CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 14057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul regolamento di competenza n. 14782/23 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappres. p.t. ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elett.te domic. in Roma, p.zza del Popolo 1 8, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappres. e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -resistenti- avverso la sentenza, n. 938/2023 emessa dal Tribunale di Modena depositata l’8.6.23;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioniscritte del Pubblico Ministero; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell’8.6.23, il Tribunale di Modena, de cidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’incompetenza del giudiceadito, essendo competenti i fori di Avellino e Napoli, revocando il decreto opposto, osservando che: l’obbligazione dedotta in giudizio era fondata su contratto di apertura di credito garantito da ipoteca, stipulato il 27.10.2011 dall’allora Banca della Campania-poi fusasi per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA].- a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il cui art. 14 conteneva la clausola derogatoria della competenza territoriale a favore dei fori dei Tribunali di Napoli e Avellino, ove la banca aveva, rispettivamente, la sede legale e la direzione generale; trattandosi di clausola attributiva di competenza in via esclusiva, l’opposizione era fondata, essendo da accogliere l’eccezione d’incompetenza territoriale. La [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento di competenza avverso la suddetta sentenza, affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con memoria difensiva. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del regolamento di competenza denunzia violazione degli artt. 28 e 29, c.p.c., in relazione all’art. 2504 bis, c.c., nonché falsa ed errata interpretazione della clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio per avere il Tribunale di Modena declinato la propria competenza per territorio, in favore dei fori di Napoli e Avellino, anziché ritenere la competenza dello stesso Tribunale di Modena , nel quale la banca incorporante aveva sede al momento del ricorso monitorio. Il Pubblico Ministero ha concluso in maniera conformeai ricorrenti. Il regolamento èfondato. La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice(Cass., n. 18724/2017: nella specie, la Suprema Corteha ritenuto che la clausola attributiva della competenza, con riguardo "al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca", abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede dell'istituto di credito al momento della domanda). Nella specie, non è dubbio che il ricorsomonitorio era stato depositato dopo la fusione per incorporazione della banca stipulante nella [OSCURATO:SOCIETA]., e pertanto, la sede legale a quella data era situata in Modena. Né potrebbe valere il riferimento alla sede della società incorporata (nella specie la Banca della Campania, con sede a Napoli e ad Avellino) prima della proposizione della domanda, posto che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (ex multisCass., S.U. n. 21970 del 2021; così, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., n. 34090/2022).Il regime delle spese saràregolato nella fase del merito. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento di competenza , cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tri