, finalizzate a favorire i vecchi assegnatari, già dichiarati decaduti per gravi irregolarità collegate all'occupazione del demanio nella precedente gestione; l'indagato avrebbe inoltre ostacolato l'assegnazione al legittimo assegnatario [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo dichiarato decaduto per inadempienze insussistenti.

In particolare, sarebbero state inserite clausole volte a favorire i vecchi assegnatari attraverso le quali si prevedeva: a. che potessero essere installate le vecchie strutture e non il cd. chiosco tipo, già individuato in sede di conferenza dei servizi, ed aventi caratteristiche dimensionali e funzionali diverse; b. il prolungamento dell'orario di apertura per ristoro, separandolo da quello delle attività connesse al servizio di balneazione e altresì la concessione di un'area demaniale in cui custodire ombrelloni e attrezzature (si fa riferimento alla determina n. 980, adottata a seguito dell'incontro del 30 aprile 2025 con il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]); c. la proroga dei termini di partecipazione alla gara per consentire la partecipazione delle ditte individuali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d. che, in pendenza di ricorsi al TAR, proposti dai vecchi titolari, dichiarati decaduti, il Comune si riservava di sospendere o revocare la procedura di assegnazione, senza che i concorrenti potessero pretendere indennità o risarcimenti di sorta e che, entro il breve termine di cinque giorni, gli stessi dovessero rimuovere le strutture installate; e. un punteggio aggiuntivo sino a 12 punti per chi avesse svolto in precedenza esperienze analoghe di gestione di chioschi per la ristorazione.

In tale contesto, con argomenti pretestuosi, sarebbe stata inoltre disposta la decadenza di [OSCURATO:PERSONA], poi annullata a seguito di ricorso al TAR, estraneo al contesto locale e risultato aggiudicatario di cinque piazzole da adibire a chioschi.

2. È stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolati tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen.

Si riscostruiscono la procedura e gli accadimenti e si assume innanzitutto che non vi sarebbe stata nessuna norma volta ad impedire ai precedenti gestori decaduti, o a soggetti a questi vicini, di partecipare alla nuova gara.2 Il Tribunale sul punto si sarebbe limitato ad affermare che l'amministrazione non ' i avesse l'obbligo di escludere dette imprese, quanto, piuttosto, di non favorirle; si assume che, in realtà, non sarebbe stato affatto chiarito in che termini le condizioni del bando avrebbero favorito le precedenti imprese decadute, tenuto conto peraltro che cinque delle otto piazzole erano state assegnate alla ditta [OSCURATO:PERSONA], non appartenente al novero degli operatori locali, asseritamente avvantaggiati.

Né sarebbe stata tenuta in debito conto la circostanza che la successiva decadenza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata conseguente a suoi inadempimenti amministrativi e tributari e non a fatti attribuibili all'Amministrazione.

In tale contesto, sono state esaminate le specifiche previsioni del bando che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero inquinato la procedura di scelta del contraente.

Si assume: 1) quanto alla condizione sub d) - (potere di revoca delle assegnazioni in pendenza del ricorso al Consiglio di stato con obbligo di lasciare l'area entro 5 giorni; secondo l'impostazione accusatoria, essa avrebbe avuto l'intento di allontanare concorrenti diversi da quelli precedenti) che, con tale previsione, il Comune avesse semplicemente assolto l'obbligo di informare i concorrenti della pendenza dei ricorsi innanzi al Consiglio di Stato avverso le precedenti revoche delle concessioni demaniali, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione del bando; sarebbe stato, infatti, pacifico che l'eventuale accoglimento dei ricorsi avrebbe comportato la revoca delle precedenti concessioni e la inefficacia delle aggiudicazioni.

Diversamente, si aggiunge, il Comune sarebbe stato esposto alle azioni risarcitorie dei "nuovi" aggiudicatari; 2) quanto al termine di 5 giorni entro cui l'area avrebbe dovuto essere lasciata, che il Tribunale non avrebbe considerato che quel termine era funzionale ad evitare eventuali azioni risarcitorie conseguenti alla reviviscenza delle precedenti concessioni annullate.

