CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 47144/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/2/2021, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa di reclusione di Milano-Opera al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con cui era stata rifiutata la richiesta del detenuto di dotare la «sezione 41-bis» di una seconda linea telefonica da dedicare esclusivamente alla corrispondenza con il proprio difensore. Secondo il primo Giudice, infatti, il reclamo doveva essere qualificato, diversamente da quanto ritenuto da Amato, come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. e, nel merito, doveva essere ritenuto manifestamente infondato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Amato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 69, comma 6, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, b) ed e), cod. proc. pen., che il rigetto dell'istanza del detenuto violi gravemente il diritto alla difesa dei soggetti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis Ord. pen., dal momento che l'utilizzo di una sola linea telefonica - prevista soltanto per tre giorni alla settimana sia per le telefonate ai difensori, sia per quelle ai familiari - non garantirebbe la possibilità di interloquire con i propri legali di fiducia ogni volta che ciò risulti necessario e urgente. Dunque, la richiesta formulata dal ricorrente sarebbe riferibile a una posizione giuridica soggettiva suscettibile di tutela giurisdizionale piena, rispetto alla quale la decisione de plano del Magistrato di sorveglianza avrebbe concretizzato una palese violazione del principio del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente occorre evidenziare che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, a oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale. Peraltro, anche in presenza di una posizione soggettiva astrattamente riferibile a un diritto soggettivo è ben possibile che l'Amministrazione penitenziaria possa esercitare i suoi poteri discrezionali, definendo le modalità di esercizio del diritto medesimo. Costituisce ormai ius receptum, infatti, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. E in tali casi, il magistrato di sorveglianza, investito del reclamo da parte del detenuto, deve effettuare un controllo giurisdizionale che rimane circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, fermo restando che il sindacato giurisdizionale deve estendersi anche al piano della ragionevolezza e della proporzione delle scelte dell'Amministrazione, in specie quando esse incidano su diritti fondamentali. 3. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo come generico. Infatti, se per un verso, le questioni dedotte avevano diretta afferenza con l'esercizio del diritto di difesa quantomeno sul piano della astratta prospettazione delle ragioni difensive, per altro verso, altrettanto correttamente, il primo Giudice ha ritenuto che le modalità di svolgimento del colloquio telefonico con il difensore rientrassero in una sfera di incomprimibile discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, reputando, dunque, manifestamente infondata la dedotta lesione del diritto di 0/- difesa. Una valutazione, questa, che appare tanto più corretta in rapporto alla mancata rappresentazione di concrete e specifiche situazioni che avrebbero prodotto una effettiva lesione della sfera giuridica dell'odierno ricorrente a partire dalla scelta dell'Amministrazione di non prevedere una linea telefonica dedicata alle comunicazioni con i difensori. Ne consegue che lo stesso Magistrato di sorveglianza ha correttamente adottato un provvedimento di inammissibilità del reclamo giurisdizionale (tale dovendo ritenersi, nella sostanza, il contenuto della statuizione decisoria), come tale pienamente legittimo anche nelle modalità procedimentali, consentendo l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la pronuncia de plano nei casi di manifesta infondatezza della questione dedotta (cfr. Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandala, Rv. 279456- 01). 4. Sulla base 'delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte cos' tituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere este