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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08470/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 maggio 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 23 settembre 2016 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena - riconosciute le attenuanti generiche e la scelta del rito - di mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata lamentando il vizio motivazionale, in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, nonostante il corretto comportamento processuale dello stesso imputato.

2.2. Col secondo motivo è stata parimenti contestata la mancata applicazione della continuazione, richiesta all'udienza di discussione, con la sentenza n. 1650/20 della medesima Corte territoriale.

In particolare detta sentenza, divenuta irrevocabile dopo la proposizione dell'appello, concerneva una serie di cessioni di stupefacente nei mesi di giugno e luglio 2015, avvenute - come nel presente giudizio - sempre nei confronti del medesimo acquirente [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso, inammissibile nel resto, va accolto nei termini di seguito indicati.

4.1. In ordine al primo motivo di doglianza, fermo il giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha dato conto che sulla pena base detentiva di mesi dodici di reclusione - a fronte di una forbice edittale da mesi sei ad anni quattro di reclusione - la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. era stata determinata (prima dell'ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato) in mesi tre in luogo del massimo consentito di mesi quattro.

Tutto ciò in ragione dei precedenti penali specifici, ancorché datati, della natura dello stupefacente - cocaina - e quindi della dimostrata non occasionalità della condotta.

4.1.1. Al riguardo, anzitutto non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso - come nella presente fattispecie - in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

In proposito, peraltro, la Corte territoriale ha in ogni caso giustificato il trattamento sanzionatorio nei termini che precedono, dando conto dello scostamento dal minimo edittale (comunque del tutto contenuto nella media).

4.1.2. Parimenti, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione del trattamento sanzionatorio non nel massimo consentito, questa Corte ha già osservato che, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100).

Mentre, allo stesso tempo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524).

In specie il primo Giudice, la cui motivazione si salda strutturalmente con l'iter argomentativo adottato dalla sentenza impugnata, ha invero espressamente annotato che la pena siccome inflitta doveva ritenersi "conforme a giustizia".

La complessiva censura è quindi manifestamente infondata.

4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, la giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo più volte affermato il principio che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, dep. 1987, Calemme, Rv. 176698; da ult., ad es., Sez. 2, n. 39784 del 07/07/2022, Malice, non mass.; Sez. 4, n. 39130 del 15/09/2022, Tola, non mass.; cfr. altresì Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745).

In specie, l'appello è stato proposto con atto del 3 novembre 2016, mentre la sentenza relativa agli altri reati è divenuta irrevocabile appena nel corso del 2021.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla pronuncia sulla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Nel resto l'impugnazione, manifestamente infondata, non può che condurre all'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 23 settembre 2016 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena - riconosciute le attenuanti generiche e la scelta del rito - di mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata lamentando il vizio motivazionale, in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, nonostante il corretto comportamento processuale dello stesso imputato. 2.2. Col secondo motivo è stata parimenti contestata la mancata applicazione della continuazione, richiesta all'udienza di discussione, con la sentenza n. 1650/20 della medesima Corte territoriale. In particolare detta sentenza, divenuta irrevocabile dopo la proposizione dell'appello, concerneva una serie di cessioni di stupefacente nei mesi di giugno e luglio 2015, avvenute - come nel presente giudizio - sempre nei confronti del medesimo acquirente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, inammissibile nel resto, va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. In ordine al primo motivo di doglianza, fermo il giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha dato conto che sulla pena base detentiva di mesi dodici di reclusione - a fronte di una forbice edittale da mesi sei ad anni quattro di reclusione - la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. era stata determinata (prima dell'ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato) in mesi tre in luogo del massimo consentito di mesi quattro. Tutto ciò in ragione dei precedenti penali specifici, ancorché datati, della natura dello stupefacente - cocaina - e quindi della dimostrata non occasionalità della condotta. 4.1.1. Al riguardo, anzitutto non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso - come nella presente fattispecie - in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In proposito, peraltro, la Corte territoriale ha in ogni caso giustificato il trattamento sanzionatorio nei termini che precedono, dando conto dello scostamento dal minimo edittale (comunque del tutto contenuto nella media). 4.1.2. Parimenti, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione del trattamento sanzionatorio non nel massimo consentito, questa Corte ha già osservato che, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100). Mentre, allo stesso tempo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524). In specie il primo Giudice, la cui motivazione si salda strutturalmente con l'iter argomentativo adottato dalla sentenza impugnata, ha invero espressamente annotato che la pena siccome inflitta doveva ritenersi "conforme a giustizia". La complessiva censura è quindi manifestamente infondata. 4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, la giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo più volte affermato il principio che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, dep. 1987, Calemme, Rv. 176698; da ult., ad es., Sez. 2, n. 39784 del 07/07/2022, Malice, non mass.; Sez. 4, n. 39130 del 15/09/2022, Tola, non mass.; cfr. altresì Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745). In specie, l'appello è stato proposto con atto del 3 novembre 2016, mentre la sentenza relativa agli altri reati è divenuta irrevocabile appena nel corso del 2021. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla pronuncia sulla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Nel resto l'impugnazione, manifestamente infondata, non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel
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