In tale senso si rivisita il senso delle dichiarazioni, valorizzate in chiave accusatoria, rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di avere in una occasione incontrato il vice sindaco, che era in compagnia di un altro consigliere, il quale, davanti alla affermazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di "non voler rompere le scatole" e di essere "disposti a lasciar perdere", avrebbe affermato che andavano bene ma di stare attenti alle piazzole per le quali pendeva il giudizio davanti al Consiglio di Stato perché nel bando era stato evidenziato il rischio per chi partecipasse Anche in questo caso non sarebbe chiaro perché da tale conversazione si trarrebbe la prova della valenza inquinante di quella clausole del bando; 3) quanto alla previsione sub a) (possibilità di installare strutture diverse da quelle del c.d. chiosco tipo), che detta clausola fosse funzionale ad assicurare una più estesa partecipazione alla gara e, dunque, a perseguire un scopo contrario a quello sotteso alla fattispecie di reato contestata; si aggiunge che la previsione di un punteggio premiale 3(fino a 12 punti) per coloro che avessero optato per il chiosco tipo sarebbe stata giustificata dalla esigenza di accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative in ragione di una più rapida attivazione del servizio di balneazione; 4) quanto alla previsione sttb) - relativa al contenuto della determina n. 980 del 2025 che, secondo l'ordinanza impugnata, avrebbe favorito gli operatori locali e sarebbe il frutto di accordi collusivi conseguenti alla riunione del 30.4.2025, tenutasi presso il Comune di Sabaudia ( secondo il Tribunale, quella delibera avrebbe contenuto elementi menzogneri "risultando omessa la circostanza fondamentale che aveva determinato la modifica, cioè l'avvenuta riunione con gli operatori economici ed essendo invece riportata l'esistenza di richiesta di chiarimenti che non sarebbero mai stati inoltrati e pervenuti nei canali istituzionali....

Un espediente finalizzato a mascherare l'esistenza di un vero e proprio accordo collusivo ... volto ad incidere sui contenuti del bando tra gli operatori economici pre-esistenti ed esponenti del mune, raggiunto in occasione della riunione del 30 aprile, a gara già avviata e senza preventiva pubblicizzazione, per essere convocati solo coloro che richiedevano l'incontro e non gli ulteriori partecipanti"), che quelle specificazioni contenuti-in quella delibera sarebbero state del tutto neutre, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale a pag. 23 dell'ordinanza impugnata; dunque, una motivazione contraddittoria perché, in realtà, si tratterebbe di una statuizione che avrebbe avvantaggiato anche [OSCURATO:PERSONA].

Si aggiunge che, rispetto al preambolo della stessa delibera - in cui si fa riferimento a richieste diverse, sia verbali, che per iscritto, circa informazioni- non sarebbe esatta l'affermazione del Tribunale secondo cui, invece, la richiesta di chiarimenti fosse una sola; l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si aggiunge, non sarebbe stata una riunione "carbonara", quanto, piuttosto, una riunione conseguente ad una richiesta formale del presidente dell'organizzazione "chioschi mare", che raggruppava gli operatori del settore, che aveva la seguente motivazione " incontro per adeguata informazione sulla stagione balneare 2025".

Dunque, non una sola richiesta e nessun espediente fraudolento, tenuto peraltro conto peraltro dei soggetti che erano stati invitati a quella riunione (comandante CC, Guardia di Finanza, comandante polizia locale); si aggiunge che a quella riunione non era stata invitata nessuna impresa partecipante alla gara.

Né sarebbe chiaro sulla base di quali elementi il Tribunale avrebbe ritenuto che nel corso di quella riunione fosse stato raggiunto un accordo collusivo tra il Comune e gli operatori economici locali.

Ne consegue che del delitto contestato mancherebbero i requisiti costitutivi.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, fatto discendere anche dalle attività professionali svolte dal ricorrente nell'interesse di due imprese, dichiarate decadute nel 2024; si tratterebbe in realtà di attività svolte tra il 2003 e il 2006, e, dunque, in un'epoca assai precedente 4ai fatti di causa, tenuto conto che in relazione alle gare del 2025 non vi sarebbe nessun elemento dimostrativo di qualsiasi rapporto professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e i partecipanti alla gara.

Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico di vice Sindaco e assessore e che non assumerebbero rilievo le interlocuzioni che l'indagato avrebbe avuto con i dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA], giustificate in realtà solo dalla esigenza di far "partire" l'attività di supporto alla balneazione" Né avrebbero maggiore valenza i supposti tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di frenare, mediante contatti con il Comandante, i controlli della Capitaneria di Porto; si afferma che dagli stralci di intercettazioni valorizzate non emergerebbe nessun comportamento volto ad ostacolare l'attività di investigazione, quanto, piuttosto, l'esigenza di comprendere la portata dei profili di irregolarità riscontrati.

Anche sul punto delle intervenute dimissioni l'ordinanza sarebbe assertiva, essendosi limitata a far riferimento alla esistenza di non precisati rapporti.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla possibilità che all'esito del giudizio l'imputato possa essere disposta una pena condizionalmente sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Quanto al primo motivo e al giudizio di gravità l'assunto accusatorio è che l'indagato avrebbe, in concorso con altri, turbato, con collusioni e con mezzi fraudolenti, il procedimento di scelta del contraente per la gara che aveva ad oggetto otto chioschi collocati su aree di sosta presenti sul lungomare della citta di Sabaudia per l'attività di supporti alla balneazione; ciò [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto per avvantaggiare una serie di imprese che, direttamente o indirettamente, già negli anni precedenti si erano aggiudicati l'appalto e che erano state dichiarate decadute.

Dalla ordinanza impugnata emerge in punto di fatto che: - in esito alla procedura era risultato aggiudicatario per cinque delle otto piazzole [OSCURATO:PERSONA], cioè un soggetto diverso rispetto a quelli che direttamente o indirettamente erano stati i precedenti aggiudicatari; - [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato decaduto il 1 luglio 2025 per una serie di presunti inadempimenti (provvedimento in seguito annullato dal T.A.R.); 5- a seguito della decadenza erano subentrate nella aggiudicazione le ditte che erano risultate seconde nella gara e che, secondo successivi accertamenti, erano risultate collegate ai precedenti aggiudicatari.

Secondo il Tribunale, la condotta illecita ascrivibile all'indagato sarebbe configurabile: a) sin dal momento iniziale, cioè quello in cui il Comune aveva deciso di predisporre il bando indicendo una conferenza di servizi, i cui esiti sarebbero stati in parte disattesi quanto alla necessità di partecipare alla gara solo attraverso il riferimento ad un chiosco c.d. tipo, e, in particolare, attraverso l'inserimento di una seria di clausole, quelle in precedenza indicate, che sarebbero state appunto finalizzate a favorire le precedenti imprese aggiudicatarie; b) dalle attività compiute dopo la prima emissione del bando e, in particolare dall'approvazione della determina del 2 maggio 2025,con cui furono modificate alcune condizioni del disciplinare tecnico e, in particolare, fu prorogato il termine per la conclusione della procedura "benchè già a ridosso dell'inizio della stagione balenare" senza che ciò fosse supportato da ragioni di obiettivo interesse pubblico (cfr. pag. 17 ordinanza impugnata);c) tale ultimo inquinamento sarebbeVàd una riunione in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fatto promotore dell'interesse dei precedenti aggiudicatari.

3. In particolare, sono state ravvisate condotte "costitutive di mezzi fraudolenti, in alcuni casi supportati da veri e propri accordi collusivi sottesi alla predisposizione del bando": a) fraudolento sarebbe "in primo luogo il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di incidere sulla scelta del modello di chiosco da richiedere ai fini della partecipazione ....

Rilevando ai fini della fraudolenza, non tanto la proposta inizialmente formulata all'atto della convocazione della conferenza di servizi ma il tentativo di aggirare il parere contrario che a tale proposta veniva immediatamente espresso dall'[OSCURATO:PERSONA] ....

Tale tentativo di elusione veniva poi portato a compimento con la decisione .... di associare all'idea delineata in sede di conferenza di servizi come soluzione esclusiva del c.d. chiosco tipo, anche modelli di chiosco alternativo da sottoporre a successivo parere dell'[OSCURATO:PERSONA]" senza nessuna giustificazione; b) fraudolento sarebbe anche il contenuto della delibera del 2 maggio 2025, di cui si è già detto (cfr., ordinanza impugnata, pag. 23).

Tali mezzi fraudolenti, si è aggiunto, sarebbero dimostrativi di un accordo collusivo, raggiunto in occasione della riunione del 30 aprile a gara già avviata e senza alcuna pubblicizzazione "per essere convocati solo coloro che richiedevano l'incontro e non anche gli ulteriori partecipanti' t così il Tribunale a pag. 23).

4. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso. 6È utile fare innanzitutto riferimento ad alcuni principi consolidati in tema di turbata libertà degli incanti.

L'art. 353 cod. pen. configura un reato di evento di pericolo.

È stato correttamente fatto rilevare che, ai fini della integrazione del reato in esame, è necessaria la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione.

Dunque, si è chiarito, la fattispecie in esame può considerarsi come reato di pericolo solo nel senso che il reato sussiste anche senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara (v. tra le altre Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906; Sez. 6, n.12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n.6883 del 24/06/2011, Actis, n.m.).

Si è lucidamente spiegatoituttavia,che la fattispecie in esame più correttamente deve essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico), dovendo essere accertata la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara. (così, Sez. 6 n. 28970 del 24/04/2013 Sonn, Rv. 255625).

Questo spiega la ricorrente affermazione della Corte secondo cui non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967).

5. Detti principi devono essere posti peraltro in connessione con la disposizione normativa di cui all'art. 353-bis cod. pen., introdotta dal legislatore con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. aveva creato anche a seguito di indirizzi giurisprudenziali secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, non sarebbe configurabile nei casi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non faccia seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 26556 del 13/04/2021, Giamogante, Rv. 281470).La ratio della norma è normalmente individuata nella esigenze di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara; la norma, si sostiene, mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione.

La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente.

Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento.

Non è necessario cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, Rv. 273449; Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917).

L'azione delittuosa, pertanto, consiste nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente.

Poiché il condizionamento del contenuto del bando è il fine dell'azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo.

6. Detto inquinamento deve essere il frutto di collusioni o mezzi fraudolenti La Corte di cassazione ha già chiarito che la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino, diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo ( Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D'Amico, Rv. 227320; Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267092).

In particolare, quanto alla collusione, si è spiegato in più occasioni che rilevano anche le «collusioni», come nel caso di specie, tra il preposto alla gara ed uno o più dei concorrenti, in ragione delle quali il primo fornisce ai secondi "suggerimenti" e "consigli" ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare e che l'esistenza dell'accordo collusivo diretto ad influire sul normale svolgimento del procedimento può essere dedotta sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto di elementi 8indiziari quali, ad esempio, i rapporti pregressi tra le parti (Sez. 6, n. 15849 del 12/02/2029, Greco, Rv. 275544).

Si è chiarito ancora come il "mezzo fraudolento" consista in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, P.M. in proc.

Santoro, Rv. 260726).;

7. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di detti principi.

7.1. L'intera motivazione della ordinanza impugnata è costruita sulla valorizzazione di una serie di elementi, quelli in precedenza indicati, rivelatori del fatto che l'indagato avrebbe voluto sin dall'inizio favorire alcuni soggetti, direttamente o indirettamente riconducibili ai precedenti aggiudicatari dichiarati decaduti; in tal senso si spiegherebbe l'atteggiamento avuto in relazione al modello di chiosco, alla introduzione di una serie di clausole, alla delibera del 2 maggio 2025 successiva alla riunione tenutasi il precedente 30 aprile, in cui, secondo lo stesso Tribunale, sarebbe stato siglato un accordo collusivo.

Si tratta di un ragionamento viziato, atteso che ciò che avrebbe dovuto essere verificato era innanzitutto che una collusione, un accordo collusivo, vi fosse.

Rispetto al segmento di condotta precedente alla riunione del 30 aprile, la prova della esistenza di una collusione è sostanzialmente inesistente, essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento a circostanze (le clausole del bando, il superamento del modello del c.d. chiosco tipo) che non solo, per le ragioni indicate nel ricorso, non sono univoche e si prestano a interpretazioni molteplici, ma, soprattutto, rivelano al più l'intento del ricorrente di favorire, di avvantaggiare alcune imprese; un intento, che, tuttavia di per sé, non rivela affatto un sottostante accordo collusivo.

Non ogni condotta favoreggiatrice rivela l'accordo tra il pubblico agente e il soggetto favorito; ciò che deve essere provat è l'intesa con il soggetto che da un determinato atto trae vantaggio, ovvero la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzare il pubblico ufficiale e ciò deve essere desunto dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi.

Nel caso di specie, l'ordinanza sul punto è silente, tenuto conto, da una parte, che non è emerso nessun contatto, nessun rapporto personale, nessun elemento volto a comprovare l'esistenza della collusione indicata e, quindi, l'inquinamento strumentale del procedimento di scelta del contraente, e, dall'altro, che neppure è stato valorizzato un qualsiasi elemento volto nemmeno a comprovare che la decadenza del primo 9aggiudicatario, seppur successivamente annullata, sia stata disposta in modo strumentale al solo fine di favorire le imprese che si erano classificate come seconde.

7.2. Considerazioni simili devono essere compiute con riguardo al segmento di condotta che ruota intorno alla delibera del 2 maggio 2025.

Sul punto è sufficiente rilevare come alla riunione del 30 aprile che, secondo il Tribunale, avrebbe costituito il momento in cui sarebbe stato concluso l'accordo collusivo, non fu invitata nessuna impresa tra quelle che sarebbero state parte di detto accordo e nessun operatore economico. 7.3.

Né è obiettivamente chiaro quale sarebbe nella specie il "mezzo fraudolento", cioè l'attività ingannevole.

8. Ne consegue che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata.

Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che termini sia configurabile la fattispecie di reato contestata.

9. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono assorbiti.

P. P.Q.MLo ragonieni 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 03/03/2026; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], vice Sindaco del Comune di Sabaudia, ritenuto gravemente indiziato per il reato di cui all'ad 353 bis cod. pen. 2. Il procedimento ha ad oggetto la procedura di aggiudicazione di otto chioschi a carattere stagionale per la stagione 2025 per lo svolgimento dell'attività di supporto 1logistico alla balneazione e di noleggio di attrezzature balneari, di servizio di ristoro, laboratorio, zona d'ombra e servizi igienici Si assume che il bando di gara per l'affidamento dei chioschi sarebbe stato preconfezionato su misura e con collusioni e con mezzi fraudolenti, e ciò anche realizzando modifiche nel corso della procedura di gara, attraverso le determine n. 726 del 2 aprile 2025, n. 755 del 3 aprile 2025 e n. 980 del 2 maggio 2025 che contenevano previsioni e prescrizioni, finalizzate a favorire i vecchi assegnatari, già dichiarati decaduti per gravi irregolarità collegate all'occupazione del demanio nella precedente gestione; l'indagato avrebbe inoltre ostacolato l'assegnazione al legittimo assegnatario [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo dichiarato decaduto per inadempienze insussistenti. In particolare, sarebbero state inserite clausole volte a favorire i vecchi assegnatari attraverso le quali si prevedeva: a. che potessero essere installate le vecchie strutture e non il cd. chiosco tipo, già individuato in sede di conferenza dei servizi, ed aventi caratteristiche dimensionali e funzionali diverse; b. il prolungamento dell'orario di apertura per ristoro, separandolo da quello delle attività connesse al servizio di balneazione e altresì la concessione di un'area demaniale in cui custodire ombrelloni e attrezzature (si fa riferimento alla determina n. 980, adottata a seguito dell'incontro del 30 aprile 2025 con il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]); c. la proroga dei termini di partecipazione alla gara per consentire la partecipazione delle ditte individuali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d. che, in pendenza di ricorsi al TAR, proposti dai vecchi titolari, dichiarati decaduti, il Comune si riservava di sospendere o revocare la procedura di assegnazione, senza che i concorrenti potessero pretendere indennità o risarcimenti di sorta e che, entro il breve termine di cinque giorni, gli stessi dovessero rimuovere le strutture installate; e. un punteggio aggiuntivo sino a 12 punti per chi avesse svolto in precedenza esperienze analoghe di gestione di chioschi per la ristorazione. In tale contesto, con argomenti pretestuosi, sarebbe stata inoltre disposta la decadenza di [OSCURATO:PERSONA], poi annullata a seguito di ricorso al TAR, estraneo al contesto locale e risultato aggiudicatario di cinque piazzole da adibire a chioschi. 2. È stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolati tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. Si riscostruiscono la procedura e gli accadimenti e si assume innanzitutto che non vi sarebbe stata nessuna norma volta ad impedire ai precedenti gestori decaduti, o a soggetti a questi vicini, di partecipare alla nuova gara.2 Il Tribunale sul punto si sarebbe limitato ad affermare che l'amministrazione non ' i avesse l'obbligo di escludere dette imprese, quanto, piuttosto, di non favorirle; si assume che, in realtà, non sarebbe stato affatto chiarito in che termini le condizioni del bando avrebbero favorito le precedenti imprese decadute, tenuto conto peraltro che cinque delle otto piazzole erano state assegnate alla ditta [OSCURATO:PERSONA], non appartenente al novero degli operatori locali, asseritamente avvantaggiati. Né sarebbe stata tenuta in debito conto la circostanza che la successiva decadenza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata conseguente a suoi inadempimenti amministrativi e tributari e non a fatti attribuibili all'Amministrazione. In tale contesto, sono state esaminate le specifiche previsioni del bando che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero inquinato la procedura di scelta del contraente. Si assume: 1) quanto alla condizione sub d) - (potere di revoca delle assegnazioni in pendenza del ricorso al Consiglio di stato con obbligo di lasciare l'area entro 5 giorni; secondo l'impostazione accusatoria, essa avrebbe avuto l'intento di allontanare concorrenti diversi da quelli precedenti) che, con tale previsione, il Comune avesse semplicemente assolto l'obbligo di informare i concorrenti della pendenza dei ricorsi innanzi al Consiglio di Stato avverso le precedenti revoche delle concessioni demaniali, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione del bando; sarebbe stato, infatti, pacifico che l'eventuale accoglimento dei ricorsi avrebbe comportato la revoca delle precedenti concessioni e la inefficacia delle aggiudicazioni. Diversamente, si aggiunge, il Comune sarebbe stato esposto alle azioni risarcitorie dei "nuovi" aggiudicatari; 2) quanto al termine di 5 giorni entro cui l'area avrebbe dovuto essere lasciata, che il Tribunale non avrebbe considerato che quel termine era funzionale ad evitare eventuali azioni risarcitorie conseguenti alla reviviscenza delle precedenti concessioni annullate. In tale senso si rivisita il senso delle dichiarazioni, valorizzate in chiave accusatoria, rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di avere in una occasione incontrato il vice sindaco, che era in compagnia di un altro consigliere, il quale, davanti alla affermazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di "non voler rompere le scatole" e di essere "disposti a lasciar perdere", avrebbe affermato che andavano bene ma di stare attenti alle piazzole per le quali pendeva il giudizio davanti al Consiglio di Stato perché nel bando era stato evidenziato il rischio per chi partecipasse Anche in questo caso non sarebbe chiaro perché da tale conversazione si trarrebbe la prova della valenza inquinante di quella clausole del bando; 3) quanto alla previsione sub a) (possibilità di installare strutture diverse da quelle del c.d. chiosco tipo), che detta clausola fosse funzionale ad assicurare una più estesa partecipazione alla gara e, dunque, a perseguire un scopo contrario a quello sotteso alla fattispecie di reato contestata; si aggiunge che la previsione di un punteggio premiale 3(fino a 12 punti) per coloro che avessero optato per il chiosco tipo sarebbe stata giustificata dalla esigenza di accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative in ragione di una più rapida attivazione del servizio di balneazione; 4) quanto alla previsione sttb) - relativa al contenuto della determina n. 980 del 2025 che, secondo l'ordinanza impugnata, avrebbe favorito gli operatori locali e sarebbe il frutto di accordi collusivi conseguenti alla riunione del 30.4.2025, tenutasi presso il Comune di Sabaudia ( secondo il Tribunale, quella delibera avrebbe contenuto elementi menzogneri "risultando omessa la circostanza fondamentale che aveva determinato la modifica, cioè l'avvenuta riunione con gli operatori economici ed essendo invece riportata l'esistenza di richiesta di chiarimenti che non sarebbero mai stati inoltrati e pervenuti nei canali istituzionali.... Un espediente finalizzato a mascherare l'esistenza di un vero e proprio accordo collusivo ... volto ad incidere sui contenuti del bando tra gli operatori economici pre-esistenti ed esponenti del mune, raggiunto in occasione della riunione del 30 aprile, a gara già avviata e senza preventiva pubblicizzazione, per essere convocati solo coloro che richiedevano l'incontro e non gli ulteriori partecipanti"), che quelle specificazioni contenuti-in quella delibera sarebbero state del tutto neutre, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale a pag. 23 dell'ordinanza impugnata; dunque, una motivazione contraddittoria perché, in realtà, si tratterebbe di una statuizione che avrebbe avvantaggiato anche [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che, rispetto al preambolo della stessa delibera - in cui si fa riferimento a richieste diverse, sia verbali, che per iscritto, circa informazioni- non sarebbe esatta l'affermazione del Tribunale secondo cui, invece, la richiesta di chiarimenti fosse una sola; l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si aggiunge, non sarebbe stata una riunione "carbonara", quanto, piuttosto, una riunione conseguente ad una richiesta formale del presidente dell'organizzazione "chioschi mare", che raggruppava gli operatori del settore, che aveva la seguente motivazione " incontro per adeguata informazione sulla stagione balneare 2025". Dunque, non una sola richiesta e nessun espediente fraudolento, tenuto peraltro conto peraltro dei soggetti che erano stati invitati a quella riunione (comandante CC, Guardia di Finanza, comandante polizia locale); si aggiunge che a quella riunione non era stata invitata nessuna impresa partecipante alla gara. Né sarebbe chiaro sulla base di quali elementi il Tribunale avrebbe ritenuto che nel corso di quella riunione fosse stato raggiunto un accordo collusivo tra il Comune e gli operatori economici locali. Ne consegue che del delitto contestato mancherebbero i requisiti costitutivi. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, fatto discendere anche dalle attività professionali svolte dal ricorrente nell'interesse di due imprese, dichiarate decadute nel 2024; si tratterebbe in realtà di attività svolte tra il 2003 e il 2006, e, dunque, in un'epoca assai precedente 4ai fatti di causa, tenuto conto che in relazione alle gare del 2025 non vi sarebbe nessun elemento dimostrativo di qualsiasi rapporto professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e i partecipanti alla gara. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico di vice Sindaco e assessore e che non assumerebbero rilievo le interlocuzioni che l'indagato avrebbe avuto con i dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA], giustificate in realtà solo dalla esigenza di far "partire" l'attività di supporto alla balneazione" Né avrebbero maggiore valenza i supposti tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di frenare, mediante contatti con il Comandante, i controlli della Capitaneria di Porto; si afferma che dagli stralci di intercettazioni valorizzate non emergerebbe nessun comportamento volto ad ostacolare l'attività di investigazione, quanto, piuttosto, l'esigenza di comprendere la portata dei profili di irregolarità riscontrati. Anche sul punto delle intervenute dimissioni l'ordinanza sarebbe assertiva, essendosi limitata a far riferimento alla esistenza di non precisati rapporti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla possibilità che all'esito del giudizio l'imputato possa essere disposta una pena condizionalmente sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo e al giudizio di gravità l'assunto accusatorio è che l'indagato avrebbe, in concorso con altri, turbato, con collusioni e con mezzi fraudolenti, il procedimento di scelta del contraente per la gara che aveva ad oggetto otto chioschi collocati su aree di sosta presenti sul lungomare della citta di Sabaudia per l'attività di supporti alla balneazione; ciò [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto per avvantaggiare una serie di imprese che, direttamente o indirettamente, già negli anni precedenti si erano aggiudicati l'appalto e che erano state dichiarate decadute. Dalla ordinanza impugnata emerge in punto di fatto che: - in esito alla procedura era risultato aggiudicatario per cinque delle otto piazzole [OSCURATO:PERSONA], cioè un soggetto diverso rispetto a quelli che direttamente o indirettamente erano stati i precedenti aggiudicatari; - [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato decaduto il 1 luglio 2025 per una serie di presunti inadempimenti (provvedimento in seguito annullato dal T.A.R.); 5- a seguito della decadenza erano subentrate nella aggiudicazione le ditte che erano risultate seconde nella gara e che, secondo successivi accertamenti, erano risultate collegate ai precedenti aggiudicatari. Secondo il Tribunale, la condotta illecita ascrivibile all'indagato sarebbe configurabile: a) sin dal momento iniziale, cioè quello in cui il Comune aveva deciso di predisporre il bando indicendo una conferenza di servizi, i cui esiti sarebbero stati in parte disattesi quanto alla necessità di partecipare alla gara solo attraverso il riferimento ad un chiosco c.d. tipo, e, in particolare, attraverso l'inserimento di una seria di clausole, quelle in precedenza indicate, che sarebbero state appunto finalizzate a favorire le precedenti imprese aggiudicatarie; b) dalle attività compiute dopo la prima emissione del bando e, in particolare dall'approvazione della determina del 2 maggio 2025,con cui furono modificate alcune condizioni del disciplinare tecnico e, in particolare, fu prorogato il termine per la conclusione della procedura "benchè già a ridosso dell'inizio della stagione balenare" senza che ciò fosse supportato da ragioni di obiettivo interesse pubblico (cfr. pag. 17 ordinanza impugnata);c) tale ultimo inquinamento sarebbeVàd una riunione in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fatto promotore dell'interesse dei precedenti aggiudicatari. 3. In particolare, sono state ravvisate condotte "costitutive di mezzi fraudolenti, in alcuni casi supportati da veri e propri accordi collusivi sottesi alla predisposizione del bando": a) fraudolento sarebbe "in primo luogo il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di incidere sulla scelta del modello di chiosco da richiedere ai fini della partecipazione .... Rilevando ai fini della fraudolenza, non tanto la proposta inizialmente formulata all'atto della convocazione della conferenza di servizi ma il tentativo di aggirare il parere contrario che a tale proposta veniva immediatamente espresso dall'[OSCURATO:PERSONA] .... Tale tentativo di elusione veniva poi portato a compimento con la decisione .... di associare all'idea delineata in sede di conferenza di servizi come soluzione esclusiva del c.d. chiosco tipo, anche modelli di chiosco alternativo da sottoporre a successivo parere dell'[OSCURATO:PERSONA]" senza nessuna giustificazione; b) fraudolento sarebbe anche il contenuto della delibera del 2 maggio 2025, di cui si è già detto (cfr., ordinanza impugnata, pag. 23). Tali mezzi fraudolenti, si è aggiunto, sarebbero dimostrativi di un accordo collusivo, raggiunto in occasione della riunione del 30 aprile a gara già avviata e senza alcuna pubblicizzazione "per essere convocati solo coloro che richiedevano l'incontro e non anche gli ulteriori partecipanti' t così il Tribunale a pag. 23). 4. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso. 6È utile fare innanzitutto riferimento ad alcuni principi consolidati in tema di turbata libertà degli incanti. L'art. 353 cod. pen. configura un reato di evento di pericolo. È stato correttamente fatto rilevare che, ai fini della integrazione del reato in esame, è necessaria la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione. Dunque, si è chiarito, la fattispecie in esame può considerarsi come reato di pericolo solo nel senso che il reato sussiste anche senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara (v. tra le altre Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906; Sez. 6, n.12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n.6883 del 24/06/2011, Actis, n.m.). Si è lucidamente spiegatoituttavia,che la fattispecie in esame più correttamente deve essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico), dovendo essere accertata la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara. (così, Sez. 6 n. 28970 del 24/04/2013 Sonn, Rv. 255625). Questo spiega la ricorrente affermazione della Corte secondo cui non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967). 5. Detti principi devono essere posti peraltro in connessione con la disposizione normativa di cui all'art. 353-bis cod. pen., introdotta dal legislatore con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. aveva creato anche a seguito di indirizzi giurisprudenziali secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, non sarebbe configurabile nei casi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non faccia seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 26556 del 13/04/2021, Giamogante, Rv. 281470).La ratio della norma è normalmente individuata nella esigenze di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara; la norma, si sostiene, mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente. Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento. Non è necessario cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, Rv. 273449; Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917). L'azione delittuosa, pertanto, consiste nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. Poiché il condizionamento del contenuto del bando è il fine dell'azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo. 6. Detto inquinamento deve essere il frutto di collusioni o mezzi fraudolenti La Corte di cassazione ha già chiarito che la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino, diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo ( Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D'Amico, Rv. 227320; Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267092). In particolare, quanto alla collusione, si è spiegato in più occasioni che rilevano anche le «collusioni», come nel caso di specie, tra il preposto alla gara ed uno o più dei concorrenti, in ragione delle quali il primo fornisce ai secondi "suggerimenti" e "consigli" ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare e che l'esistenza dell'accordo collusivo diretto ad influire sul normale svolgimento del procedimento può essere dedotta sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto di elementi 8indiziari quali, ad esempio, i rapporti pregressi tra le parti (Sez. 6, n. 15849 del 12/02/2029, Greco, Rv. 275544). Si è chiarito ancora come il "mezzo fraudolento" consista in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, P.M. in proc. Santoro, Rv. 260726).; 7. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di detti principi. 7.1. L'intera motivazione della ordinanza impugnata è costruita sulla valorizzazione di una serie di elementi, quelli in precedenza indicati, rivelatori del fatto che l'indagato avrebbe voluto sin dall'inizio favorire alcuni soggetti, direttamente o indirettamente riconducibili ai precedenti aggiudicatari dichiarati decaduti; in tal senso si spiegherebbe l'atteggiamento avuto in relazione al modello di chiosco, alla introduzione di una serie di clausole, alla delibera del 2 maggio 2025 successiva alla riunione tenutasi il precedente 30 aprile, in cui, secondo lo stesso Tribunale, sarebbe stato siglato un accordo collusivo. Si tratta di un ragionamento viziato, atteso che ciò che avrebbe dovuto essere verificato era innanzitutto che una collusione, un accordo collusivo, vi fosse. Rispetto al segmento di condotta precedente alla riunione del 30 aprile, la prova della esistenza di una collusione è sostanzialmente inesistente, essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento a circostanze (le clausole del bando, il superamento del modello del c.d. chiosco tipo) che non solo, per le ragioni indicate nel ricorso, non sono univoche e si prestano a interpretazioni molteplici, ma, soprattutto, rivelano al più l'intento del ricorrente di favorire, di avvantaggiare alcune imprese; un intento, che, tuttavia di per sé, non rivela affatto un sottostante accordo collusivo. Non ogni condotta favoreggiatrice rivela l'accordo tra il pubblico agente e il soggetto favorito; ciò che deve essere provat è l'intesa con il soggetto che da un determinato atto trae vantaggio, ovvero la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzare il pubblico ufficiale e ciò deve essere desunto dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi. Nel caso di specie, l'ordinanza sul punto è silente, tenuto conto, da una parte, che non è emerso nessun contatto, nessun rapporto personale, nessun elemento volto a comprovare l'esistenza della collusione indicata e, quindi, l'inquinamento strumentale del procedimento di scelta del contraente, e, dall'altro, che neppure è stato valorizzato un qualsiasi elemento volto nemmeno a comprovare che la decadenza del primo 9aggiudicatario, seppur successivamente annullata, sia stata disposta in modo strumentale al solo fine di favorire le imprese che si erano classificate come seconde. 7.2. Considerazioni simili devono essere compiute con riguardo al segmento di condotta che ruota intorno alla delibera del 2 maggio 2025. Sul punto è sufficiente rilevare come alla riunione del 30 aprile che, secondo il Tribunale, avrebbe costituito il momento in cui sarebbe stato concluso l'accordo collusivo, non fu invitata nessuna impresa tra quelle che sarebbero state parte di detto accordo e nessun operatore economico. 7.3. Né è obiettivamente chiaro quale sarebbe nella specie il "mezzo fraudolento", cioè l'attività ingannevole. 8. Ne consegue che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che termini sia configurabile la fattispecie di reato contestata. 9. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono assorbiti. P. P.Q.MLo ragonieni 10
Sentenza Cassazione n. 32870/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris